Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34533 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. I, 27/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 27/12/2019), n.34533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28217/2015 proposto da:

Centro Grafico DG S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n. 57,

presso lo studio dell’avvocato Monaco Fabrizio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Alemani Giacomo, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F. ( F.), elettivamente domiciliato in Roma, Via di

Ripetta n. 121, presso lo studio dell’avvocato Giordano Bartolomeo,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Aulicino

Ferrari Anna, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 570/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/10/2019 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2005, la Centro Grafico DG s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, la Superior Foils s.r.l. e R.F., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli atti di concorrenza sleale posti in essere dai convenuti, in violazione dell’art. 2598 c.c., mediante sviamento di clientela in danno dell’attrice, a partire dall’anno 2003. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2402/2011, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.

2. Con sentenza n. 570/2015, depositata il 7 maggio 2015 e notificata il 24 settembre 2015, la Corte d’appello di Brescia rigettava, altresì, il gravame proposto dalla Centro Grafico DG s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, ritenendo insussistenti gli atti di concorrenza sleale allegati in giudizio dall’appellante, e che sarebbero stati commessi dal R. mediante la struttura organizzativa della Superior Foils, della quale era consulente e socio al 50%.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Centro Grafico DG s.p.a. nei confronti di R.F.. affidato a due motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la Centro Grafico DG s.p.a. denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, nonchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello, violando altresì il disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., non abbia preso in esame il documento prodotto dalla esponente fin dal primo grado del giudizio, costituito dalla “schermata web del sito internet di Superior Foils”, che rappresenterebbe “la prova certa delle attività intraprese da quest’ultima società in sleale concorrenza con Centro Grafico” (p. 10).

Avrebbe, inoltre, errato la Corte territoriale nel ritenere che tale pagina web non fosse aperta alla pubblica consultazione on line, occorrendo l'”utilizzo di credenziali e password specifici rilasciate alla Superior Foils s.r.l.”, laddove la Centro Grafico sarebbe riuscita, con una normale ricerca su internet, a scaricare detta pagina web ed a stamparla, per produrla in giudizio.

Il giudice di appello avrebbe, infine, erroneamente escluso, con riferimento all’episodio degli ordinativi provenienti dalla cliente Hologram Industries – che, secondo l’istante, sarebbero stati indirizzati dalla cliente alla Centro Grafico ed evasi, invece, dalla Superior Oils – la sussistenza di un atto di sviamento della clientela da parte di quest’ultima, e ciò sulla base di una ricostruzione dei fatti priva del necessario supporto probatorio.

1.2. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

1.2.1. Va anzitutto rilevato che il vizio denunciato non corrisponde a quello configurato dal legislatore mediante la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis), e che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost.), in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 27/11/2014, n. 25216; Cass., 11/04/2017, n. 9253; Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619).

Nel caso di specie, la ricorrente ha, per contro, denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, non più deducibile in cassazione per effetto della novella succitata.

1.2.2. Nè a diversa conclusione potrebbe indurre la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., 27/12/2016, n. 27000; Cass., 17/01/2019, n. 1229).

1.2.3. Ad ogni buon conto, va rilevato che la Corte territoriale non ha affatto omesso l’esame della schermatura web prodotta in giudizio dalla ricorrente, avendo, peraltro, ritenuto – sulla base della dichiarazione resa dalla ditta Aximus, incaricata di predisporre un sito internet per la Superior Foils – che “quel documento non è una pagina web di un sito della Superior Foils s.r.l., bensì un layout preparatorio”, per accadere al quale erano necessarie le credenziali e le password specifiche rilasciate a tale società. Ed il possesso di siffatte credenziali da parte della centro Grafico si spiega per il fatto che l’amministratore unico della Superior Foils – e, quindi, in possesso di credenziali e password – era Ra.Lu., figlio dell’amministratore unico della Centro Grafico, come evidenziato nel controricorso del R. (pp. 30 e 31).

La censura sul punto si traduce, per contro, in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede. Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

1.2.4. Ma vi è di più. L’impugnata sentenza ha fondato la decisione anche sulla mancata contestazione da parte della Centro Grafico – già rilevata dal Tribunale – in ordine al fatto della mancata attivazione da parte della Superior Foils di una pagina web, accessibile al pubblico, nonchè della dichiarazione in tal senso da parte della ditta Aximus. Tale ratio decidendi non risulta specificamente impugnata in questa sede, per cui la censura deve ritenersi inammissibile anche sotto tale profilo (Cass. Sez. U., 29/03/2013, n. 7931; Cass., 04/03/2016, n. 4293).

1.2.5. Per quanto concerne, infine, l’episodio degli ordinativi che l’istante assume essere stati indirizzati dalla cliente Hologram Industries alla Centro Grafico ed evasi, invece, dalla Superior Foils, va rilevato che la Corte d’appello ha condiviso l’accertamento operato dal Tribunale sulla base della documentazione in atti, dalla quale era emerso che la Centro Grafico aveva emesso fattura nei confronti della Superior Foils in relazione ai prodotti olografici oggetto di realizzazione, ed aveva provveduto a spedire la merce alla cliente finale “in nome e per conto della stessa”.

La Superior Foils aveva, quindi, emesso fattura direttamente nei confronti della cliente. il Tribunale, prima, la Corte d’appello, poi, ne hanno tratto, quindi, la conclusione dell’assenza di uno sviamento della clientela, essendo state le commesse della Hologram Industries dirette alla Superior Foils, mentre la Centro Grafico si era limitata a svolgere l’attività produttiva a favore di quest’ultima e ad inviare, in nome e per conto della medesima, la merce al cliente finale. Tale conclusione, cui la Corte territoriale è pervenuta condividendo sul punto l’accertamento operato dal Tribunale, è risultata, dipoi, avvalorata dalla circostanza – che non ha formato oggetto di contestazione da parte della ricorrente, nè nei due gradi di merito, nè in sede di legittimità – che anche gli ordinativi della Hologram Industries, erroneamente indirizzati alla Centro Grafico, erano comunque portati all’attenzione di una assistente commerciale della Superior Foils e, quindi, in definitiva venivano girati a quest’ultima.

Ebbene, a fronte di tale motivata ricostruzione fattuale, fondata sulle risultanze di causa, il mezzo si concreta, per contro, nella riproposizione di questioni finalizzate a prospettare una diversa lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie oggetto di esame nel giudizio di merito, onde ottenerne una rivisitazione inammissibile in questa sede.

1.3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la censura in esame, poichè inammissibile, non può trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la centro Grafico DG s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Deduce la ricorrente, questa volta sotto il profilo della violazione di legge, la sussistenza di un illecito concorrenziale posto in essere dal R., tramite la Superior Foils, consistito nella storno della clientela – in violazione dell’art. 2598 c.c. – ravvisabile, con riferimento al menzionato episodio delle commesse della Hologram Industries, nel fatto che la Superiro Foils aveva emesso le fatture nei confronti della cliente finale, sebbene le relative commesse fossero dirette alla Centro Grafico s.p.a..

2.2. Il motivo è inammissibile per le ragioni suindicate, con riferimento ai motivati accertamenti in fatto operati al riguardo dal giudice di merito, certamente incensurabili in questa sede, vieppiù sub specie del vizio di violazione di legge.

2.2.1. E’, invero, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

2.2.2. Il motivo, in quanto inammissibile, deve, di conseguenza, essere disatteso.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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