Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34544 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 27/12/2019), n.34544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28494-2014 proposto da:

AMA S.P.A., – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo STUDIO PIACCI DE VIVO PETRACCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA PETRACCA;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA

13, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MASSIMO MANCUSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO CARLUCCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3313/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2014 R.G.N. 4862/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per accoglimento del secondo

motivo;

udito l’Avvocato NICOLA PETRACCA;

udito l’Avvocato ALBERTO CARLUCCIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Roma C.A. chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto all’assunzione alle dipendenze di AMA S.p.A. come operatore ecologico di livello 2 B c.c.n.l. Federambiente, con contratto part time verticale/misto di 18 ore settimanali, con decorrenza dall’1/10/2009, con conseguente condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate da detta data.

1.1. A fondamento della pretesa il ricorrente allegava: – di avere presentato domanda per la procedura avviata dalla Provincia di Roma per la selezione di 648 candidati per la partecipazione al corso di formazione per operatori ecologici con esame finale finalizzato all’assunzione da parte di AMA S.p.A. dei 324 migliori candidati; – di avere superato positivamente tutte le prove e di essersi collocato utilmente in graduatoria; – di essere stato, quindi, illegittimamente sottoposto ad una ulteriore prova attitudinale (‘colloquio psicologicò) risultando, all’esito, non idoneo.

1.2. Assumeva l’illegittimità di tale prova attitudinale, per non essere stata la stessa prevista nel bando di selezione originario e, dunque, per essere stata disposta in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ex art. 1175 e 1375 c.c..

2. Il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando costituito tra le parti tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando AMA S.p.A. al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dall’1/10/2009.

3. La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Roma.

3.1. Riteneva la Corte territoriale l’illegittimità della sottoposizione del ricorrente ad una ulteriore prova attitudinale non prevista dal bando.

3.2. Considerava, pertanto, che il risultato utile ai fini dell’assunzione dovesse essere quello di cui alla graduatoria formata dal Consorzio Elis così come previsto dal bando.

3.3. Rilevava che in base a tale graduatoria il C. fosse collocato in posizione utile ai fini dell’assunzione.

3.4. Riteneva che l’ammissibilità di una pronuncia costitutiva si fondasse sulla specifica predeterminazione in sede di bando delle condizioni negoziali del contratto di lavoro (natura, decorrenza, inquadramento, disciplina applicabile, retribuzione).

3.5. Evidenziava che nessuna circostanza fosse stata allegata in riferimento all’aliunde perceptum.

4. Avverso tale sentenza AMA S.p.A. ha proposto ricorso con due motivi.

5. C.A. ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 1336 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c..

Censura la sentenza impugnata per aver respinto il gravame sulla base di una lacunosa e contraddittoria motivazionè che non avrebbe tenuto conto di altri atti e documenti che costituivano, insieme all’avviso originario, la lex specialis, e così del documento denominato Esame selettivo Operatori ecologici – regolamento d’esame, del documento denominato Il processo d’esame, della lettera di Convocazione per la partecipazione all’esame selettivo finale, nè tenuto conto della firma per accettazione di regolamento effettuata dal candidato in data 22 settembre 2009 oltre che delle Delib. AMA n. 150 del 2009 e Delib. n. 160 del 2009.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto ma non formula le censure così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038).

Nella specie, il motivo, nonostante la veste formale della denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, nella sostanza censura quelli che sono stati accertamenti in fatto della Corte territoriale concernenti l’individuazione dell’atto (avviso dell’11/6/2009, prot. n. 363982 della Provincia di Roma di pubblicazione di una selezione corso di formazione con esame finalizzato all’assunzione) che fissava tutti i requisiti di partecipazione alla selezione ed indicava le tappe fino all’assunzione finale.

2.2. Si aggiunga che la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex allis Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorchè il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame.

2.3. La Corte di appello ha dato conto delle fonti di prova utilizzate, specificamente esaminate, ed il relativo apprezzamento non è affetto da alcun vizio logico.

2.4. Nè il percorso argomentativo è in qualche modo censurabile sotto il profilo di una erronea individuazione del mancato rispetto delle regole procedimentali sottese all’assunzione in questione o della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.

2.5. Vanno, al riguardo, svolte le considerazioni che seguono.

2.6. Le questioni poste in questa sede di legittimità ruotano intorno all’avviso pubblicato dalla Provincia di Roma (Dipartimento Servizi per l’Impiego) prot. n. 363982 dell’11 giugno 2009 (riportato nelle parti essenziali tanto nel ricorso quanto nel controricorso e reperibile in entrambe le produzioni documentali sulla base delle indicazioni fornite circa la collocazione dello stesso) che conteneva sia la comunicazione di una preselezione di candidati avviati dai Centri per l’impiego (nello specifico 648 candidati) sia la procedura (corso di formazione obbligatorio con esame selettivo finale) per stabilire, tra tali candidati i migliori (nello specifico 324) quelli che sarebbero stati assunti da AMA S.p.A..

2.6. La procedura di reclutamento seguita, con l’avvio a selezione ed il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego della Provincia di Roma, richiama, invero, per le modalità seguite, quella di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 16 (si veda anche il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, lett. b) prevista per “le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali” (le cui modalità di espletamento sono state precisate dalla L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, commi 11-12, e dal D.P.R. n. 693 del 1996, intervenuto sul D.P.R. n. 487 del 1994), per posizioni lavorative richiedenti il solo requisito della scuola dell’obbligo ed a condizione del possesso della professionalità eventualmente richiesta e dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

2.7. Va, allora, innanzitutto individuato quello che è il campo di applicazione della disciplina di cui all’indicato L. n. 56 del 1987, art. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, come delineato già dal contenuto del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392 “Modalità e criteri per l’avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16 recante norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”, pubblicato nella Gazz. Uff. 24/9/1987 e dal successivo D.P.C.M. 27 dicembre 1988 concernente la “Disciplina dell’avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell’assunzione nella pubblica amministrazione”, pubblicato nella Gazz. Uff. 31/12, n. 306 emanato ai sensi della L. n. 160 del 1988, art. 4, comma 4-quater, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 86 del 1988 ed attuativo della L. n. 56 del 1987, art. 16 (“le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti ad osservare le modalità di cui al presente decreto ai fini dell’assunzione di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato ed a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l’accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità”) ed ulteriormente definito dalla successiva L. n. 554 del 1988, recante “Disposizioni in materia di pubblico impiego” che ha previsto la possibilità della copertura di posti vacanti ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 16 per “le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa” ed ancora per “le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi” e che, all’art. 4, ha esteso la suddetta modalità di copertura “all’Ente ferrovie dello Stato, alle gestioni commissariali governative ed alle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali”.

2.8. La disposizione da ultimo citata si riferisce anche alle ‘aziende municipalizzatè, ma il modello della municipalizzata, in tale impianto normativo, è quello storicamente inteso di “organizzazione strumentale per lo svolgimento dei compiti e l’espletamento dei servizi dei comuni” (L. n. 103 del 1903) che è stato superato dalla successiva evoluzione normativa nel senso di informare la gestione dei servizi pubblici ai canoni dell’imprenditorialità privata, operando all’interno di un ambiente che, nonostante la sua natura, possa il più possibile essere assimilato a un mercato aperto alle dinamiche concorrenziali (si veda, ad esempio, il D.Lgs. n. 217 del 2000, art. 114).

2.9. Orbene, Ama S.p.A., in quanto società di capitali a partecipazione pubblica, diversa dal vecchio modello della municipalizzata, non era invero tenuta ad avvalersi delle forme di reclutamento di cui all’indicato L. n. 56 del 1987 art. 16 per espressa e diretta previsione di legge.

Essendo, tuttavia, intervenuto il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 1, convertito in L. n. 133 del 2008 che, con riferimento alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, ha disposto che le procedure di reclutamento si conformino ai criteri di pubblicità, trasparenza, pari opportunità di cui al citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3 la scelta di Ama S.p.A. di avvalersi di tale forma di reclutamento per la ricerca e selezione di personale con profili esecutivi è, evidentemente, da ricollegarsi ad una volontà di adeguamento agli indicati criteri (la vicenda per cui è causa si è svolta – è bene precisarlo – prima che entrasse in vigore la L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 557 poi modificato dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 4, comma 12-bis cui ha fatto seguito la più ampia riforma di cui al Testo unico in materia di società partecipate di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ed al D.Lgs. correttivo 16 giugno 2017, n. 100).

2.10. E’ stato, così, formulato l’avviso pubblico (Selezione per corso di formazione con esame finalizzato all’assunzione) che indicava: il numero dei lavoratori da assumere (pari alla metà del numero dei lavoratori di cui alla richiesta di avviamento); la sede di lavoro; i requisiti richiesti per l’accesso all’impiego (“età, titolo di studio, patente di guida, possesso di idoneità fisica alla mansione specifica, non essere interdetti dai pubblici uffici”); la tipologia del rapporto di lavoro e la durata; la qualifica professionale ed il profilo di assunzione;

le mansioni alle quali i lavoratori sarebbero sati adibiti; il trattamento economico o normativo assicurato; i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità (“i candidati preselezionati dai Centri per l’impiego seguiranno un corso di formazione obbligatorio con esame selettivo finale finalizzato all’assunzione, della durata di 5 giorni lavorativi continui, comprensivo di esame selettivo; i risultati del test dell’esame finale stabiliranno i migliori 324 candidati che saranno assunti dall’Azienda AMA S.p.A.”, “a parità di risultato d’esame finale prevale la candidatura del candidato più giovane d’età”); il soggetto (Consorzio Elis) incaricato dello svolgimento delle prove selettive; la data della pubblicazione dell’avviso e quella di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

2.11. Come si evince dal contenuto dell’atto prot. n. 363982 dell’11 giugno 2009, non vi era stata, dunque, solo una preselezione da parte dei Centri per l’impiego per un avviamento all’Azienda richiedente ma, sul presupposto di una previa intesa – giammai posta in discussione nel presente giudizio – tra l’AMA S.p.A. ed il Centro per l’Impiego, l’atto reso pubblico conteneva anche il bando relativo alla selezione dei soggetti avviati (da svolgersi a cura del Consorzio Elis, come detto, espressamente indicato quale attuatore) in base ai contenuti di professionalità indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accedeva ai fini della consequenziale assunzione presso l’indicata richiedente.

2.12. Oltre ai tipici elementi dell’avviso di preselezione, quello in esame conteneva, dunque, con la spendita del nome del soggetto che avrebbe proceduto all’assunzione di coloro che fossero risultati, a seguito della selezione, i migliori candidati, tutti gli elementi per costituire (attingendo ad una terminologia invero tipica dei concorsi pubblici) lex specialis ed essere in sè impegnativo ai sensi dell’art. 1336 c.c., nel rispetto della tutela della buona fede e dell’affidamento dei terzi, rilevandosi dallo stesso la manifestazione della volontà di AMA S.p.A. di vincolarsi ai risultati dell’operato del Consorzio Elis cui era stato affidato lo svolgimento dei test dell’esame finale, come chiaramente emergente dalla prevista (incondizionata) assunzione dei (soli) 324 candidati selezionati a seguito di tali test (non rileva, invero, in questa sede se detto Consorzio avesse o meno l’autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 4).

2.13. Rispetto a tale configurazione dell’atto, che aveva avuto ampia diffusione (la procedura di avviamento, come risulta dallo stesso avviso-bando era stata affissa presso il Centro per l’Impiego ed era stata anche pubblicata sul sito internet (OMISSIS)), irrilevanti sono le considerazioni dell’Azienda che fanno leva su delibere prevedenti ulteriori e successive selezioni (trattandosi di atti meramente interni) come su comunicazioni inviate ai candidati, e da questi sottoscritte, che pure tali selezioni prevedevano (trattandosi di atti intervenuti pacificamente in epoca successiva all’avvio al corso di formazione e dunque a procedimento selettivo già in corso, privi di efficacia sanante in quanto rapportati ad una fattispecie complessa ed unitaria che impone al soggetto che ha avviato la selezione di assicurare il regolare ed uniforme svolgimento della procedura nei confronti di tutti i candidati).

Si consideri, inoltre, che è stata anche valorizzata dalla Corte territoriale la circostanza, del tutto obliterata in sede di ricorso, che ai candidati, prima dell’inizio del corso di formazione, fosse stato sottoposto in visione un Foglio informativo (recante intestazione congiunta AMA S.p.A. e Consorzio Elis) nel quale, oltre a ribadirsi l’obbligatorietà della frequenza integrale del corso come elemento indefettibile per il superamento della selezione, si confermava, che al termine dello stesso si sarebbe tenuto in un’unica data il previsto esame selettivo finalizzato alla redazione di un elenco progressivo utile per la successiva assunzione, in piena coerenza con le indicazioni già contenute nel bando e senza alcun accenno alla seconda prova, consistente nel test motivazionale.

2.14. A fronte, dunque, di un avviso (melius avviso-bando) come sopra configurato, e sostanziantesi in un reclutamento caratterizzato da una già previamente individuata forma di selezione, rapportata alla minore rilevanza professionale delle prestazioni richieste, con impegno di assunzione nei confronti dei soggetti selezionati – cui aveva fatto seguito l’accettazione degli interessati (atto complesso costituito dalla domanda di partecipazione, dallo svolgimento del corso di formazione e dalla sottoposizione all’esame finale con test tecnico e test di apprendimento) con conseguente immodificabilità delle previsioni -, non poteva AMA S.p.A. integrare ex post lo stesso, introducendo un’ulteriore prova inizialmente non prevista, prova affidata ad un soggetto diverso dal Consorzio Elis, incaricato in sede del suddetto avviso dello svolgimento della procedura, e cioè ad una commissione nominata da AMA (peraltro, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, in data 21 settembre 2009, e cioè dopo lo svolgimento del corso di formazione); nè poteva indicare ulteriori criteri di valutazione (in data 24 settembre 2009, successivamente allo svolgimento dei test).

Se pure non può escludersi in astratto la possibilità di dettagliare più analiticamente le previsioni di un bando, non può non postularsi una limitazione temporale che condizioni la legittimità dell’esercizio di tale facoltà, non essendo in particolare ammissibile una integrazione (ed ancor più una modifica) che intervenga in epoca successiva all’inizio del percorso di selezione, in quanto questo determina un’alterazione della disciplina già prevista nel corso dello stesso svolgimento della procedura.

L’avere i partecipanti alla selezione già svolto un corso di formazione e sostenuto, all’esito, una prova d’esame relativa ai test tecnico e di apprendimento era del tutto ostativo all’introduzione di un ulteriore test motivazionale (colloquio psicologico) ed al successivo iter di assunzione.

La procedura di reclutamento e selezione resa pubblica era stata, infatti, già compiutamente svolta e l’elenco dei candidati, con il risultato dei test, era stato regolarmente pubblicato dal Consorzio Elis e da AMA S.p.A. con indicazione dei punteggi riportati dai candidati (e tra questi dall’odierno controricorrente, collocato tra i primi 324 per i quali, in sede di avviso-bando, era stata prevista l’assunzione) – v. all. 3 del fascicolo dell’originario ricorrente puntualmente richiamato a pag. 12 del controricorso -.

2.15. Ama S.p.A., con la scelta di avvalersi della procedura come sopra descritta, si era vincolata al rispetto del bando che, come detto, costituisce lex specialis della procedura medesima e le cui prescrizioni, configurando comunque un’offerta al pubblico a termini dell’art. 1336 c.c., con l’intervenuta accettazione, erano, dunque, intangibili e non potevano essere modificate o integrate successivamente (v. Cass. 12 novembre 1993, n. 11158; Cass. 6 ottobre 1995, n. 10500; Cass. 25 novembre 1999, n. 13138; Cass. 27 settembre 2000, n. 12780).

Il comportamento di AMA S.p.A., allora, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, ha integrato una indebita alterazione della disciplina speciale di cui all’atto prot. n. 363982, proposta ed accettata, con violazione degli obblighi di buona fede e correttezza riconducibili alla fattispecie.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (D.L. n. 112 del 2009, art. 18, comma 2 bis, D.L. n. 112 del 2008, art. 76, commi 4 e 7, D.L. n. 78 del 2010, artt. 9 e 14 e art. 4 c.p., D.L. n. 138 del 2011, art. 17).

Censura la sentenza per non aver tenuto conto dei limiti di assunzione imposti all’Azienda in ordine al reclutamento del personale. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudizio di merito, ai fini delle procedure di assunzione vi è una sostanziale assimilazione di AMA S.p.A. ad una pubblica amministrazione.

4. Il motivo è infondato.

Le limitazioni di spesa cui si fa riferimento non possono essere invocate laddove, come nel caso di specie, l’accertamento e la costituzione in via giudiziaria del rapporto di lavoro (a seguito di procedura selettiva conclusasi con l’utile inserimento nella graduatoria, poi illegittimamente stravolto) abbiano rispristinato una situazione di legalità che tale doveva essere ab initio.

In sostanza non possono essere opposte le disposizioni normative che regolano il risparmio di spesa per inibire gli effetti delle irregolarità commesse in sede di procedura selettiva e per sottrarsi ad un obbligo di assunzione che doveva sussistere nell’ipotesi di corretto adempimento delle regole dell’avviso-bando.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso principale, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da distrarsi in favore dell’avv. Sergio Massimo Mancusi, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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