Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34536 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. I, 27/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 27/12/2019), n.34536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5629/2016 proposto da:

Ditta Individuale G.M. in persona del titolare

M.G., elettivamente domiciliato in Roma Via di Parione 23, presso

lo studio dell’avvocato Vittorio Mascia, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Gianmarco Mascia, in forza di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

A. Gramsci 54, presso lo studio dell’avvocato Gianfranco Graziadei,

che la rappresenta e difende in forza di procura speciale su foglio

separato congiunto al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/10/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.G. il 22/5/2001 ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma l’emissione di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (di seguito: BNL) con riferimento al credito di Lire 149.295.823, di cui alla fattura n. 1/2001, relativa all’illegittima contabilizzazione e ritenzione di somme sul conto corrente n. (OMISSIS) da lui intrattenuto con la filiale di (OMISSIS) della Banca, sul quale, a partire dal (OMISSIS), ha lamentato l’applicazione di un tasso di interesse usurario, vista la nullità del riferimento contrattuale agli usi di piazza.

BNL ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto opposto, eccependo la prescrizione e l’infondatezza degli addebiti; BNL ha sostenuto che il conto n. (OMISSIS) era un semplice conto di evidenza riferibile al c/c ordinario (OMISSIS), in relazione al quale essa aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari un decreto ingiuntivo nei confronti del M. e dei fideiussori; che nel procedimento di opposizione a quel decreto il M. in via riconvenzionale aveva chiesto il risarcimento dei danni nella misura di Lire 500.000.000 e il pagamento dell’eventuale saldo attivo emerso dalla riliquidazione dei conti secondo criteri legali; che il 19/3/1998 le parti avevano stipulato un accordo transattivo in forza del quale il M. si era impegnato a pagare Lire 440.000.000, delle quali solo Lire 99.048.314 effettivamente versate; che il 7/7/2000 il M. aveva chiesto e ottenuto altro decreto ingiuntivo per Lire 611.000.000 dal Tribunale di Roma relativo al c/c (OMISSIS), oggetto anche questo di opposizione; che il 25/9/2001 il M. aveva chiesto e ottenuto altro decreto ingiuntivo per Lire 207.000.000 dal Tribunale di Roma, relativo al conto sovvenzione n. (OMISSIS), oggetto anch’esso di opposizione, riunita a quella precedente.

La Banca ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Roma, stante la litispendenza, o quantomeno la continenza, rispetto al giudizio preventivamente radicato dinanzi al Tribunale di Cagliari.

Dopo la costituzione del M., con sentenza del 3/1/2004 il Tribunale di Roma, ritenuta la sussistenza del rapporto di continenza fra la causa sottoposta al suo esame e quella oggetto del giudizio di opposizione pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari, preventivamente instaurata, per l’identità di petitum e causa petendi, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha disposto la restituzione da parte del M. di quanto riscosso in forza del decreto, e ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Cagliari, assegnando il termine di legge per la riassunzione.

M.G. con atto di citazione del 27/4/2005 ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari, assumendo il proprio persistente interesse a una pronuncia sul merito di condanna al pagamento del credito a suo favore; ha fatto presente che nelle more della pubblicazione della sentenza del 3/1/2004 del Tribunale di Roma, il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2362 del 27/10/2004 (oggetto di appello avanti la Corte di appello di Cagliari) aveva definito il procedimento n. 355/98, accogliendo l’opposizione proposta dal M. e dai fideiussori e rigettando entrambe le contrapposte domande di condanna, non essendo stato possibile accertare l’effettivo saldo contabile dei conti correnti n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS).

Con ordinanza del 14/1/2006 il Tribunale di Cagliari ha disposto la sospensione del giudizio per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. rispetto al giudizio di appello in corso, relativo all’impugnazione della sentenza n. 2362 del 27/10/2004 resa nel procedimento n. 355/98.

Il processo è stato quindi riassunto dal M. l’8/10/2008, dando atto dell’intervenuta estinzione del giudizio di appello, dichiarata con sentenza n. 432 del 22/12/2007 della Corte di appello di Cagliari, notificata il 30/5/2008, senza che contro di essa fosse stato proposto ricorso per cassazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza 2362/2004 del Tribunale di Cagliari.

Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2961 del 2012 ha respinto l’eccezione proposta dalla Banca circa l’inammissibilità della riassunzione; ha ritenuto che la mancanza di contiguità temporale degli estratti conto prodotti da parte attrice non consentisse la ricostruzione puntuale dell’articolazione del rapporto relativo al conto corrente n. (OMISSIS) e non fosse quindi possibile determinare i reciproci rapporti di dare ed avere; ha quindi respinto la domanda del M. con vittoria di spese per la Banca.

2. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il M. a cui ha resistito la BNL.

La Corte di appello di Cagliari con sentenza del 23/1/2015 ha respinto il gravame, condannando il M. alla rifusione delle spese del grado.

3. Avverso la predetta sentenza del 23/1/2015, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione M.G., con atto notificato il 16/2/2016, svolgendo un solo motivo.

Con atto notificato il 4/4/2016 ha proposto controricorso la Banca Nazionale del Lavoro, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

1.1. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Cagliari si sia limitata ad esporre concetti del tutto generici, slegati dalla fattispecie concreta a giudizio.

Emergeva infatti chiaramente che il ricorrente aveva depositato tutti gli estratti conto relativi al conto sovvenzione n. (OMISSIS), a decorrere dalla prima movimentazione del (OMISSIS) sino all’ultima del 30/9/1997, sicchè era ben possibile per il Consulente ricostruire tutto l’andamento del rapporto e liquidare le somme pagate in eccesso alla Banca.

La mancanza di un mero estratto conto non poteva certo pregiudicare la ricostruzione.

La prima movimentazione del conto de quo non era del 1970 (cosa questa riferita al conto n. (OMISSIS)) ma risaliva proprio al (OMISSIS), circostanza non contestata ex adverso.

1.2. Il ricorrente lamenta l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

1.3. Nella specie l’omissione dell’esame del fatto decisivo asseritamente pretermesso dalla Corte cagliaritana (ossia la completezza degli estratti conto prodotti con la conseguente possibilità di ricostruire completamente l’andamento del rapporto con la verifica delle legittime pretese creditorie delle parti) non sussiste affatto.

La Corte di appello si è puntualmente e specificamente occupata dell’argomento, valutando il motivo di appello dispiegato dal M., volto proprio a censurare l’errore asseritamente commesso dal Tribunale ritenendo incompleta la documentazione prodotta.

All’esito di tale esame la Corte territoriale ha confermato innanzitutto la mancanza dell’estratto conto relativo al trimestre 1 aprile 1993-30 giugno 1993, la cui assenza viene confermata dallo stesso ricorrente nell’ambito della propria censura.

In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che il primo estratto conto (quello relativo al periodo 30 giugno – 30 settembre 1992) partiva da un saldo negativo per il cliente di Lire 252.999.767, cosa questa che escludeva in radice che l’origine del rapporto si collocasse proprio al 1 aprile del 1993, e ha anche aggiunto che tale origine risaliva al 1970, come risultava da una lettera del M. alla BNL, in atti.

1.4. L’omesso esame quindi non sussiste e il ricorrente con tale mezzo di ricorso, utilizzato al di fuori dei casi consentiti, mira a criticare nel merito la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte cagliaritana.

E ciò, senza neppur dar conto degli elementi di prova che avrebbero confortato una diversa opinione circa la decorrenza del rapporto di conto corrente per cui è causa e, tantomeno, senza affrontare e. confutare gli argomenti spesi dalla Corte di appello.

1.5. Infine il ricorrente omette di censurare l’ulteriore motivazione addotta dalla Corte di appello a pagina 16, costituente autonoma ratio decidendi, per escludere la sussistenza di un credito a favore del M., fondata sulla natura di “conto sovvenzione” del c/c (OMISSIS).

La sovvenzione in conto corrente è un’apertura di credito destinata ai clienti che necessitano di liquidità prevedendo un rientro a breve termine. Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. A questo conto corrente deve essere collegato obbligatoriamente un conto corrente ordinario di appoggio per il giro delle competenze. Il fido viene agganciato al conto corrente speciale su cui la controparte non può operare e la maturazione delle competenze trimestrali va appoggiata sul conto corrente ordinario. Sul conto non possono esser agganciati servizi e/o eseguite operazioni ad eccezione di giroconti di addebito e/o accredito sul conto ordinario di appoggio.

Secondo la Corte di appello, il conto sovvenzione in parola era caratterizzato dall’addebito delle emergenze a debito del correntista sull’altro conto n. (OMISSIS), sempre intestato al M., e dalla progressiva erosione del debito del ricorrente, a gradini progressivi dal dato iniziale a debito di 252.999.767 al dato finale a debito per 170.761.523.

2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 4.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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