Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34550 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 27/12/2019), n.34550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1883/2018 proposto da:

P.E.M., B.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE

ANGELIS, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI LO SCHIAVO;

– ricorrenti –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

VESCI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 279/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/10/2017, R.G.N. 264/2017.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 7 ottobre 2017, respingeva il reclamo proposto da B.C. e da P.M.E. avverso la decisione del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato l’opposizione e confermato l’ordinanza resa in fase sommaria di reiezione della istanza di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato ai predetti il 18.1.2016 dalla società Rete Ferroviaria Italiana;

2. la contestazione disciplinare riguardava l’assenza ingiustificata dei lavoratori dal servizio continuativamente e rispettivamente dal 2 e dal 15 dicembre 2015, a seguito della comunicazione avvenuta il I dicembre ed il 14 dicembre, con la quale ne era stata confermata l’assegnazione temporanea presso la S.O. Personale e Organizzazione di Cagliari per effettuare la formazione di base, con contestuale richiesta di manifestare la disponibilità ad essere assegnati ad una delle sedi indicate dalla Società (da scegliere tra gli impianti (OMISSIS) – (OMISSIS) e (OMISSIS)); la convocazione era consequenziale alla necessità di riammissione in servizio di entrambi i lavoratori a seguito di sentenza della Corte d’appello di Cagliari, confermata dalla Corte di Cassazione, con cui era stata dichiarata l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

3. la Corte territoriale respingeva l’unico motivo di reclamo specificamente formulato, attinente alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla richiesta declaratoria di nullità dei licenziamenti animati dal motivo illecito di eludere il giudicato esistente, per avere l’ordinanza e la sentenza di primo grado deciso la questione rilevando che l’intento illecito in ogni caso non era l’unico determinante e che, in ogni caso, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento;

4. per il resto, osservava che il reclamo era privo di specificità, che nella stessa sentenza reclamata era evidenziato come nel giudizio in opposizione erano state riproposte in sostanza le stesse eccezioni ed argomentazioni già formulate in fase sommaria e che analogamente il reclamo era affetto dalle stesse carenze, per essere stati riproposti in maniera immodificata gli argomenti spesi nelle precedenti fasi;

5. nel merito, per quel che poteva essere ritenuto correttamente devoluto, la Corte evidenziava che il giudicato esistente ed i principi generali in materia di interposizione fittizia accertata comportassero che i rapporti di lavoro in esame dovessero considerarsi ab initio intercorrenti con Rete Ferroviaria e che gli stessi fossero ancora in essere al tempo della pronuncia di secondo grado, sicchè non era necessario procedere a nuova assunzione dei lavoratori, risolvendosi ogni attività della società in meri adempimenti formali di livello esecutivo privi di contenuto novativo;

6. invero, il livello di appartenenza era stato accertato con sentenza passata in giudicato e non vi erano margini di valutazione al riguardo, le modificazioni del sistema di classificazione rendeva congrua l’attività di inquadramento nella nuova qualifica, non dando luogo ad inadempimento del datore di lavoro, le mansioni erano state specificate ed anche quelle di destinazione erano comprese per definizione nel livello di inquadramento attribuito;

7. la pretesa dei ricorrenti di non considerare il rapporto come operativo era priva, pertanto, di giuridico fondamento: il rifiuto conclamato dei lavoratori a svolgere le mansioni loro affidate non poteva considerasi giustificato da inadempimento datoriale e, comunque, si trattava di inadempimenti di lieve entità che non rilevavano ai fini voluti, avuto riguardo alla circostanza che ogni doglianza anche relativa al trasferimento ad altra sede, diversa da quella di Cagliari, avrebbe potuto essere sollevata in costanza di rapporto di lavoro instaurato presso la sede suddetta, non potendo il rifiuto del trasferimento essere idoneo a giustificare quello anche temporaneo della prestazione nella sede (OMISSIS), configurandosi in tal modo l’aribitrarietà dell’assenza dal lavoro; peraltro, la richiesta del datore di sottoporre ad un periodo di addestramento i ricorrenti, dopo venti anni di sospensione dell’attività lavorativa, era non solo necessaria, ma doverosa sotto il profilo della buona fede nell’esecuzione del contratto;

8. di tale decisione domandano la cassazione entrambi i lavoratori, che affidano l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la società;

9. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione di legge: in particolare, del combinato disposto dell’art. 1418 c.c., comma 2 e dell’art. 1345 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo la apparenza della motivazione in punto di sussistenza dell’unico motivo illecito determinante del licenziamento costituito dall’intento di eludere il giudizio delle sentenze nn. 116/2006 (per il B.) e 117/2006 (per il P.) e di non adempiere all’obbligazione di instaurare con entrambi i ricorrenti dei rapporti di lavoro diretti, con sede di servizio per entrambi in (OMISSIS);

2. con il secondo motivo, i lavoratori denunziano violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 1 e art. 1345 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sulla base degli stessi rilievi posti a fondamento del primo motivo;

3. con il terzo motivo, il B. ed il P. si dolgono della violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 115 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti;

4. con il quarto motivo, lamentano violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 2909,1175,1375,1206 c.c., in ordine all’interpretazione ed esecuzione del giudicato di cui alle sentenze suddette ed in ordine alla individuazione del giudicato quale fonte del sinallagma genetico dei rapporti in giudizio, dell’art. 1175 c.c., in sede di sinallagma funzionale del rapporto giudizialmente costituito in ordine al dovere di RFI di comportarsi secondo correttezza, dell’art. 1375 c.c., in ordine all’esecuzione secondo buona fede del giudicato stesso e dell’art. 1206 c.c., in ordine al compimento del dovere di cooperazione della società necessario affinchè il B. ed il P. potessero adempiere l’obbligazione lavorativa;

4.1. si reputa erronea l’affermazione della Corte cagliaritana secondo la quale, per effetto delle sentenze passate in giudicato, tutti gli elementi essenziali del rapporto di lavoro in essere erano conosciuti e specificati e si assume che il giudicato, lungi dal contemplare e disciplinare tutti gli elementi essenziali del rapporto, era strettamente limitato al’attestazione della sussistenza del rapporto diretto tra la società ferroviaria, appaltante delle mere prestazioni di lavoro del B. e del P., e gli stessi lavoratori, già dipendenti della Manutencoop, appaltatrice delle prestazioni stesse in virtù di una interposizione illecita in violazione della L. n. 1369 del 1966;

4.2. si aggiunge che il riferimento all’inquadramento in una categoria professionale (Area I) ormai inesistente era stato oggetto di una pronuncia incidentale, rispetto a quella primaria connessa alla domanda di costituzione del rapporto diretto con la società ferroviaria, da interpretarsi di necessità evolutivamente, per effetto della soppressione della classificazione professionale contrattuale, per essere state le Aree sostituite dai livelli, fatto quest’ultimo decisivo per il giudizio e non esaminato dalla Corte territoriale;

5. quanto ai primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, vanno rilevati profili di inammissibilità delle censure con gli stessi formulati, che attengono alla contestazione della ricostruzione effettuata dalla Corte con riguardo alla sussistenza degli elementi idonei a rendere possibile la riammissione in servizio dei lavoratori; peraltro, questi ultimi non hanno neanche depositato la sentenza passata in giudicato alla cui stregua potere valutare la doglianza di inadempimento delle statuizioni coperte dal giudicato;

6. il motivo illecito è delineato in termini connotati da assoluta genericità, neanche deducendosi che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, la prova era stata fornita in modo idoneo a rendere palese l’intento della società di contravvenire ed eludere la portata del giudicato;

7. in virtù del richiamo operato dall’art. 1324 c.c., la causa illecita e il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche negli atti unilaterali: il relativo accertamento è, tuttavia, rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione (cfr. Cass. 15093 del 26/06/2009, Cass. 25161 del 26/11/2014, secondo cui “la causa illecita e il motivo illecito rilevano, in forza del rinvio operato dall’art. 1324 c.c., ai fini della nullità anche nel licenziamento e il relativo accertamento, di spettanza del giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione);

8. in tema di licenziamento ritorsivo, è, invero il lavoratore che deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l’intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti (cfr. Cass. 20742 del 16/08/2018);

9. quanto al terzo motivo, un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 c.p.c., può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, o abbia fatto ricorso alla propria scienza privata, ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici;

9.1. poichè, in realtà, una tale situazione non è rappresentata nel motivo anzidetto, la relativa doglianza è mal posta: nella specie, la violazione della norma denunciata è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito, di tal che la stessa – ad onta del richiamo normativo in essa contenuto – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione;

9.2. con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., la denuncia è mal prospettata, in quanto non se ne indicano i presupposti, posto che l’omesso esame idoneo a configurare la violazione denunziata concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata;

10. ogni altro rilievo deve essere disatteso in ragione della irrilevanza ai fini considerati delle affermazioni in tema di violazione dei principi di correttezza e buona fede, che muovono dall’assunto che la sentenza passata in giudicato non consentisse, per mancanza di ogni indicazione degli elementi idonei alla costituzione dei rapporti lavorativi, di ritenere validamente avvenuta l’assunzione presso la sede di (OMISSIS); ciò che è stato escluso in base alla ricostruzione effettuata dalla Corte del merito in sede interpretativa del giudicato, con le ulteriori precisazioni quanto alla possibilità per i ricorrenti di fare valere ogni rilievo relativo alla eventuale successiva destinazione in costanza di rapporto lavorativo validamente instaurato presso la S.O. Personale e Organizzazione di (OMISSIS), ove si sarebbe svolta la prevista formazione di base;

11. alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso va, complessivamente, respinto;

12. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate in dispositivo;

13. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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