Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34537 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. I, 27/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 27/12/2019), n.34537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26448/2015 proposto da:

Ardea Progetti e Sistemi s.r.l., in persona del suo Amministratore

Unico pro tempore, Fibre e Tessuti Speciali s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, e C.L.A.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Ortigara n. 3, presso lo

studio dell’avvocato Aureli Stanislao che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Aureli Michele e Caltabiano Alberto, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Dalla Betta Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Malcesine n. 30,

presso lo studio dell’avvocato Porcelli Giovanni che la rappresenta

e lo difende unitamente all’avvocato Creta Paolo, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Ect Edyl Composites Technology Srl;

– intimata –

avverso la sentenza n. 937/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, del

15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

de130/10/2019 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 18 aprile 2013 il Tribunale di Bologna, previa riunione delle due cause introdotte nei confronti delle convenute E.C.T. Edyl Composites Technology e Della Betta Group s.r.l., rigettava le domande con cui gli attori, Ardea Progetti e Sistemi s.r.l., Fibre e Tessuti s.p.a. e C.L.A., avevano lamentato la contraffazione del brevetto italiano 1.302.656 e della frazione italiana del brevetto Europeo 994.223: brevetti nella titolarità di C., amministratore unico di Ardea, concesso in licenza esclusiva a Fibre e Tessuti e concernente il sistema completo per il rinforzo strutturale in edilizia con materiali compositi commercializzati con marchio Betontex, il quale era basato su di un tessuto termotrattato in fili di ordito e fili di trama, utilizzato per il rinforzo di opere edili. Con la stessa sentenza il Tribunale dichiarava la nullità dei richiamati titoli brevettuali. La rivendicazione principale delle due privative riguardava specifiche caratteristiche qualitative e quantitative dei fili, le modalità di realizzazione, la densità con cui dovevano essere presenti, la scelta dei materiali costitutivi; altre rivendicazioni concernevano il procedimento relativo all’applicazione e all’impiego del tessuto. In particolare, nel corpo della prima rivendicazione del brevetto Europeo veniva precisato che il tessuto termotrattato era caratterizzato dal fatto che la trama era “costituita da fili di vetro rivestiti con un materiale polimerico termoadesivo avente una temperatura di fusione compresa tra 40 e 250, la quantità di detto materiale polimerico essendo compreso tra il 10% e il 300% del peso rispetto al vetro”. Osservava il Tribunale che alcune delle correzioni e integrazioni apportate nel tempo alla descrizione e alle rivendicazioni in sede Europea, fino al rilascio del brevetto, rispetto al titolo di privativa italiano, assumevano rilievo in quanto non erano comprese nella originaria domanda di brevetto italiano di cui la domanda di brevetto Europeo rivendicava la priorità a norma dell’art. 87 c.b.e.. Il giudice di prime cure osservava inoltre che il trovato era stato pacificamente predivulgato da C. sotto forma del prodotto (OMISSIS) ed era stato comunque usato nell’ambito di lavori edili anche anteriori all’ottobre 1998, senza alcun accordo di riservatezza per soggetti diversi dalla subappaltatrice: il che aveva reso il prodotto accessibile al pubblico dal momento che il prodotto era stato utilizzato nell’ambito di un appalto pubblico, in cui materiali e procedimenti dovevano essere sottoposti e vagliati con campionature e specifiche tecniche dal direttore dei lavori ed altri soggetti pubblici competenti.

2. – I soccombenti impugnavano la pronuncia ma il gravame era respinto dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 15 maggio 2015. In sintesi, il giudice del gravame rilevava che ai fini della priorità rivendicata non poteva stabilirsi alcuna identità tra l’invenzione oggetto del brevetto Europeo e quella oggetto del brevetto nazionale, giacchè le caratteristiche inerenti la temperatura di fusione e il rapporto di peso tra il polimero e il vetro erano state “introdotte o modificare in sede nazionale con domanda presentata alcuni giorni prima della domanda in sede Europea”; osservava, in punto di predivulgazione, che in data anteriore al 13 ottobre 1998 il prodotto di diretta applicazione dell’invenzione era stato ampiamente utilizzato nei lavori di ristrutturazione e restauro di un antico complesso in provincia di Padova e che sia all’appaltatore dell’opera (non al subappaltatore, effettivamente tenuto al vincolo di segretezza, per quanto documentato in causa), sia ad altri soggetti (tecnici, esperti consulenti della stazione appaltante pubblica e un tecnico di altro appaltatore) dovettero essere forniti elementi essenziali e caratteristici dell’invenzione, non evincibili dalla semplice visione del prodotto, e notizie idonee alla realizzazione della stessa; aggiungeva che l’appaltatore Resin Proget aveva del resto applicato il nuovo prodotto anche in altri cantieri e che C. aveva fornito indicazioni precise quanto all’applicazione del prodotto; negava che con riferimento al richiamato appalto pubblico operasse, a carico dei soggetti che avevano ricevuto informazioni relative all’invenzione, un generale vincolo di segretezza, giacchè il D.P.R. n. 352 del 1992, art. 8, lett. d) vigente ratione temporis, nel prevedere la possibilità di sottrarre all’accesso i documenti riguardanti la riservatezza delle imprese con riferimento a interessi industriali, rinviava alla normativa di settore per la definizione dell’ambito della relativa tutela e, al riguardo, la normativa in materia di brevetti non imponeva, ma consentiva soltanto, al titolare dell’invenzione di divulgarla; affermava che la cerchia dei soggetti esperti cui il prodotto era stato sottoposto e il contesto di applicazione, richiedente l’illustrazione delle caratteristiche costruttive e non solo prestazionali, faceva ritenere che la predivulgazione avesse posto in grado i destinatari delle informazioni di apprendere gli elementi essenziali dell’invenzione, in modo da poterla riprodurre; reputava non decisive le caratteristiche aggiuntive del brevetto Europeo rispetto alla domanda originaria del brevetto italiano, onde disattendeva la censura degli appellanti secondo cui la novità della privativa Europea avrebbe potuto essere esclusa “solo dimostrando che la predivulgazione includeva quali caratteristiche essenziali, gli stessi range quantitativi di cui alla domanda Europea”, e ciò in quanto il giudizio sull’identità dell’invenzione, ai fini della priorità, non avrebbe dovuto coincidere necessariamente con quello afferente la novità del trovato: sicchè non avrebbe conferito novità al brevetto Europeo l’assenza di riscontri quanto a una specifica divulgazione dei nominati range sulla percentuale di vetro e la temperatura di fusione, “la cui introduzione gli toglie(va) invece la priorità del brevetto italiano”; soggiungeva, sul punto, che appariva comunque condivisibile la conclusione del consulente tecnico d’ufficio per il quale il tecnico esperto del ramo avrebbe potuto pervenire ai valori indicati nella privativa Europea partendo anche da altro brevetto (“Chomarat”); infine, dopo aver rilevato che si configurava una nullità totale del brevetto, escludeva, ad abundantiam, che fosse legittima una riformulazione della rivendicazione 1 del brevetto Europeo, ex art. 76, comma 2, c.p.i., con riguardo ai soli intervalli di valore non enunciati nel brevetto nazionale, giacchè tale riformulazione collideva con la ratio della tutela brevettuale in relazione alla concreta diffusione di prodotti con una determinata prestazione quantitativa all’interno di un ventaglio di valori; rilevava, infine, che le conclusioni rassegnate in primo grado ex art. 79 c.p.i. avevano ad oggetto una domanda che risultava estesa rispetto al brevetto italiano, rispetto al limite inferiore della temperatura di fusione.

3. – La pronuncia della Corte emiliana è impugnata per cassazione da Ardea Progetti e Sistemi s.r.l., Fibre e Tessuti s.p.a. e C.L.A. con un ricorso articolato in otto motivi. E.C.T. Edyl Composites Technology s.r.l. non ha svolto difese, mentre Della Betta Group s.r.l. resiste con controricorso. Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso oppone la falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 22 e del D.P.R. n. 352 del 1992, art. 8. La censura inerisce alla contestata predivulgazione dell’invenzione che si sarebbe verificata in occasione di appalti commissionati da pubbliche amministrazioni. La posizione assunta dagli istanti nel corso del giudizio di merito era nel senso che qualunque soggetto avesse esaminato una descrizione del materiale utilizzato nei cantieri, o fosse entrato in contatto con esso, era tenuto, per effetto della normativa in tema di appalti pubblici, alla massima riservatezza. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha affermato che non rientrerebbero nella categoria dei documenti amministrativi, come definiti dalla L. n. 241 del 1990, art. 22, comma 2, i documenti aventi per oggetto le specifiche tecniche del materiale o l’illustrazione delle relative caratteristiche costruttive o prestazionali. Nel corpo del motivo è richiamato il D.P.R. n. 352 del 1992, art. 8, lett. d) e si osserva che nel testo di tale norma, non vi è alcun passaggio che autorizzi a ritenere che, nelle disposizioni in tema di appalti pubblici, debba farsi riferimento a una non meglio precisata nozione di “riservatezza industrialistica”. In sintesi, il giudice distrettuale avrebbe errato nel considerare rilevante, ai fini della prova della predivulgazione, tutto quanto potrebbe essere stato rivelato nell’ambito di un pubblico appalto, dal momento della partecipazione alla gara fino a quello di collaudo definitivo dell’opera.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Il tema del vincolo di riservatezza assume rilievo in quanto non si ha divulgazione allorquando i terzi posti a conoscenza dell’invenzione siano obbligati a mantenere il segreto (Cass. 23 marzo 2012, n. 4740, non massimata; Cass. 19 aprile 2010, n. 9291; Cass. 14 ottobre 1963, n. 2739).

Ciò posto, è da osservare che non tutti gli episodi di predivulgazione presi in considerazione dalla Corte di merito ineriscano ad appalti pubblici, per modo che le deduzioni articolate con riguardo al vincolo di riservatezza non potrebbero comunque esaurire la questione circa la controversa novità estrinseca del trovato: è da ricordare, in particolare, che l’utilizzo del prodotto (OMISSIS) (nome assegnato al tessuto oggetto delle privative brevettuali) da parte della impresa REA concerne un rapporto che non è dimostrato si trattasse di appalto pubblico, mentre esulano dall’ipotesi di una predivulgazione attuata nel quadro dell’esecuzione di opere implicanti l’utilizzo del (OMISSIS), gli interventi di C. in convegni e articoli ove è stato illustrato pubblicamente il materiale a far data dal giugno 1999 (cfr. sentenza, pag. 17).

L’affermazione con cui la Corte di appello ha escluso possa sostenersi la segretezza dei documenti acquisiti nel corso di una procedura di appalto pubblico, laddove il vincolo relativo non sia stato “richiesto o palesato” dall’interessato, merita, poi, condivisione.

La regola contenuta nel D.P.R. n. 352 del 1992, art. 8, comma 5, lett. d), applicabile ratione temporis – secondo cui i documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso quando riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento a interessi anche di natura industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono – non può implicare che il vincolo di riservatezza operi anche nel caso in cui gli aventi diritto manchino di manifestare una volontà di secretazione. In termini generali, il diritto alla segretezza delle informazioni aziendali non è assoluto: il divieto a terzi di acquisire, utilizzare o propalare tali dati soggiace, tra l’altro, alla condizione che la persona che ne abbia il controllo le sottoponga a misure adeguate a mantenerle segrete (così prevedeva il R.D. n. 1127 del 1939, art. 6 bis vigente ratione temporis, e così dispone, oggi, l’art. 98 c.p.i.); ciò implica, anzitutto, che i soggetti che abbiano accesso alle informazioni che si assumono riservate vadano resi edotti della volontà del titolare di mantenere il segreto. Del resto, come giustamente sottolineato dalla Corte di appello, anche con riferimento alle invenzioni suscettibili di registrazione brevettuale l’inventore potrebbe non coltivare l’intendimento di mantenere segreto il trovato inventivo e ha infatti la facoltà di divulgarlo.

Nei casi in cui l’autore non esprima la propria volontà di secretare le informazioni utili alla brevettazione del prodotto o del procedimento di cui è in possesso, così palesando il proprio disinteresse a mantenere la riservatezza sul punto, non vi è dunque ragione di ritenere che i documenti pubblici che le contengano siano inaccessibili a norma del cit. art. 8. In tale prospettiva è da riguardare la locuzione che compare nel comma 5 del detto art. (“i documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso”), da raccordarsi a specifici “interessi” (che quindi devono essere concretamente presenti, oltre che manifestati, avendo specifico riguardo alle informazioni industriali, secondo quanto si è detto):

espressione che è ben diversa da quella presente nella L. n. 241 del 1990, art. 24, comma 1, (“(i)l diritto di accesso è escluso”), ove è quindi parola di un obbligo assoluto di secretazione.

Tale rilievo è assorbente rispetto agli altri svolti nel motivo.

2. – Col secondo mezzo è lamentata la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.. La doglianza investe l’affermazione del giudice di appello nella parte in cui è rilevato che le caratteristiche enunciate nelle rivendicazioni sarebbero state apprese da terzi prima del deposito della domanda di brevetto nazionale, e quindi prima della data di deposito della domanda di brevetto Europeo. Si osserva che nel provvedimento impugnato è correttamente rilevato che gli elementi essenziali e caratteristici dell’invenzione non erano desumibili dalla semplice visione del prodotto. L’assunto, pure contenuto nella sentenza gravata, per cui il trovato dovette essere necessariamente illustrato nelle sue caratteristiche fondamentali, è censurato avendo riguardo alla assenza di una argomentazione del ragionamento presuntivo, che dovrebbe basarsi sulla correlazione tra fatto probatorio, massima di esperienza e fatto accertato, e all’assenza di elementi atti a giustificare alcuna valida inferenza logica con riferimento alla richiamata predivulgazione.

Il terzo motivo prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo. Esso pure inerisce al tema della nullità, per predivulgazione, dei brevetti, nazionale ed Europeo. Il fatto di cui si lamenta l’omesso esame è relativo alla conoscenza effettiva, in capo a terzi, degli elementi essenziali dell’invenzione in epoca precedente il 13 ottobre 1998. La Corte di appello, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe valutato illogicamente le risultanze istruttorie, evenienza questa che, secondo gli stessi istanti, sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Viene osservato, in particolare, che il giudice distrettuale avrebbe impropriamente affermato la rilevanza del contenuto di un documento neppure depositato (la relazione descrittiva L. n. 109 del 1994, ex art. 16) e incongruamente ritenuto che l’indicazione relativa alla presenza di nastri di materiale composito in fibra di carbonio consentisse ai suddetti terzi di individuare gli elementi essenziali delle rivendicazioni del trovato brevettuale.

Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della falsa applicazione degli artt. 46,47 e 76 c.p.i., nonchè degli artt. 54, 87, 88 e 138 c.b.e.. Viene osservato che il confronto tra il testo della rivendicazione 1 della domanda di brevetto nazionale depositata il 13 ottobre 1998 e quello della prima rivendicazione del brevetto Europeo consente di concludere che sono elementi essenziali dell’invenzione la proporzione tra il peso del polimero e il peso del vetro nei fili di trama, nei valori compresi tra il 100% il 300% e l’intervallo delle temperature di fusione del materiale termoadesivo nei valori compresi tra 40C e 80C. La Corte di merito avrebbe operato una impropria differenziazione tra il giudizio relativo alla priorità e quello attinente alla predivulgazione. Infatti in entrambi i casi si trattava di verificare se quanto preesisteva alla privativa avesse consentito all’esperto del ramo di individuare tutti gli elementi essenziali dell’invenzione rivendicata nel documento brevettuale: in altri termini, una volta appurato che un’invenzione è definita in ragione dei suoi elementi essenziali, come risultanti dalle rivendicazioni, non si potrebbe poi sostenere che detti elementi sarebbero essenziali soltanto per il giudizio sulla priorità, e non per quello sulla validità; d’altro canto, una divulgazione distruttiva della novità del trovato non si configurerebbe se la mera diffusione non abbia consentito la comprensione degli elementi essenziali dell’invenzione, comprensivi dei richiamati range dei valori relativi alla proporzione tra peso del polimero e peso del vetro, da un lato, e temperatura di fusione, dall’altro. In tal senso, è criticata l’asserzione della Corte di appello secondo cui non conferirebbe novità al brevetto Europeo la circostanza per cui non era stata provata la specifica divulgazione dei range in questione.

Il quinto mezzo denuncia la falsa applicazione degli artt. 46 e 76 c.p.i., nonchè degli artt. 54 e 138 c.b.e.. Vi si afferma che la messa in circolazione di un prodotto che incorpora le soluzioni successivamente rivendicata nella domanda brevettuale non ha efficace invalidante rispetto al titolo di privativa: la Corte di appello, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto quindi verificare se la diffusione del prodotto avesse effettivamente consentito all’esperto del settore di cogliere gli elementi essenziali del trovato inventivo.

Col sesto motivo è lamentata la falsa applicazione degli artt. 48 e 76 c.p.i., nonchè degli artt. 56 e 138 c.b.e.. Ad essere censurata è la condivisione, espressa dal giudice distrettuale, circa la conclusione del c.t.u.: conclusione secondo cui il tecnico esperto del settore sarebbe potuto pervenire ai valori ricompresi nei range relativi alla percentuale di vetro e alla temperatura di fusione partendo anche da altri brevetti (brevetti “Chomarat”). Si rileva, in proposito, che il requisito dell’attività inventiva imponga di accertare non già se la tecnica nota avrebbe potuto portare il tecnico medio del settore a conseguire la soluzione oggetto del trovato, quanto, piuttosto, se lo stato della tecnica lo avrebbe necessariamente sospinto a raggiungere la soluzione rivendicata.

Col settimo motivo si oppone l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura ha ad oggetto l’affermazione, richiamata nella trattazione del sesto motivo, concernente l’anteriorità costituita dai brevetti “Chomarat”. Evocando le deduzioni svolte nella propria memoria di replica in appello, i ricorrenti osservano come l’affermazione contestata non contenga alcun diretto riferimento al tema discusso tra le parti. Viene precisato che il fatto storico su cui è imperniato il motivo di doglianza è costituito dal deposito dei brevetti “Chomarat”: la Corte di appello non si sarebbe preoccupata, come ben attestato dall’assoluta assenza di motivazione sul punto, di individuare per quale ragione tale fatto avrebbe rilevanza al fine di escludere la validità del brevetto Europeo conseguito da C.. Ove il giudice del gravame avesse preso in esame le argomentazioni svolte nella citata memoria di replica, essa avrebbe compreso che i brevetti “Chomarat” non potevano essere considerati come documenti rilevanti per affermare la nullità del titolo di privativa Europeo.

2.1. – I riassunti motivi, che si prestano a una trattazione congiunta, anche per ragioni di continuità discorsiva, vanno nel complesso disattesi.

2.2. – Va anzitutto osservato, in punto di diritto, che la divulgazione, perchè possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così l’invenzione (Cass. 23 marzo 2012, n. 4740 cit.; Cass. 19 aprile 2010, n. 9291 cit.; Cass. 14 ottobre 1963, n. 2739 cit.).

Occorre pure premettere che il sindacato sul ragionamento presuntivo incontra comunque un limite nel margine di discrezionalità riservato al giudice del merito: come è stato infatti osservato (in materia tributaria, ma l’osservazione è spendibile anche su di un piano generale; cfr. per tutte, la risalente Cass. 7 luglio 1976, n. 2525), lo schema logico della presunzione semplice offre all’interprete uno strumento di accertamento dei fatti che può anche presentare qualche margine di opinabilità, posto che, quando anche quest’ultimo margine è escluso per la rigidità della previsione deduttiva, si ha il diverso fenomeno della presunzione legale (Cass. 7 febbraio 2013, n. 2895; cfr. pure, in tema, Cass. 6 febbraio 2019, n. 3513; Cass. 31 ottobre 2011, n. 22656; Cass. 30 novembre 2005, n. 26081, secondo cui ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, in quanto è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità).

2.3. – Ora, la Corte di merito si è correttamente preoccupata di verificare se fosse stata posta in atto una divulgazione avente ad oggetto i nominati “elementi essenziali e caratteristici” dell’invenzione, e ciò ha fatto prendendo in esame plurimi dati rilevanti sul piano probatorio.

Nella sentenza è anzitutto menzione del fatto che in base alla disciplina all’epoca vigente il progetto definitivo comprendesse una relazione descrittiva delle caratteristiche dei materiali prescelti: i ricorrenti hanno opposto che tale documento non era stato acquisito al giudizio, ma ciò non precludeva al giudice distrettuale di ipotizzare, sulla base della previsione della L. n. 109 del 1994, allora vigente art. 16 (che tale relazione imponeva) un argomento di prova circa il dettaglio delle specifiche tecniche del prodotto brevettato di cui hanno riferito più testimoni (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata).

Le censure svolte non colgono nel segno, poi, laddove entrano nel merito dei contenuti desumibili da altri documenti (atto aggiuntivo di sottomissione e verbale nuovi prezzi; scheda tecnica del prodotto), dal momento che, come è noto, la valutazione dei documenti, come pure quello delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056).

La comunicazione a terzi di elementi fondamentali del trovato è stata del resto desunta anche da altre risultanze: più deposizioni testimoniali, ove è menzione della comunicazioni dei dati tecnici relativi al prodotto, e i “documentati interventi in convegni e articoli dello stesso prof. C.” a partire dal giugno 1999.

A fronte di tale quadro probatorio non vale dolersi – come fanno i ricorrenti, nel terzo motivo di censura – del mancato esame di un fatto decisivo. Gli istanti identificano tale “fatto” con “l’effettiva conoscenza in capo ai terzi degli elementi essenziali dell’invenzione in epoca precedente il 13 ottobre 1998 (e quindi in epoca precedente il 7 ottobre 1999, per il brevetto Europeo)” (cfr. ricorso, pag. 49). E’ certo, tuttavia, che la Corte di appello abbia verificato tale circostanza, concludendo, poi, nel senso che gli elementi essenziali e caratteristici dell’invenzione vennero comunicati a più soggetti. Nè la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 ricomprende l’ipotesi della illogica valutazione delle risultanze istruttorie: si rammenta, in proposito, che nemmeno l’omesso esame di elementi istruttori integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice e che, inoltre, è deducibile come vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

2.4. – Va nondimeno avvertito che – come lamentato dalla parte istante – la Corte di appello, dopo aver ritenuto che i range di valore (riferiti alle proporzioni di peso dei materiali e alle temperature di fusione) introdotti con la domanda di brevetto Europeo fossero da ritenere essenziali e assumessero rilievo per escludere che la detta privativa potesse beneficiare della priorità riferibile al brevetto nazionale (pag. 12 della sentenza), ha nella sostanza ritenuto privo di rilievo il dato della loro divulgazione (pag. 19 della pronuncia) nel quadro dell’indagine circa la novità del trovato.

Deve ricordarsi, in proposito, che la Corte distrettuale, respingendo il primo motivo di appello, ha escluso che, proprio in ragione delle modifiche apportate alla privativa italiana a seguito del deposito della relativa domanda, il brevetto Europeo, richiesto pochi giorni dopo tali interventi, potesse fruire della priorità rivendicata con il deposito della domanda di registrazione nazionale attuato un anno prima. Di qui la censura svolta col quarto motivo, con cui si imputa al giudice del gravame di aver diversamente apprezzato, nella sua consistenza giuridica, l’elemento dei range: ai fini del giudizio sulla identità dell’invenzione, e quindi del riconoscimento della priorità, da un lato; e ai fini dell’accertamento circa la presenza di una predivulgazione invalidante, dall’altro.

Sul punto però la sentenza resiste alla censura. Vi resiste non perchè sia corretta l’affermazione impugnata, la quale è effettivamente contraddittoria, giacchè non riesce a comporre i due termini di un sillogismo, in cui la premessa maggiore è costituita dal principio per cui la divulgazione deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti un numero indeterminato di persone nella condizione di apprendere gli elementi essenziali e caratteristici del trovato, e in cui la premessa minore è data della mancata divulgazione degli elementi essenziali del brevetto che, secondo la stessa Corte di merito, sono costituiti proprio dai menzionati range. La conferma della sentenza, sul punto che qui interessa, trova piuttosto ragione nel rilievo per cui il giudice di appello ha adottato una ulteriore ratio decidendi, evidenziando come dovesse condividersi la conclusione cui era pervenuto il c.t.u., il quale aveva spiegato che il tecnico esperto del ramo sarebbe potuto giungere ai valori indicati nel brevetto partendo dai brevetti “Chomarat”. In tal modo, la Corte di appello ha inteso affermare che, indipendentemente dal tema della divulgazione, le privative per cui è causa erano nulle per assenza di attività inventiva, evocando implicitamente l’art. 48 c.p.i., a mente del quale una invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta evidente dallo stato della tecnica. Di ciò si è avveduta la stessa parte ricorrente che infatti, col sesto motivo, ha sollevato una questione attinente all’apprezzamento circa l’altezza inventiva del trovato. E’ certo, tuttavia, che l’affermazione formulata nella sentenza sia corretta in diritto, risultando conforme al principio per cui l’invenzione, per essere munita di novità intrinseca (quindi di altezza inventiva), deve esprimere un’attività creativa dell’inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (si veda, per tutte: Cass. 4 novembre 2009, n. 23414).

Quanto alle deduzioni svolte dai ricorrenti nel settimo motivo di impugnazione, esse sono inammissibili. Anzitutto il fatto storico di cui è predicato l’omesso esame non può consistere nel deposito dei brevetti “Choramat” (cfr. pag. 70 del ricorso), in quanto è proprio tale circostanza a fondare la decisione che è contestata. E’ noto, del resto, che chi ricorre per cassazione facendo valere il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 e Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). In secondo luogo, i ricorrenti richiamano argomentazioni critiche svolte nella memoria di replica depositata in appello: ove pure volesse prescindersi dal rilievo precedentemente svolto – e ritenere che gli istanti abbiano inteso far valere un vizio di motivazione -, andrebbe osservato che le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate in quell’atto, e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice, perchè in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale (nel senso che tali deduzioni non possano essere svolte nemmeno nella comparsa conclusionale: Cass. 3 luglio 2013, n. 16611; Cass. 22 marzo 2013, n. 7335; più di recente è stata ammessa da Cass. 21 agosto 2018, n. 20829 e da Cass. 26 luglio 2016, n. 15418 la facoltà di svolgere osservazioni critiche nella conclusionale, ma proprio valorizzando il diritto di difesa da esercitarsi con la successiva memoria di replica: diritto che, ovviamente, non ha modo di essere fatto valere ove le deduzioni siano contenute in quest’ultimo atto).

3. – L’ottavo mezzo propone una doglianza di falsa applicazione dell’art. 76 c.p.i.. Il tema svolto nel motivo inerisce al rigetto della domanda volta alla limitazione del brevetto. Gli istanti rilevano come la Corte di appello abbia interpretato in modo erroneo l’art. 76 c.p.i.: e ciò in quanto essa avrebbe ritenuto, nella sostanza, che ove una rivendicazione esponga un range di valori, l’unica ipotesi di limitazione possibile consisterebbe nella integrale eliminazione del detto range. Osservano, in contrario, che la norma indicata consente anche la riformulazione del testo della rivendicazione, con l’unico limite di porre in essere operazioni di riscrittura del testo brevettuale che determinino una estensione della privativa.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – La Corte di appello ha osservato che il brevetto Europeo, al pari di quello italiano, era affetto da nullità totale, in base a quanto da essa accertato. Tanto precludeva una pronuncia di nullità parziale del brevetto: e difatti la detta Corte ha precisato di svolgere le considerazioni sulla nullità parziale della privativa solo ad abundantiam. Ciò detto, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima (per tutte: Cass. 10 aprile 2018, n. 8755). Ma, oltre che per detto profilo, la censura è inammissibile perchè carente di decisività: infatti, nel corpo del motivo non è spiegato per quale ragione i range indicati dai ricorrenti (4080 per la temperatura di fusione; 100%-300% per le proporzioni di materiale) dovrebbero costituire elementi atti a conferire validità a un brevetto che è nullo con riferimento ai più ampi valori di intervallo di cui alla prima rivendicazione del medesimo.

4. – Il ricorso è in conclusione respinto.

5. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 Sezione, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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