Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34540 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. I, 27/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15835/2014 proposto da:

Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell’avvocato Nardone

Antonio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Sandulli Federica, giusta procura in calce alla comparsa di

costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l. in Fallimento, in persona dei curatori Dott.

V.R. e Dott. A.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Ottaviano n. 9, presso lo studio dell’avvocato Di Lorenzo Giampiero,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 230/2014 del TRIBUNALE di SAVONA, depositato il

08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/11/2019 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi, avverso il decreto del Tribunale di Savona dell’8 maggio 2014, il quale ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., proposta da A.S.I.A. Napoli s.p.a.;

– che si difende con controricorso l’intimata.

– che la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso con firma per accettazione della controparte.

Diritto

RITENUTO

– che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894), con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto, compensando per intero le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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