Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34541 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 27/12/2019), n.34541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3346/2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS) GIA’ ASL ROMA (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA BORGO SANTO SPIRITO N. 3, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIA ALESII, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GLORIA DI GREGORIO;

– ricorrente –

contro

L.F.F., C.M., C.G., C.P., tutti

nella qualità di eredi di C.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato

ELEONORA MOSCATO, che li rappresenta e difende;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 9499/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/01/2013 R.G.N. 7032/2009.

Fatto

RITENUTO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dalla Azienda Sanitaria Locale Roma (OMISSIS) (Asl) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda con cui C.S., dirigente in servizio presso la predetta Azienda, aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive per essere stato preposto di fatto, dal 1998 al 2001, a due strutture complesse ed in particolare, dal febbraio 1998 al marzo 1999 alla 4 unità operativa di odontoiatria generale e, dal 1.9.1999 al 2.9.2001 alla 2 unità operativa di odontoiatria generale;

la Corte riteneva che quanto disposto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c., riguardasse solo l’acquisizione della qualifica superiore rivendicata, ma non le differenze di trattamento retributivo, dovendosi ritenere che al dirigente di struttura semplice preposto di fatto a struttura complessa competa tutto il trattamento economico previsto per la superiore categoria dirigenziale;

2. la Asl Roma (OMISSIS), cui nelle more è subentrata la Azienda Sanitaria Locale Roma1, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti con controricorso dagli eredi di C.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente adduce violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3), D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 15 e segg., nonchè del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter, per avere attribuito rilevanza allo svolgimento di fatto delle funzioni dirigenziali di preposizione a struttura complessa, mentre viceversa solo un formale conferimento di tali incarichi consentirebbe la percezione della corrispondente retribuzione;

con il secondo motivo è affermata, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19 e 24, per non essersi ritenuto che la corresponsione della retribuzione di posizione corrispondente alle funzioni effettivamente svolte fosse idonea a ricompensare il dirigente di tutte le funzioni collegate all’incarico cui la suddetta retribuzione è commisurata, senza che fosse attribuibile nessun’altra differenza economica; il terzo motivo è infine dedicato alla violazione e falsa applicazione dell’art. 18 c.c.n.l. 1998/2001 per non essersi ritenuto che per la preposizione di fatto alle strutture complesse indicate in ricorso potesse eventualmente essere riconosciuta soltanto l’indennità di sostituzione, espressamente prevista per il dirigente di struttura semplice che espleti le funzioni di dirigente di struttura complessa in caso di sua mancata formale e definitiva assegnazione;

2. i motivi, tra loro interconnessi, possono essere esaminati congiuntamente;

2.1. l’accertamento esplicitamente svolto dalla Corte territoriale secondo cui il C. ha svolto incarico dirigenziale qualificabile come di preposizione a struttura complessa dal 1.7.1998 al 31.3.1999 e, poi, dal 1.9.1999 al 2.9.2001, come si desume anche dalle difese svolte dalla Asl in sede di legittimità, è in sè rimasto incontestato; in punto di diritto, va invece evidenziato come i periodi oggetto di causa si collochino a cavallo tra due diversi regimi;

2.2. nel periodo previgente alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15,D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, la dirigenza sanitaria è rimasta articolata in due livelli, rispetto ai quali era predicabile un rapporto di supremazia professionale (v. Cass. 20 novembre 2019, n. 30230) suscettibile di comportare difformità tra inquadramento formale e mansioni attribuite;

fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 229 del 1999 (31 luglio 1999) non trovavano dunque applicazione le norme ed il sistema di inquadramento su cui fanno leva i tre motivi di ricorso;

pertanto, rispetto allo svolgimento di fatto di mansioni di preposto a struttura complessa dal febbraio 1998 al marzo 1999 (servizio presso la 4 unità operativa di odontoiatria generale), le sentenze di merito, non essendo raggiunte da pertinenti censure di diritto, restano confermate come tali;

2.3 successivamente, secondo il novellato art. 15 cit., “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali” ed al contempo, per le modifiche apportate al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, fu stabilito che “al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 c.c.”;

per tale ulteriore periodo (1.9.1999 al 2.9.2001) valgono dunque i principi che questa Corte ha già avuto modo reiteratamente di affermare, nel senso che “la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poichè avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicchè non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.” (così Cass. 3 settembre 2018, n. 21565; Cass. 3 agosto 20915, n. 16299);

sono peraltro corrette anche le affermazioni della A.S.L. secondo cui, oltre alla predetta indennità, spetta al preposto la retribuzione di posizione quale commisurata all’attività concretamente svolta (Cass. 1 ottobre 2008 n. 24373);

in definitiva, a chi sia preposto di fatto a struttura complessa, nel periodo qui in esame, non spetta l’integrale trattamento di chi risulti legalmente incaricato di tale direzione, ma soltanto il trattamento dirigenziale già spettante allo stesso sostituto, da calcolare tuttavia fissando la retribuzione di posizione nella misura prevista per l’adibizione alla struttura complessa ed integrando il dovuto con l’indennità c.d. sostitutiva;

la sentenza impugnata, non essendosi adeguata a quanto sopra va quindi cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello la quale, in diversa composizione, giudicherà facendo applicazione di quanto qui stabilito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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