Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3454 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3454 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 28029-2016 proposto da:
GLOBAL SPEED SAS, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN
GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO
CARLEVARO, rappresentata e difesa dall’avvocato SABRINA
ALESSANDRA ORSI;

– ricorrente contro
CURATORE DEL FALLIMENTO 1028/2015 OVERSEAS
TRANSPORT SRL IN LIQUIDAZIONE;

intimato

avverso il decreto n. 69/2016 del TRIBUNALE di GENOVA,
depositato il 13/10/2016;

Data pubblicazione: 13/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di sei

il quale ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento
Overseas Transport s.r.l. proposto dalla Global Speed s.a.s.;
– che non svolge difese la procedura;
– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la
trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
– che la ricorrente ha depositato la memoria;
CONSIDERATO
– che il ricorso è improcedibile;
– che, invero, la ricorrente nel ricorso ha dapprima dichiarato di
avere ricevuto la comunicazione del decreto impugnato via PEC in
data 23 ottobre 2016, senza produrre la prova dell’avvenuta
comunicazione del decreto medesimo, laddove il ricorso è stato
notificato il 24 novembre 2016, dunque oltre il tettaine di trenta giorni
previsto dall’art. 99 legge fall.;
– che, quindi, con la memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c. essa ha
modificato la propria allegazione, affermando che il ricorso fu in realtà
notificato il «24.11.2016 a meuo p. e.c.» [lapsus calami, dovendo ritenersi
indicata la data del 23 ottobre, come risulta dal seguito dalla memoria]
ed ha depositato una copia informale di una comunicazione elettronica
datata 24 ottobre 2016: ma senza né asseverare la medesima a fini di
autenticità mediante sottoscrizione autografa di attestazione di
conformità sulla stampa cartacea ex art. 16-undecies d.l. n. 179 del 2012,
conv. nella 1. n. 221 del 2012 (cfr. art. 369 c.p.c.: v. Cass. n.
Ric. 2016 n. 28029 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

motivi, avverso il decreto del Tribunale di Genova del 13 ottobre 2016,

18758/2017, Cass. n. 17450/2017, Cass. n. 7443/2017), né dimostrare
di avere notificato il documento alla controparte (cfr. art. 372 c.p.c.),
né operare tale deposito entro il termine di cui all’art. 369, commi le
2, n. 2, c.p.c.;
– che non occorre provvedere sulle spese;

n. 115;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-

quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono
i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre
2017.
Il Presidente

(Rosa Ma a Di Virgilio)

– che segue la dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002,

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