Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34549 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 27/12/2019), n.34549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21577-2018 proposto da:

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE

MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO QUARTO,

FRANCESCO ROTONDI;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO

DI S. SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PISENTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CRISTINA

CATALANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1956/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/01/2018 R.G.N. 963/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per accoglimento del primo motivo

del ricorso, assorbito il secondo e terzo, rigetto del quarto

motivo;

udito l’Avvocato MARCO PATI CLAUSI per delega Avvocato ANGELO QUARTO;

udito l’Avvocato MARIA CRISTINA CATALANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.C., già dirigente Infrastrutture Lombarde s.p.a., proponeva ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Milano per ottenere l’accertamento della illegittimità per assenza di giusta causa o comunque dell’ingiustificatezza del licenziamento intimatole il 5 giugno 2014; la condanna della società datrice di lavoro a corrisponderle l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 39 CCNL Dirigenti Commercio, l’indennità supplementare di cui all’art. 34 c.c.n.l. Dirigenti Commercio, la terza tranche del patto di stabilità stipulato il 3 aprile 2012 per il periodo 2012-2014; l’accertamento della illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo 20 marzo-20 maggio 2014 e la condanna della società al pagamento dell’importo corrispondente.

2. La ricorrente era stata assunta dalla società convenuta a far data dal 24 settembre 2007 a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale per lo svolgimento di mansioni di Responsabile Progetti Speciali presso l’Ufficio Finanza Progetto e, a far tempo dal 6 luglio 2012, con l’assunzione di funzioni di Direttore Generale di Arexpo s.p.a., stante la connessione tra le due società, in quanto entrambe partecipate dalla Regione Lombardia.

In data 20 marzo 2014 aveva ricevuto la notifica di un’ordinanza di misura cautelare, nel contesto del procedimento penale n. (OMISSIS), recante il divieto di esercitare tutte le attività inerenti gli uffici direttivi delle persone giuridiche e la professione di ingegnere. In ragione di ciò, la società Infrastrutture Lombarde le aveva comunicato la sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione; quindi, in data 16 maggio 2014, richiamando e riproducendo il contenuto dell’ordinanza cautelare, incluso il contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche dei soggetti coinvolti, le aveva contestato la partecipazione, in ragione della sua qualifica di Direttore Generale di Arexpo, in un fraudolento accordo nell’affidamento di servizi a due legali esterni, attraverso la falsificazione di atti amministrativi correlati agli incarichi affidati agli stessi nel settembre 2011.

3. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con sentenza n. 2250/2015, premessa l’infondatezza dell’eccezione di tardività della contestazione disciplinare e dell’eccezione di genericità dei fatti addebitati e preso atto che non era stato contestato dalla ricorrente il contenuto delle intercettazioni, in assenza di richieste istruttorie volte a confutare il contenuto delle intercettazioni stesse, riteneva legittimo licenziamento per giusta causa, stante l’assoluta gravità del comportamento posto in essere e rigettava la domanda avente ad oggetto l’indennità di preavviso e l’indennità supplementare. Dichiarava invece l’illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare e condannava la società a corrispondere alla ricorrente la somma indebitamente trattenuta. Riconosceva anche la fondatezza della pretesa relativa al pagamento della terza tranche del patto di stabilità stipulato tra le parti.

4. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1956/2017, pronunciando sull’impugnazione principale della F. e su quella incidentale della Infrastrutture Lombarde, in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava Infrastrutture Lombarde s.p.a. a pagare alla F. la somma di Euro 122.060,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre Euro 9.041,48 a titolo di incidenza dello stesso sul TFR, ed Euro 152.575,00 a titolo di indennità supplementare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Confermava del resto la sentenza impugnata.

4.1. Preliminarmente, la Corte di appello, per quanto ancora qui rileva, rigettando i primi tre motivi dell’appello principale, riteneva tempestiva e specifica la contestazione disciplinare, formulata mediante il richiamo dell’ordinanza cautelare emessa dal GIP di Milano il 24 marzo 2014, in quanto l’apporto al disegno criminoso poteva desumersi dal contenuto dell’ordinanza del GIP. Riteneva del pari infondata l’eccezione con cui la F. aveva dedotto che l’atto di licenziamento non era stato preceduto da una Delib. Consiglio di Gestione.

4.2. Nel merito, accoglieva il quarto motivo dell’appello principale, ritenendo non provata la giusta causa di recesso argomentando, in sintesi, come segue. Sia la contestazione, sia il licenziamento avevano fatto riferimento al concorso in un disegno criminoso nella “qualifica di Direttore Generale di Arexpo s.p.a.”, una qualifica che pacificamente l’appellante ancora non ricopriva all’epoca dei fatti. La mancata descrizione del suo apporto causale non consentiva di formulare giudizi “in quale veste e in ragione di quali poteri” la F. avesse compiuto le condotte contestate.

Il fatto che in data 20 marzo 2014 il GIP di Milano avesse notificato alla società l’ordinanza di applicazione della misura cautelare sulla base dei capi di imputazione ivi riportati non poteva costituire, in sè, proprio per la natura meramente cautelare del provvedimento, giusta causa di recesso, in mancanza di qualsivoglia indagine interna che consentisse di confermare (e poi di provare in giudizio) i fatti contestati in concorso.

Non potevano essere addebitate alla lavoratrice le circostanze di cui alle intercettazioni, che non risultavano sufficientemente comprensibili in mancanza di un dimostrato quadro illecito di riferimento, “in assenza di qualsivoglia autonoma verifica da parte del datore di lavoro dei fatti illeciti di cui all’ordinanza cautelare e, di conseguenza, in assenza di qualsivoglia istanza istruttoria nel presente giudizio da parte del datore di lavoro…” circa la sussistenza del “disegno criminoso” e l’illiceità dell’attribuzione degli incarichi professionali come contestati in sede penale.

4.3. L’assunto difensivo della società Infrastrutture Lombarde secondo cui il coinvolgimento di un dirigente in una vicenda penale aveva fatto venir meno, di per sè, il vincolo fiduciario e, comunque, rendeva giustificato il licenziamento, non essendo lo stesso avvenuto per ragioni pretestuose e/o contrarie al principio generale di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, costituiva “un argomento difensivo recessivo” rispetto al fatto che la società non avesse svolto un’indagine interna diretta a ricostruire in modo autonomo i fatti.

4.4. In conclusione, non poteva ritenersi provata la giusta causa e neppure era possibile formulare un giudizio di giustificatezza del licenziamento del dirigente, poichè i fatti oggetto della contestazione disciplinare devono essere prima allegati e poi provati in giudizio, non essendo sufficiente a tal fine l’emissione della misura interdittiva e il contenuto delle intercettazioni.

4.5. La Corte di appello rigettava l’appello incidentale della società, il cui primo motivo verteva sul capo che aveva ritenuto illegittima la sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione e il secondo motivo verteva sul riconoscimento del diritto alla terza tranche del patto di stabilità.

5. Per la cassazione di tale sentenza la Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. La F. ha resistito con controricorso.

5.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità ex art. 372 c.p.c. degli atti prodotti dalla resistente in prossimità dell’udienza di discussione, riferibili all’esito del processo penale dinanzi al Tribunale di Milano in ordine ai reati ascritti, stante il divieto sancito dalla suddetta norma di produzione nel giudizio di cassazione di atti diversi da quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso.

1.1. Come già affermato da questa Corte, è inammissibile la produzione della sentenza penale, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c., unicamente al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti, non assumendo in tali casi alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto e potendo ravvisarsi la sua astratta rilevanza soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità (v. Cass. n. 22378 del 2017).

2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 5 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Erroneità e inadeguatezza della motivazione della sentenza per violazione delle norme del codice civile di ermeneutica negoziale con riferimento alla prova della giusta causa di licenziamento.

Si deduce che l’onere incombente sul datore di lavoro L. n. 604 del 1966, ex art. 5 era stato pienamente assolto con il richiamo, anche per relationem, del contenuto delle intercettazioni di cui al verbale di notificazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano. Viene riprodotto da pag. 23 a pag. 31 del ricorso per cassazione il contenuto dell’intercettazione del 12 luglio 2012 e si assume che, contrariamente a quanto statuito dalla Corte di appello, la prova delle condotte addebitate alla Dott.ssa F. era stata pienamente raggiunta dal datore di lavoro.

Si afferma che “se la Corte di appello avesse attentamente esaminato la documentazione in atti (verbale della Polizia Tributaria…; avviso di conclusione delle indagini preliminari…; verbale del consiglio di amministrazione..) avrebbe sicuramente concluso per la piena fondatezza e gravità di tutti i fatti…” contestati alla odierna resistente.

Parte ricorrente richiama il principio espresso da Cass. n. 5317 del 2017, secondo cui il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale.

Fa rilevare come la lavoratrice incolpata non avesse negato i fatti di cui all’addebito disciplinare e che, stante l’assenza di contestazione, gli stessi dovevano ritenersi pienamente provati.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. con riferimento all’art. 2119 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2104 e 2105 c.c. e art. 39 CCNL Dirigenti Commercio, con riferimento alla sussistenza della giusta causa di licenziamento (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Si riporta la lettera di contestazione disciplinare, incentrata sulla trascrizione del contenuto della ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP di Milano, e si assume, in sintesi, che l’addebito verteva su un ingiustificato frazionamento delle commesse al solo fine di aggirare la disposizione del codice degli appalti e su una retrodatazione delle delibere a contrarre al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza delle procedure.

Si deduce che gli indizi emergenti dagli accertamenti eseguiti in sede penale erano gravi, precisi e concordanti e non erano stati contestati dalla ricorrente in giudizio. La condotta tenuta dalla F. aveva gravemente violato il precetto di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., considerati pure l’elevata qualifica e il ruolo rilevante ricoperto.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. con riferimento all’art. 34 CCNL, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) con riferimento alla giustificatezza del licenziamento del dirigente.

Si assume che la L. n. 604 del 1966, art. 10 esclude dal proprio ambito di applicazione i dirigenti di azienda, il cui rapporto di lavoro è assoggettato al regime di libera recedibilità. E’ invece opera della contrattazione collettiva la previsione della corresponsione di una c.d. “indennità supplementare” in caso di “ingiustificatezza” del licenziamento, ipotesi che può ricorrere anche in assenza delle causali previste dalla L. n. 604 del 1966, potendo il dirigente essere licenziato per motivi diversi e meno gravi, purchè gli stessi non appaiano connotati dai caratteri della arbitrarietà (o addirittura della discriminazione) o siano comunque contrari al principio generale di correttezza e buona fede.

Si deduce che non era emerso in giudizio il carattere arbitrario o contrario a buona fede e correttezza del licenziamento, non potendo il concetto di giustificatezza risolversi o identificarsi nella giusta causa di licenziamento.

5. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 101 del 2013, art. 3, comma 7 bis conv. in L. n. 125 del 2013, nonchè del D.Lgs. n. 175 del 2015, art. 11, comma 10, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Si assume l’erroneità della sentenza per violazione di legge sulla nullità delle clausole di stabilità contenute nei contratti dirigenziali del personale delle società pubbliche e del divieto di queste ultime di erogare emolumenti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge e dal CCNL di categoria. La censura attiene alla statuizione riguardante la condanna al pagamento della terza tranche del patto di stabilità.

6. E’ fondato il terzo motivo, mentre vanno rigettati il primo e il secondo e va dichiarato inammissibile il quarto.

7. Il primo motivo è infondato. Innanzitutto, il principio di questa Corte richiamato nel motivo del ricorso attiene alla utilizzabilità da parte del giudice dell’impugnativa del licenziamento degli atti relativi alle indagini preliminari ai fini della formazione ex art. 116 c.p.c. del libero convincimento del giudice. Per cui, nell’accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacchè la parte può sempre contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 2168 del 2013, Cass. n. 132 del 2008).

7.1. Tuttavia, la citazione di tale principio non appare appropriata nel caso in esame, in cui non si verte in tema di utilizzabilità o meno di determinati atti del procedimento penale nel giudizio civile avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento. Nei casi di cui alle sentenze citate gli elementi desunti dagli atti delle indagini preliminari, secondo la valutazione fatta in quella sedi dai giudici di merito, avevano fornito la prova (ritenuta non solo idonea ma anche sufficiente) della fondatezza degli addebiti. Nel caso in esame, si verte in tema di mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul datore di lavoro di provare i fatti ascritti, avendo il giudice di merito ritenuto insufficiente a tal fine il contenuto degli atti richiamati nella contestazione disciplinare e in mancanza di un’autonoma istruttoria, che il datore di lavoro non aveva in alcun modo svolto.

7.2. In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. La denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito è configurabile come un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. n. 23940 del 2017).

Quanto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va rilevato che esso, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è invocabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. S.U. n. 8053/2014).

7.3. Nel caso in esame, la censura di omesso esame di un fatto decisivo si risolve, invece, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito in ordine alla sussistenza della giusta causa, ossia si invoca un diverso apprezzamento del contenuto probatorio dell’ordinanza cautelare e delle intercettazioni telefoniche e ambientali.

8. Anche il secondo motivo è infondato. Quanto all’assunto della “non contestazione”, atteso che nulla risulta in proposito dalla sentenza impugnata e che la resistente in controricorso ha riferito di avere specificamente contestato i fatti ascritti sia in sede di giustificazioni disciplinari che in sede giudiziale (v. da pag. 35 a pag. 39 controricorso), sembra che l’assunto difensivo della odierna ricorrente riguardi proprio gli elementi istruttori assunti a base della contestazione. Tuttavia, una volta ritenuto – secondo l’apprezzamento espresso dal giudice di merito, cui unicamente compete tale valutazione – che da tali fonti non fosse ricavabile una prova sufficiente della effettiva sussistenza e commissione dei fatti addebitati, resta del tutto irrilevante che l’incolpata non abbia contestato specificamente il contenuto di tali indagini.

9. Il terzo motivo è fondato e va accolto. In via generale, va premesso che, in tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall’obbligo di concedere il preavviso o di pagare l’indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall’obbligo di pagare l’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto (cfr. Cass. n. 5671 del 2012).

9.1. La specialità della posizione assunta dal dirigente nell’ambito dell’organizzazione aziendale impedisce una identificazione tra la nozione di “giustificatezza” del licenziamento ai fini dell’indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione collettiva al dirigente e quella di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento del lavoratore subordinato ex L. 15 luglio 1966, n. 604. Consegue che fatti o condotte non integrabili giusta causa o giustificato motivo con riguardo al rapporto di lavoro in generale possono giustificare il licenziamento del dirigente con conseguente disconoscimento dell’indennità supplementare di cui alla contrattazione collettiva (Cass. n. 22 del 2000).

9.2. Trattandosi di un elemento di esclusiva origine negoziale, la interpretazione della disposizione contrattuale che prevede il canone della giustificatezza del recesso va compiuta dal giudice di merito – nell’ambito di una valutazione che escluda l’arbitrarietà del licenziamento, al fine di evitare una generalizzata legittimazione della piena libertà di recesso del datore di lavoro – ricercando innanzitutto la comune intenzione delle parti mediante i criteri di cui agli artt. da 1362 a 1370 c.c. e facendo ricorso al criterio sussidiario dell’equo contemperamento degli interessi delle parti, fissato dall’art. 1371 c.c., solo quando l’adozione dei precedenti criteri non sia sufficiente a chiarire il contenuto del patto contrattuale (cfr. Cass. 6520 del 1995 e Cass. 4729 del 2002).

9.3. Come questa Corte ha più volte affermato, la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle L. n. 604 del 1966, art. 15 e L. n. 300 del 1970 non è applicabile, ai sensi della L. n. 604 del 1966, atr. 10 ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente. Ne consegue che, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indennità supplementare prevista per la categoria dei dirigenti, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo L. n. 604 del 1966, ex art. 3, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d’essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate – suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, ovvero da comportamento extralavorativo incidente sull’immagine aziendale a causa della posizione rivestita – e, dall’altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell’azienda (Cass. n. 25145 del 2010; conf. Cass. nn. 27199 e 23894 del 2018).

9.4. In tale contesto, la riconosciuta insussistenza della giusta causa non esclude in sè che il licenziamento del dirigente possa ritenersi “giustificato” alla stregua dei principi ora richiamati. Ove sussista la giusta causa non può il licenziamento ritenersi ingiustificato, ma un licenziamento privo di giusta causa potrebbe comunque essere giustificato, alla stregua dell’interpretazione delle clausole negoziali e dei principi elaborati dalla pluriennale giurisprudenza di questa Corte in materia.

9.5. Pertanto, ha errato la Corte di appello nel ritenere che l’indagine sulla giustificatezza del licenziamento e la verifica degli elementi addotti da parte datoriale a suo sostegno fosse “recessiva” rispetto alla verifica della sussistenza della giusta causa. In tal modo non solo non ha provveduto a interpretare le clausole del contratto collettivo che regolano la fattispecie, ma ha omesso di verificare se, alla luce di tale interpretazione, la parte datoriale avesse prospettato e dimostrato a fondamento dell’atto di recesso circostanze o elementi ulteriori pure rilevanti ai fini del giudizio di giustificatezza.

10. Il quarto motivo è inammissibile. Esso introduce una questione nuova, di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata e della quale non sono stati chiariti nel ricorso i termini della sua tempestiva allegazione.

Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di cui all’art. 366 c.p.c., di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. nn. 230 e 3664 del 2006, e molteplici successive; da ultimo, Cass. nn. 15430 e 20694 del 2018).

11. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il riesame della causa alla luce dei principi di cui ai punti da 9 a 9.5 che precedono.

12. Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo; accoglie il terzo e dichiara inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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