Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3454 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29788/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso dall’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2671/20/2015 del 9/02/2015 della Commissione

Tributaria Regionale del LAZIO, depositata il 11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2671/20/2015, depositata in data 11/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un diniego di condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 (motivato sul difetto del requisito di validità, in base alle disposizioni vigenti al momento – maggio 2003 del pagamento, trattandosi di ruolo consegnato al concessionario per la riscossione successivamente al giugno 2001) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (in quanto quest’ultimo sarebbe stato indotto ad aderire al condono a causa del comportamento del Concessionario).

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, pur essendo giuridicamente corretto l’assunto dell’Ufficio secondo il quale “sarebbe stato onere del contribuente accertare il momento della trasmissione del ruolo (che determinava, gli importi condonabili)”, il Concessionario avrebbe dovuto dare avviso al contribuente e l’Agenzia delle Entrate non poteva “attualmente prescindere dalle conseguente della condotta del Concessionario” in ordine all’affidamento indotto nel contribuente, ricorrendo la condizione di buona fede di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 60 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 12, in quanto, alla data del 16/05/2003, in forza della temporanea vigenza del D.L. n. 59 del 2003, non convertito in legge, potevano essere condonati soltanto i ruoli emessi dall’Ufficio ed affidati al Concessionario per la riscossione sino “al 31 dicembre 2000”, laddove il ruolo era stato, nella specie, affidato al Concessionario nel corso dell’anno 2001. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., art. 12, della L. n. 212 del 2000, art. 10, non potendo ricorrere una situazione di legittimo affidamento, in presenza di applicazione contra legem della normativa sul condono, di stretta interpretazione.

2. La prima censura è fondata, nei sensi di cui appresso.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto inefficace la definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 12, operata dal contribuente perchè quest’ultimo aveva versato il relativo importo (il 25% delle somme iscritte a ruolo), in unica soluzione, in data 16.5.03, allorchè nessuna norma prevedeva la possibilità di condonare carichi iscritti in ruoli affidati ai concessionari dopo la data del 31 dicembre 2000, essendo stati compresi nella definizione in esame solo a partire dal 12 agosto 2003 (data di, entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003).

Tuttavia, questa Corte (Cass. 396/2015; Cass. 2101/2015; Cass. 11224/2016; Cass. 1637/2016) ha già chiarito che “in tema di condono fiscale, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, comma 2 ter e della L. 1 agosto 2003, n. 212, la definizione dei carichi di ruolo pregressi effettuata in un’unica soluzione o mediante il versamento dell’80% del dovuto (accompagnato dalla dichiarazione di esercizio della facoltà di definizione agevolata), nel periodo compreso tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ha efficacia ai fini dell’art. 12 cit., anche con riferimento ai ruoli consegnati al concessionario nel periodo tra il primo gennaio ed il 30 giugno 2001”.

Ora, dal ricorso per cassazione (pag. 7), si evince che i tre carichi di ruolo oggetto di definizione da parte del contribuente, con il versamento effettuato il 16/05/2003, riguardavano gli anni “1995, 1996 e 1997” ed erano stati consegnati, al competente Concessionario, i primi due nel maggio 2001 ed il terzo nel dicembre 2001.

Ne consegue la condonabilità dei ruoli in questione, affidati al concessionario entro il 30/06/2001, con versamento effettuato il 16/5/2003, alla luce dell’interpretazione di questo giudice di legittimità, sopra richiamata, ma non anche del ruolo consegnato nel dicembre 2001, al di fuori di ogni previsione normativa.

Inoltre, dalla sola intestazione della sentenza impugnata (non emergendo invece tale dato dal contenuto della sentenza o dal presente ricorso per cassazione), sembrerebbe che almeno un ruolo concernesse anche l’IVA, imposta in relazione alla quale il condono non sarebbe applicabile, alla luce dell’interpretazione adeguatrice della norma nazionale, rispetto alla sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17/07/2008, C-132/06 (Cass. S.U. 3674/2010; Cass. 20746/2010).

Il giudice del merito ha omesso verificare se effettivamente il ruolo concernesse o meno l’IVA, stante la non condonabilità della stessa, alla luce della giurisprudenza comunitaria.

La sentenza impugnata va pertanto riformata in parte.

3. Anche il secondo motivo è fondato.

In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 12 del 2000, art. 10, commi 1 e 2 (c.d. Statuto del contribuente), costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.

Alla luce di tali principi, cui il Collegio ritiene dare continuità, non sussistevano, nella specie, i presupposti per ritenere l’errore commesso dal contribuente (nella individuazione della data di scadenza del termine per effettuare il versamento scusabile) relazionabile alla oggettiva difficoltà della conoscenza o interpretazione di una norma, ovvero ad un comportamento della pubblica amministrazione (Cass. 23309/2011; Cass. 5402/2012; Cass. 16833/2014).

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, limitamente alla ritenuta condonabilità anche del ruolo consegnato al Concessionario per la riscossione nel dicembre 2001 (e concernente l’IVA, ove effettivamente ricompresa nell’atto), con rinvio alla C.T.R. del Lazio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, limitamente alla ritenuta condonabilità anche del ruolo consegnato al Concessionario per la riscossione nel dicembre 2001 (e concernente l’IVA, ove effettivamente ricompresa nell’atto), cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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