Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34543 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 27/12/2019), n.34543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19825-2014 proposto da:

D.L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato GINO GIULIANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA U.S.L. ROMA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8602/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/02/2014 R.G.N. 3755/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO che ha concluso per accoglimento dei primi due

motivi del ricorso;

udito l’Avvocato GINO GIULIANO;

udito l’Avvocato DAVIDE TEDESCO per delega Avvocato GUIDO DE SANTIS.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, accogliendo il gravame avverso la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda con la quale D.L.E. aveva chiesto il rimborso delle spese legali, in misura superiore a quella riconosciuta in suo favore dalla Asl Roma (OMISSIS) per la difesa in giudizio nel processo penale che lo aveva visto coinvolto, quale primario dell’Ospedale (OMISSIS), e poi assolto, in entrambi i gradi, per insussistenza dei fatti a lui addebitati.

La Corte territoriale, con una prima motivazione, riteneva che il diritto rivendicato sorgesse solo al momento dell’assoluzione in giudizio e quindi, correttamente la Asl aveva fatto riferimento alla disciplina collettiva sopravvenuta, nel 2000, a regolare la fattispecie.

Con una seconda motivazione la Corte riteneva che, ove si fosse ritenuto che il diritto sorgesse al momento dell’esercizio dell’azione penale, l’applicazione del rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 1987, restava comunque soggetta alla previa richiesta alla Asl, necessaria onde consentire una valutazione ex ante sulle decisioni da assumere rispetto al procedimento stesso e nel caso di specie mancata.

Nè, aggiungeva la Corte, a supporto della pretesa poteva farsi valere il D.L. n. 67 del 1997, in quanto riguardante i dipendenti statali e comunque, anche qualificando la domanda come azione per ingiustificato arricchimento, era mancata l’allegazione di elementi idonei ad apprezzare l’insufficienza della somma riconosciuta, non bastando a tal fine la taratura delle parcelle da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

2. Il D.L. ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, resistiti da controricorso dell’Azienda Roma (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 67 del 1997, art. 18 conv. con mod. in L. n. 135 del 1997, del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 41, degli artt. 1418,1720 e 2041 c.c., nonchè degli artt. 24 e 25 del c.c.n.l. 8.6.2000 e della normativa regolamentare attuativi, sostenendo l’erroneità dell’interpretazione fornita dalla Corte di merito in ordine al fatto che la normativa rilevante per il decidere sarebbe stata quella propria del momento dell’assoluzione in giudizio e non del momento precedente di nomina dei legali per la difesa.

Il motivo è in sè fondato, dovendosi dare continuità all’orientamento recentemente espresso da questa Corte, secondo cui “in materia di dirigenza medica e veterinaria del SSN, per l’individuazione della disciplina applicabile, ai fini del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per la difesa nel processo penale instaurato a suo carico, occorre fare riferimento al momento dell’instaurazione del processo penale” (Cass. 8 maggio 2018, n. 10952; Cass. 30 novembre 2017, n. 28785).

2. A sostegno della reiezione della domanda del D.L., la Corte territoriale, come detto, ha tuttavia posto una ulteriore ratio decidendi, avendo evidenziato che, pur volendosi ritenere applicabile la normativa vigente al momento dell’inizio dell’azione penale (D.P.R. n. 270 del 1987, art. 41, comma 1) il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, come non era avvenuto, di avere richiesto alla Asl di assumere la propria difesa.

Tale conclusione è stata oggetto di critica con il secondo motivo di ricorso, con cui si afferma la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 12 disp. gen., nonchè del D.L. n. 67 del 1997, art. 18 conv. con mod. in L. n. 135 del 1997, del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 41, dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 25 del c.c.n.l. 8.6.2000.

2.1 La decisione della Corte territoriale è tuttavia in questo caso coerente con l’indirizzo maturato presso questa Corte, cui parimenti qui si aderisce anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, u.p., con il quale si è affermato che “in tema di rimborso delle spese legali del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 41 pur in assenza di una esplicita previsione, presuppone la preventiva comunicazione all’ente di appartenenza, da parte del dipendente, del proprio coinvolgimento in un procedimento di responsabilità, con richiesta della nomina di un difensore, essendo la stessa necessaria ai fini della valutazione “ex ante” da parte dell’ente in ordine all’assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento”, sicchè “in mancanza, non è configurabile alcun obbligo dell’azienda di farsi carico delle spese di difesa, nè il diritto del lavoratore al rimborso delle spese sostenute per il difensore di fiducia” (Cass. 27 settembre 2016, n. 18946; per un principio di fondo analogo, pur se rispetto a discipline diverse, v. Cass. 31 ottobre 2017, n. 25976; Cass. 27 settembre 2016, n. 18944; Cass. 7 giugno 2010, n. 13675) ed in tale linea interpretativa la previa e tempestiva richiesta è incombente necessario anche al fine di consentire al datore di lavoro di meglio valutare l’esistenza o meno di un conflitto di interessi che, in luogo della costituzione di parte civile, giustifichi piuttosto l’assunzione diretta degli oneri di patrocinio in giudizio del proprio dipendente.

Ciò senza contare che, se vi sia infine costituzione di parte civile, la disciplina del rimborso spese non è da ricercare nella normativa che regola i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, quanto piuttosto nelle regole proprie del processo penale che, in caso di assoluzione, prevedono (art. 541 c.p.p., comma 2) che sia il giudice di esso a decidere in proposito (Cass. 8 maggio 2018, n. 10952).

2.2 Nè può condividersi il richiamo al D.L. n. 67 del 1997, art. 18 quale norma pur riguardante i dipendenti statali ma da applicare – secondo quanto ancora sostenuto con il motivo in esame – in analogia al fine di colmare una lacuna. Infatti, proprio perchè si applica l’art. 41 cit., non si può parlare di lacuna, mentre la carenza di una delle condizioni (previa richiesta) cui soggiace il diritto rivendicato secondo la norma che lo regola non è ragione di difetto nell’ordinamento, ma sola ragione di infondatezza, nel singolo caso, della domanda.

3. In ordine logico, riguardando sempre l’an debeatur, vanno quindi affrontati il quinto ed il sesto motivo di ricorso per cassazione, con i quali si censura la parte della pronuncia che ha ritenuto non accoglibile la pretesa neanche ove essa fosse stata da intendere come dispiegata anche quale azione di indebito arricchimento.

La Corte distrettuale, a questo proposito, ha ritenuto che mancassero agli atti elementi sufficienti per ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul ricorrente in ordine all’inadeguatezza degli importi comunque riconosciuti in suo favore dalla Asl.

Con i motivi in esame il D.L. critica il ragionamento della Corte d’Appello, tentando di fornire argomenti (ex art. 360 c.p.c., n. 3, sul presupposto della violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 2041 e 2697 c.c.; ex art. 360 c.p.c., n. 5, sul presupposto dell’omesso esame della parcella dettagliata e del parere di congruità rilasciato dall’Ordine) idonei a supportare la prova ritenuta insufficiente e quindi a dimostrare l’erroneità della sentenza impugnata.

I motivi sono tuttavia superflui, in quanto dalla ricostruzione normativa sopra operata è chiaro che, per il rimborso, è prevista una specifica fattispecie causale.

D’altra parte, come è noto, l’azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l’inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l’arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione (tra le molte, Cass. 20 novembre 2011, n. 29988; Cass., S.U., 25 novembre 2008, n. 28042), il tutto secondo una valutazione da compiersi in astratto – per il solo fatto che la pretesa sia sorretta da un diritto soggettivo – e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito (così sempre Cass. 29988/2011 e 28042/2010 citt.), sicchè a nulla rileva che siano in concreto mancate alcune delle condizioni (qui, la previa richiesta) che siano dalla legge ritenute necessarie per l’accoglimento della domanda causale (v. ad es. Cass. 20 novembre 2018, n. 29988, rispetto alla prescrizione).

4. Le ragioni di cui sopra comportano l’assorbimento del terzo, quarto e settimo motivo.

Infatti, i primi due motivi attengono entrambi all’asserita erroneità del riconoscimento operato dalla Asl dl rimborso delle spese nei limiti dei c.d. minimi ordinistici.

Ma si è detto che il fondamento del diritto va ricollegato piuttosto alle previsioni del D.P.R. n. 270 del 1987 e che in questa prospettiva la pretesa del ricorrente è infondata per mancanza della previa richiesta, sicchè non vi è ragione di discutere sulla correttezza di un quantum riconosciuto dal datore sulla base di norme che non regolano la fattispecie quale azionata in causa.

Analogamente, il settimo motivo, con il quale si assume che in via subordinata il compenso avrebbe potuto essere riconosciuto per due difensori, resta evidentemente assorbito dal fatto che nessun compenso va ritenuto spettante sulla base della norma che disciplina la fattispecie e secondo quanto sopra detto.

L’ottavo motivo è infine destinato alla censura della pronuncia con cui la Corte territoriale ha condannato il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese dei due gradi del giudizio, sostenendosi la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto le circostanze di causa, tra le quali in particolare l’avvenuta assoluzione del D.L. con formula piena “perchè il fatto non sussiste” in sede penale (oltre al fatto che la Asl solo in corso di processo penale aveva emanato norma regolamentare limitativi del rimborso ai minimi tariffari ed all’avvenuto accoglimento della pretesa in primo grado) avrebbero giustificato la compensazione.

Il motivo non è ammissibile, in quanto per costante orientamento di questa Corte, cui si aderisce, “è insindacabile in sede di legittimità la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito, ove il giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendo l’espressa sollecitazione a disporne la compensazione” (Cass. 21 marzo 2018, n. 16893; Cass. 9 giugno 2014, n. 12958; Cass. 10.6.1997, n. 5174).

5. In definitiva l’impugnazione va complessivamente disattesa.

6. Peraltro, l’esito alterno delle fasi di merito ed il maturare di alcuni degli orientamenti giurisprudenziali qui applicati solo in epoca successiva al deposito del ricorso giustificano la compensazione delle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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