Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34542 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 27/12/2019), n.34542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18252/2014 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “(OMISSIS)”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato DARIO VLADIMIRO GAMBA;

– ricorrente –

contro

R.M.I., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIERFRANCESCO CANIGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 361/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/05/2014 R.G.N. 557/2013.

Fatto

RITENUTO

che:

l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), nel febbraio 2008, contestò alla propria dipendente R.M.I., a fini disciplinari, l’imputazione penale del reato di favoreggiamento, per avere comunicato a propri colleghi l’esistenza di indagini nei loro confronti ed in particolare lo svolgimento di intercettazioni sulle utenze, convocando la medesima e poi, senza alcuna attività istruttoria, sospendendo il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale come previsto dalla contrattazione collettiva di settore;

in esito a sentenza penale di assoluzione, acquisita nel febbraio 2009, la P.A. convocò di nuovo la R. e quindi, prendendo atto che il giudice aveva accertato che in realtà il comportamento era consistito nel fatto, ritenuto penalmente irrilevante, dell’avere la dipendente fatto la spia a favore di alcuni colleghe per evitare che potessero essere colte in fallo in occasione dei controlli amministrativi sui tabulati da lei stessa seguiti, chiuse il precedente procedimento disciplinare e procedette a nuova contestazione del fatto come successivamente delineatosi, secondo quanto previsto in proposito dal regolamento interno di disciplina;

la Corte di Appello di Torino, confermando con diversa motivazione la sentenza di primo grado di annullamento per tardività della contestazione della sanzione della sospensione per tre giorni poi irrogata, riteneva che i due addebiti contestati in sequenza fossero da considerare come inerenti lo stesso fatto e purtuttavia confermava la valutazione di tardività della contestazione, in quanto il ritardo era da imputare all’inosservanza da parte della P.A. dell’obbligo di procedere ad indagini proprie sull’accaduto e quindi ad una tempestiva contestazione entro venti giorni dalla conoscenza delle effettive circostanze verificatesi;

l’Azienda Ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso della lavoratrice.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo l’Azienda censura la sentenza impugnata per inadeguatezza della motivazione, omesso esame di un fatto decisivo, errato inquadramento giuridico e travisamento dei fatti, nonchè per violazione delle norme della contrattazione collettiva sul procedimento disciplinare (c.c.n.l. Comparto Sanità del 19.4.2004), sostenendo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che i fatti interessati dalle due contestazioni disciplinari fossero i medesimi, in quanto il primo riguardava la rivelazione ai colleghi di intercettazioni telefoniche penali, poi risultata insussistente, e il secondo l’avviso anticipato ad essi su verifiche amministrative rispetto ai tabulati delle telefonate svolte in servizio;

la Corte territoriale, come detto, ha ritenuto che i fatti oggetto delle due contestazioni fossero i medesimi e mutasse solo la loro connotazione giuridica, argomentando in ordine al consistere del comportamento, in entrambi i casi, “nell’aver comunicato ad altri dipendenti l’esistenza di controlli sui telefoni, ossia aver divulgato una notizia riservata conosciuta per ragioni delle proprie mansioni”;

il ragionamento della Corte territoriale, così riportato e sintetizzato, oltre a risultare in sè non implausibile, è coerente con il consolidato principio secondo cui “in tema di sanzioni disciplinari, l’esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale” (nel lavoro pubblico: Cass. 1 ottobre 2018, n. 23771; nel lavoro privato: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27842) e sfugge dunque alle censure mosse con il motivo di ricorso;

con il secondo motivo è dedotta invece la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi (art. 14 c.c.n.l. comparto sanità 19.4.2004), nonchè dell’art. 13-bis, terzo punto del Regolamento disciplinare aziendale;

seppur insistendo sul presupposto della diversità dei fatti oggetto delle due contestazioni, l’Azienda sottolinea come, in esito all’imputazione penale, essa non avrebbe, secondo la contrattazione collettiva vigente, neanche potuto svolgere indagini autonome e suppletive, avendo l’obbligo di sospendere il procedimento, mentre l’assetto fattuale posto poi a base della seconda contestazione era emerso proprio dall’assoluzione resa in sede penale, sicchè nulla poteva essere imputato alla P.A., sotto il profilo della tardività;

il motivo è fondato;

una volta ritenuta l’unicità dei fatti oggetto delle due contestazioni, va da sè che, per quanto previsto esplicitamente dall’art. 14 del c.c.n.l., la P.A. non avesse alternative e, pur dovendo iniziare, come ha fatto attraverso la prima contestazione, il procedimento disciplinare, era tenuta purtuttavia a disporne immediatamente la sospensione fino alla sentenza penale definitiva;

è dunque errato l’assunto della Corte territoriale secondo cui la seconda contestazione potesse ritenersi tardiva per avere la P.A. omesso di svolgere, dopo la contestazione di fatti per i quali si procedeva penalmente, approfondimenti che potessero consentire di meglio apprezzare l’accaduto;

non ha poi rilievo il fatto che la dinamica del procedimento sia stata tale per cui l’Azienda ha dapprima chiuso il primo procedimento disciplinare, disponendone l’archiviazione, e ne ha quindi aperto un altro attraverso la seconda contestazione;

ciò è infatti conseguenza della disciplina dettata dal regolamento interno dell’Azienda, riportata nel corpo del ricorso per cassazione, la quale prevede per un verso che, a fronte dell’emergere di fatti non solo nuovi, ma anche “ulteriori” – ipotesi cui va riportato anche il caso del solo parziale mutamento di un comportamento in sè da ritenere il medesimo – deve essere aperto un nuovo procedimento disciplinare (art. 13-quinquies, comma 3), pur prevedendosi che, qualora la conoscenza di un fatto di valenza disciplinare derivi da una sentenza penale, la contestazione è da attuarsi nel termine di venti giorni dalla conoscenza del corrispondente giudicato (art. 13-bis, comma 4);

il combinarsi della citata norma collettiva con le predette disposizioni regolamentari non poteva in effetti avvenire se non attraverso la chiusura (art. 13-quinquies cit.) del procedimento già sospeso in attesa della pronuncia penale (art. 14 del c.c.n.l.) e la immediata contestazione ex novo di quanto emerso dal processo penale (art. 13, bis cit.);

procedimento articolato cui la P.A., secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, si è in concreto attenuta, il che andava considerato nel momento stesso in cui, viceversa, si procedeva a sostenere che la sanzione fosse illegittima per violazione delle regole dettate per la sua tempestiva contestazione e successiva irrogazione;

il ricorso va quindi accolto con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale, nel procedere ad un nuovo esame, si atterrà a quanto qui stabilito, affrontando altresì ogni questione consequenziale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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