Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34532 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. I, 27/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 27/12/2019), n.34532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23058/2015 proposto da:

Elle Claims S.a., nuova denominazione di Apogon Shipping Company

S.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 3, presso lo

studio dell’avvocato Rappazzo Antonio, che la rappresenta e difende,

unitamente all’avvocato Rappazzo Giuseppe, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Casino de la Vallee s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Quinto Aurelio

Simmaco n. 7 (Lido di Ostia), presso lo studio dell’avvocato Neri

Nicola, rappresentato e difeso dall’avvocato Olivetti Luca, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Casino de la Vallee Gestione Straordinaria in Liquidazione, in

persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Emilia n. 86/90, presso lo studio dell’avvocato Corain

Maurizio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Caveri Alberto, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1386/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/10/2019 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con scrittura privata del 29 giugno 1994, Sitav s.p.a. concedeva in uso al Casinò Gestione Straordinaria della Vallee, per il periodo dall’1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, poi prorogato al 30 settembre 1995, la banca dati realizzata dalla Sitav per la gestione delle case da gioco. Le parti stabilivano che la banca dati ed il relativo software sarebbero rimasti in proprietà della concedente, e che la utilizzatrice avrebbe provveduto alla loro restituzione alla scadenza del periodo suindicato, con la previsione, altresì, di una penale per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei beni suindicati.

Con atto in data 1 gennaio 2003, il Casinò Gestione Straordinaria della Vallee cedeva alla società Casinò della Vallee s.p.a. l’azienda Casa da gioco di (OMISSIS), per la quale era stato elaborato il predetto programma di gestione.

1.1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 663/2007, accertava, peraltro, che il Casinò Gestione Straordinaria della Vallee, prima della scadenza del contratto del 29 giugno 1994, aveva trasfuso, nel proprio sistema informatico – senza autorizzazione della concedente – parte dei dati contenuti nella banca dati Sitav, e precisamente il 28% della procedura proprietaria ed il 5% della procedura gestione. La Gestione Straordinaria veniva, pertanto condannata a risarcire il danno arrecato alla Sitav, quantificato in Euro 3.615.200,00.

1.2. In data 22 aprile 2011, la Elle Claims s.a., con sede in (OMISSIS) acquistava dalla Sitmar s.p.a. (già Sitav) la parte principale della banca dati di proprietà di quest’ultima, costituita dal 28% della procedura proprietaria e dal 5% della procedura gestione, con i relativi diritti e supporti meccanici, nonchè con tutti i dati, compresi quelli copiati dalla Gestione Straordinaria nel proprio sistema informatico e quelli immessi dalla medesima nel corso di validità del contratto di licenza d’uso del 29 giugno 1994, passati, poi, tutti in uso alla Casinò della Vallee s.p.a., e con tutti i diritti d’autore relativi alla banca dati trasferita in proprietà.

1.3. Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2005, la Elle Claims s.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la Casinò della Vallee s.p.a., chiedendo l’accertamento della comunione, ai sensi dell’art. 939 c.c., tra il sistema informatico della Casinò della Vallee s.p.a. e quello della Elle Claims s.a., per avere la Gestione Straordinaria unito i dati illegittimamente trasfusi, durante la vigenza del contratto di licenza d’uso, con quelli nuovi inseriti dalla medesima nel proprio sistema informatico, ovvero – in subordine – condannarsi la convenuta all’indennizzo previsto dall’art. 939 c.c., comma 2, corrispondente al valore della parte sostanziale della banca dati Sitav acquistata dalla Elle Claims, pari ad Euro 7.500.000,00.

L’attrice – muovendo dal rilievo che il giudicato, formatosi in forza della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 663/2007, aveva avuto ad oggetto solo la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, laddove nel presente giudizio, avente natura reale, era in discussione la titolarità dei diritti sulla banca dati, la lesione dei diritti di proprietà industriale e la richiesta di indennizzo – chiedeva, altresì, condannarsi la Casinò de la Vallee al risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 939 c.c., comma 3.

1.4. Il giudizio – nel quale veniva evocata in garanzia, dalla convenuta, la Gestione straordinaria – si concludeva con la sentenza n. 1112/2014, con la quale il Tribunale di Torino rigettava la domanda della Elle Claims, condannando l’attrice al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., a favore delle convenute, quantificati in Euro 25.000,00 ciascuna.

2. Con sentenza n. 1386/2015, depositata il 14 luglio 2015, la Corte d’appello di Torino, rigettava il gravame proposto dalla Elle Claims s.a.. La Corte territoriale – condividendo il percorso argomentativo del giudice di prime cure – riteneva che: a) alla banca dati, come bene immateriale, non fosse applicabile il modo di acquisto della proprietà previsto dall’art. 939 c.c.; b) il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Torino n. 663 del 2007 coprisse tutti i danni lamentati dall’appellante; c) di conseguenza non fosse possibile alla Elle Claims neppure richiedere una pronuncia inibitoria di danni futuri, essendo stati questi ultimi già oggetto di risarcimento per equivalente; d) costituendo il presente giudizio una sostanziale duplicazione di quello conclusosi con la sentenza succitata, la condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c., fosse pienamente giustificata.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Elle Claims s.a. nei confronti della Casinò de la Vallee s.p.a. e della Casinò de la Vallee Gestione Straordinaria in liquidazione, affidato a sei motivi. Le resistenti hanno replicato con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis. 1. c.p.c.. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la Elle Claims s.a. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda della Elle Claims di restituzione della parte sostanziale della banca dati acquistata dalla Sitmar s.p.a., domanda che sarebbe implicita in quella, proposta ai sensi dell’art. 939 c.c., di riconoscimento della comunione tra il sistema informatico della Casinò della Vallee s.p.a. e quello della esponente, a causa della trasfusione di dati illegittimamente effettuata dalla Gestione Straordinaria durante la vigenza del contratto di licenza d’uso del 29 giugno 1994., e prima del trasferimento dell’uso della banca dati alla Casinò della Vallee s.p.a..

Il giudice di appello si sarebbe, invero soffermato esclusivamente sulla ritenuta portata onnicomprensiva del risarcimento del danno conseguito da Sitav nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 663/2007, senza nulla dire “in ordine alla restituzione del maltolto”, laddove – a norma dell’art. 939 c.c. – le cose unite possono essere separate, se la separazione non comporta un “notevole deterioramento”, con conseguente diritto di ciascun proprietario di ottenere la separazione della cosa propria. Diversamente, il proprietario della cosa principale sarà tenuto a pagare il valore della cosa che vi è unita, che è cosa ben diversa dal risarcimento del danno da mancato uso, oggetto del giudicato conseguente alla sentenza suindicata.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Il vizio di omessa pronuncia ricorre, invero, ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., 23/03/2017, n. 7472).

1.2.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha, per contro, affatto omesso la motivazione sulla domanda in questione.

L’impugnata sentenza muove, invero, dal rilievo secondo cui alla banca dati, come bene immateriale, non è applicabile il modo di acquisto della proprietà previsto dall’art. 939 c.c., atteso che il titolo originario di acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, ai sensi dell’art. 2576 c.c. e della L. n. 633 del 1941, artt. 7 e 38. La Corte territoriale rileva, inoltre, che il giudice di primo grado – correttamente distinguendo la riconsegna del bene immateriale, ossia la banca dati, non operabile ai sensi dell’art. 939 c.c., comma 1, dalla restituzione della cosa materiale, nella quale il suddetto bene immateriale, era incorporato – ha accertato che la Elle Claims non aveva “rivendicato il diritto di proprietà sul corpus mechanicum, nel quale era incorporata la banca dati, e che comunque la riconsegna dello stesso era già avvenuta”.

Il denunciato vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., non può, di conseguenza, ritenersi sussistente.

1.3. Il mezzo deve, pertanto, essere rigettato.

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, la Elle Claims s.a. denuncia la violazione dell’art. 12 preleggi, art. 2909 c.c., artt. 345 e 112 c.p.c., art. 1590 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

2.1. L’istante deduce che l’impugnata sentenza avrebbe erroneamente interpretato – violando il disposto dell’art. 12 preleggi e art. 2909 c.c. – il giudicato formatosi sulla precedente pronuncia n. 663/2007, resa dalla Corte d’appello di Torino, che si estende alla esponente in quanto avente causa dalla Sitav, per avere ritenuto che tale giudicato avesse coperto tutti i danni scaturenti dall’illegittima copiatura della banca dati Sitav da parte della Gestione Straordinaria, dovendosi ricomprendere nella domanda proposta dalla prima anche il pregiudizio scaturente dalla definitiva appropriazione di detta banca dati da parte della seconda.

La Corte territoriale non avrebbe, per contro, tenuto conto del fatto che la domanda proposta da Sitav in quel giudizio, come individuata nei capi nn. 4 e 7 delle conclusioni, faceva riferimento esclusivamente alla responsabilità contrattuale della Gestione Straordinaria rispetto al contratto di licenza d’uso del 29 giugno 1994, per avere la medesima “copiato ed estratto la parte sostanziale del contenuto della banca dati Sitav”, facendola oggetto di indebita appropriazione. Correlativamente la motivazione della Corte d’appello, nella citata sentenza n. 663/2007, si sarebbe – di conseguenza – incentrata esclusivamente sul riconoscimento, contrattualmente operato dalle parti, del permanere della proprietà della banca dati, concessa soltanto in uso alla Gestione Straordinaria, in capo a Sitav, censurando e, sanzionando con il risarcimento del danno, il comportamento della utilizzatrice, che si era comportata come proprietaria del bene, appropriandosene in maniera definitiva, in tal modo “incorrendo in una palese violazione del contratto medesimo”.

2.2. Di più, la pronuncia n. 663/2007 avrebbe dichiarato inammissibile, perchè proposta per la prima volta in appello, la domanda di applicazione alla Gestione Straordinaria, delle sanzioni contrattuali (penali) in relazione alla mancata restituzione del bene concesso in uso alla data convenuta dalle parti. Sicchè erroneamente, nella sentenza impugnata in questa sede (n. 1386/2015), la Corte territoriale – violando gli artt. 345 e 112 c.p.c. – avrebbe tenuto conto, nell’interpretazione del giudicato precedente, anche del capo 5 delle conclusioni formulate dalla Sitav in quel giudizio, che aveva ad oggetto proprio le penali per la mancata restituzione del bene nel termine stabilito. Sarebbe, invero, evidente – a parere della ricorrente – che la declaratoria dei inammissibilità di tale domanda, resa nel precedente giudizio, contrasta in modo palese con l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il giudicato formatosi sulla sentenza n. 663/2007 coprirebbe qualsiasi danno risarcibile.

2.3. La domanda proposta dalla Elle Claims nel presente giudizio avrebbe, per contro, ad oggetto: a) la dichiarazione della comunione del sistema informatico della Casinò de la Vallee (subentrata nell’utilizzazione della banca dati) con quello della odierna ricorrente, ovvero, in subordine, il pagamento ad Elle Claims del valore della parte della banca dati Sitav di sua proprietà; b) la inibitoria della prosecuzione dell’utilizzo, da parte della Casinò de la Vallee, della banca dati in questione, e comunque della parte sostanziale di essa, già appartenuta alla Sitav., poi alla Sitmar ed ora alla Elle Claims; c) la condanna della Casinò de la Vallee al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima trasfusione dei dati nel suo sistema informatico, che aveva comportato la loro definitiva acquisizione, con conseguente perdita di valore del bene concesso in uso, al momento della sua tardiva restituzione.

2.4. Sotto tale ultimo profilo, invero, la Corte d’appello, nella sentenza impugnata in questa sede, non avrebbe tenuto conto – ad avviso della esponente – del fatto che il precedente giudicato aveva avuto ad oggetto esclusivamente la non tempestiva restituzione della parte sostanziale della banca dati alla legittima proprietaria, in violazione del contratto del 29 giugno 1994. La cessazione definitiva dell’uso di detta banca dati, da parte della Gestione straordinaria, sarebbe avvenuta, infatti, solo in data 31 agosto 1996 – laddove la scadenza del contratto di licenza d’uso era stata fissata dalle parti al 30 settembre 1995. E tuttavia, la precedente sentenza non avrebbe accertato che, alla stessa data del 31 agosto 1996, avvenne, sì, la riconsegna della banca dati a Sitav, ma in condizione deteriore rispetto a quella in cui la Gestione Straordinaria la aveva ricevuta, ossia senza la parte sostanziale dei dati in misura pari al 28% della procedura proprietaria ed al 5% della procedura gestionale”, mentre tale parte sostanziale avrebbe dovuta essere trasferita al locatore.

Di talchè l’impugnata sentenza sarebbe, altresì, incorsa nella violazione dell’art. 1590 c.c., “alla cui stregua il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stesso stato in cui l’ha ricevuta”.

2.5. Di più, configurando l’illegittima estrazione dei dati trasfusi nel sistema informatico della Gestione Straordinaria (ora del Casinò de la Vallee s.p.a.) un illecito permanente, l’effettiva restituzione del bene avrebbe postulato – costituendo, per sua natura, la banca dati un bene duplicabile – la riconsegna della suindicata parte sostanziale di esso alla legittima proprietaria. Ed, in tal senso, la domanda proposta nel presente giudizio sarebbe, pertanto, ben diversa, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, rispetto a quella proposta dalla Sitav nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 663/2007.

2.6. Le censure suesposte sono infondate.

2.6.1. Va osservato, al riguardo, che il giudicato esterno è assimilabile agli “elementi normativi”, sicchè la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme (art. 12 preleggi), non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale, qualora – all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale – persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass., 20/11/2014, n. 24749; Cass., 13/10/2017, n. 24162; Cass., 23/05/2018, n. 12752).

Ne consegue che gli eventuali errori interpretativi, relativi all’estensione del giudicato, sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge (Cass., 12/06/2018, n. 15338), sempre che il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Il ricorso deve, pertanto, riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo della decisione che si assume passata in cosa giudicata (Cass., 08/03/2018, n. 5508).

2.6.2. Nel caso di specie, deve – per intanto – osservarsi che il ricorso della Elle Claims, come risulta dalla sintesi suesposta, si fonda essenzialmente sulle domande proposte dalla Sitav s.p.a. nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 663/2007 e su quelle proposte dalla odierna ricorrente, alle quali viene dato dalla medesima ampio spazio e che sono state poste in raffronto ed in comparazione, al fine di determinare il perimetro del giudicato formatosi sulla sentenza suindicata, pervenendosi, da parte della Elle Claims, alla conclusione che tali domande sono diverse per petitum e causa petendi.

Il contenuto decisorio della sentenza n. 663/2007, è stato, invece, ristretto dalla esponente alla mera indicazione delle domande accolte ed alla riproduzione – del tutto sintetica – di due soli passaggi di tale pronuncia, e cioè della parte in cui la stessa individuava la violazione contrattuale posta in essere dalla gestione Straordinaria, con la trasfusione nel suo computer della banca dati Sitav, (p. 14 del ricorso), e di quella in cui la Corte d’appello individuava e descriveva la parte sostanziale della banca dati oggetto di restituzione, sia pure tardiva, da parte della Gestione Straordinaria (p. 30 del ricorso). Correlativamente, della sentenza impugnata in questa sede è stato trascritto il solo, breve, passaggio nel quale la Corte territoriale ha ritenuto onnicomprensiva la liquidazione dei danni operata dalla decisione passata in giudicato, in essa ricompreso anche il pregiudizio per la definitiva appropriazione della banca dati da parte della gestione straordinaria, nonchè quello in cui il giudice di appello perviene alla conclusione – opposta a quella formulata dalla istante – che tra la materia del contendere dei due giudizi, il presente e quello definito con la sentenza n. 663/2207, vi sia identità di petitum e di causa petendi.

2.6.3. Tanto premesso, va rilevato che l’impugnata sentenza contrariamente all’assunto della ricorrente – ha, con ampia e coerente motivazione, correttamente ricostruito l’ambito oggettivo del giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 663/2007.

2.6.3.1. La Corte d’appello ha, invero, anzitutto rilevato che tale decisione aveva accolto – per quel che qui interessa – tre domande proposte dalla Sitav s.p.a. nei confronti della Gestione Straordinaria del Casinò de la Vallee: a) la domanda di cui al punto 4) delle conclusioni della Sitav, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della trasfusione di tutti i dati contenuti nella banca dati di proprietà della Sitav, concessa in uso alla Gestione Straordinaria, nel sistema informatico di quest’ultima, e la declaratoria di illegittimità dell’appropriazione di tali dati mediante la suddetta trasfusione; b) la domanda di cui al punto 5) delle conclusioni della Sitav, avente ad oggetto l’accertamento che la trasfusione dei dati suddetti “equivale a mancata consegna della banca dati” da parte della Gestione Straordinaria, determinando l’applicazione delle penali contrattuali; c) la domanda di cui al punto 7 delle conclusioni della Sitav, avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni derivati a quest’ultima per effetto “della copiatura e migrazione di dati e comunque appropriazione della banca dati”, quantificati in Euro 7.746.853,49.

2.6.3.2. Orbene, la Corte territoriale – nella sentenza impugnata in questa sede – ha accertato che la precedente decisione n. 663/2007 aveva accolto tali domande, “accogliendo il terzo motivo di appello funzionale alle domande formulate da 4) a 7)”, accertando che – a seguito della trasfusione dei dati nel proprio sistema informatico, con la conseguente loro appropriazione da parte dell’utilizzatrice – la Gestione Straordinaria si era comportata come proprietaria della banca dati, mentre il contratto del 29 giugno 1994 aveva concesso alla medesima la sola provvisoria utilizzazione della stessa. La decisione n. 663/2007 aveva, quindi, provveduto secondo la ricostruzione operata dall’impugnata sentenza – a liquidare i danni in via equitativa, tenendo, altresì, conto del fatto che “all’atto della cessazione definitiva dell’uso (31.8.1996) il bene aveva perso ogni valore economico in seguito all’illegittima trasfusione dei dati operata da G.S.”.

La Corte territoriale, nella sentenza impugnata in questa sede, ha, pertanto, accertato che il risarcimento dei danni, riconosciuto dalla menzionata pronuncia del 2007, passata in giudicato, aveva tenuto conto del fatto che la domanda accolta era stata proposta dalla Sitav in maniera onnicomprensiva, ossia riferita ad ogni tipo di danno conseguente all’illegittima copiatura dei dati, in essi compresi, quindi, i danni per la “definitiva appropriazione degli stessi (i dati), che anzi costituiva proprio l’oggetto della domanda”, nonchè – come dianzi detto – i danni relativi alla perdita di valore economico della banca dati, per effetto dell’illegittima trasfusione dei dati operata dalla Gestione Straordinaria. Sotto tale ultimo profilo, va rilevato che in effetti – nella sentenza n. 663/2007, trascritta sul punto dalla Casinò de la Vallee nel controricorso (p. 49) – la Corte d’appello, nel procedere alla liquidazione dei danni relativi alla banca dati, aveva rilevato – come dianzi detto – che “all’atto della cessazione definitiva dell’uso (31/8/96) detto bene aveva perso ogni valore economico in seguito all’illegittima trasfusione dei dati operata dalla G.S.”.

2.6.3.3. La Corte d’appello, nella decisione impugnata, ha, dipoi, osservato che – nella sentenza n. 663/2007, la cui portata decisoria è oggetto di esame in questa sede – il giudice d’appello non si era limitato affatto – come sostenuto dalla odierna ricorrente – ad evidenziare la violazione contrattuale posta in essere dalla Gestione Straordinaria, con l’appropriarsi della banca dati che avrebbe dovuto solo utilizzare provvisoriamente, “ma ha ricollegato il diritto al risarcimento dei danni di Sitav anche al fatto dell’avvenuta appropriazione definitiva della parte sostanziale della banca dati”. La Corte ne ha tratto, pertanto, la conclusione che la decisione n. 663/2007, nell’accogliere le domande della Sitav su tutti e tre i punti suindicati (nn. 4, 5 e 7 delle conclusioni), abbia sostanzialmente coperto l’intera area del danno risarcibile sofferto da quest’ultima, e che tale giudicato si estende soggettivamente, ai sensi dell’art. 2909 c.c., alla Elle Claims, avente causa della Sitav.

Ne discende che la domanda proposta nel presente giudizio dall’avente causa Elle Claims, essendo fondata sullo stesso fatto sostanziale della perdita definitiva della banca dati – la cui tardiva restituzione è da considerarsi tamquam non esset, attesa la perdita di ogni valore economico della stessa conseguente alla trasfusione dei dati nel sistema informatico della Gestione Straordinaria sebbene formalmente ancorata all’inapplicabile disposto dell’art. 939 c.c., è stata correttamente considerata dal giudice di appello come avente la stessa causa petendi ed il medesimo petitum dell’altro giudizio, conclusosi con la pronuncia n. 663/2007. Tale domanda è, di conseguenza, coperta dal giudicato formatosi su detta decisione.

2.6.3.4. Nè la conclusione suesposta può considerarsi inficiata dal rilievo della ricorrente, secondo cui la predetta sentenza n. 663/2007 avrebbe dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la domanda di corresponsione delle penalità contrattuali, poichè proposta per la prima volta in appello. Per il che non sarebbe possibile – per la contraddizione che non lo consente considerare esaustiva ed onnicomprensiva la liquidazione dei danni operata dalla suddetta decisione, laddove questa non si era in alcun modo pronuncia su tale voce di danno. La decisione impugnata in questa sede – come si è in precedenza rilevato – ha, difatti, accertato che la sentenza n. 663/2007 aveva accolto tutte e tre le domande di cui ai nn. 4, 5 e 7 delle conclusioni della Sitav, ivi compresa, dunque, quella di cui al capo n. 5, avente ad oggetto l’accertamento che la trasfusione dei dati suddetti “equivale a mancata consegna della banca dati” da parte della Gestione Straordinaria, con conseguente applicazione delle penali contrattuali. E ciò la predetta decisione aveva fatto ritenendo tale voce di danno ricompresa nella domanda di risarcimento di tutti l’danni subiti dalla Sitav per effetto dell’illegittima trasfusione della banca dati nel sistema informatico della Gestione Straordinaria, e della conseguente perdita definitiva di tale banca dati.

Ed, in effetti, dall’esame della relativa statuizione della sentenza n. 663/2007 – trascritta sul punto nel controricorso della Casinò de la Vallee (p. 15) – si evince che la Corte d’appello aveva, bensì, accertato che la domanda di pagamento delle penali era stata per la prima volta proposta in appello, per cui la stessa doveva essere considerata formalmente inammissibile ex art. 345 c.p.c.. E tuttavia, la Corte contestualmente osservava che tale domanda era stata “sostanzialmente accolta con l’accoglimento della domanda di risarcimento avanzata sub 7”, ossia ricompresa nell’importo globale del risarcimento del danno liquidato in via equitativa (Euro 3.615.200). E ciò sull’evidente presupposto che una domanda per la tardiva restituzione della banca dati era stata proposta dalla Sitav, ed accolta con riferimento al punto 7) delle conclusioni, mediante la liquidazione equitativa ed onnicomprensiva di ogni danno sofferto dalla Sitav s.p.a.. Di qui la correttezza dell’assunto della Corte d’appello, contenuto nell’impugnata sentenza, secondo cui tutte le domande proposte dalla dante causa della Elle Claims, nel giudizio conclusosi con il giudicato in discussione, erano state accolte dalla pronuncia n. 663/2007, compresa quella di cui al punto 5 delle conclusioni.

2.7. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, le censure suesposte devono essere disattese.

3. Con il quarto motivo di ricorso, la Elle Claims denuncia la violazione dell’art. 2576 c.c. e della L. n. 633 del 1941, art. 167, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. La ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui, escludendo di potere effettuare l’accertamento della comunione tra il sistema informatico della Casinò della Vallee s.p.a. e quello della Elle Claims, conseguente alla trasfusione di dati illegittimamente effettuata dalla Gestione Straordinaria, per la ritenuta inapplicabilità dell’art. 939 c.c., ai diritti su beni immateriali, non avrebbe accertato il diritto di proprietà a titolo originario vantato dalla istante sulla parte sostanziale della banca dati di cui si era appropriata la Gestione Straordinaria. La Corte non avrebbe, invero, tenuto conto del fatto che “si era venuta a costituire, a titolo originario una comunione dei dati dell’una e dell’altra banca dati, e ciò in quanto “l’autore della parte sostanziale della banca dati Sitav vanta un diritto a titolo originario, così come vanta un diritto a titolo originario l’autore del sistema informatico della Gestione Straordinaria”.

Di conseguenza, la tutela dell’autore della banca dati usurpata, mediante l’inserimento definitivo nel sistema informatico della utilizzatrice, non sarebbe stata assicurata, sotto tale profilo, dalla Corte territoriale.

3.2. La censura è inammissibile.

3.2.1. Il ricorso che prospetti questioni che non risultano in alcun modo trattate dalla pronuncia impugnata deve, invero, allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendone, altresì, il contenuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/04/2016, n. 8206).

3.2.2. Nel caso concreto, dall’esame dell’impugnata sentenza si evince che la Elle Claims, nel giudizio di merito, si era limitata a far valere le disposizioni sulla comunione dei diritti reali, ed in particolare l’art. 939 c.c., che la Corte d’appello aveva considerato inapplicabili nel caso di specie. Nè il ricorrente ha indicato in quale atto del giudizio di primo e di secondo grado abbia proposto la questione suindicata. Nel giudizio di merito – e nello stesso ricorso per cassazione (p. 2) – la istante ha, invero, allegato di avere acquistato, con atto del 22 aprile 2011 e, quindi, a titolo derivativo, la parte sostanziale della banca dati della Sitav s.p.a..

D’altro canto – ai sensi dell’art. 2576 c.c., citato dalla Corte d’appello – l’acquisto a titolo originario del diritto di autore si produce per effetto della sola “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”, e, quindi, esclusivamente nei confronti di colui che abbia creato l’opera stessa. E la Elle Claims non è certamente la creatrice della banca dati per cui è causa.

3.3. La doglianza non può, pertanto, trovare accoglimento.

4. Con il quinto motivo di ricorso, la Elle Claims denuncia la violazione degli artt. 2599,2569,2577,2563,1218,12232043,2909 c.c., art. 12 preleggi, L. n. 63 del 1941, artt. 156 e 158 e art. 85, comma 2, sulle invenzioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello non abbia accolto la domanda di inibitoria, nei confronti della Casinò de la Vallee, a continuare l’utilizzazione della parte sostanziale dei dati trasfusi, con conseguente rimozione di tale stato di fatto.

4.2. La censura è inammissibile per due ordini di ragioni.

4.2.1. Sotto un primo profilo, va, per vero, osservato che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne discende che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez. U., 29/03/2013, n. 7931; Cass., 04/03/2016, n. 4293). La resistenza di una di esse all’impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perchè l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass., 10/02/2017, n. 3633).

4.2.2. Nel caso di specie, l’impugnata sentenza si fonda, sul punto, su due rationes decidendi: a) la genericità della domanda di inibitoria proposta dalla Elle Claims la quale, a fronte dell’accertata fusione ed inseparabilità dei dati contenuti nella banca dati della Sitav da quelli introdotti dalla Gestione Straordinaria nel proprio sistema informatico, non aveva indicato con esattezza quali dati costituivano oggetto della sua domanda, non bastando la generica allegazione di essere titolare del 28% della procedura proprietaria e de 5% della procedura gestione; b) il giudicato, derivante dalla menzionata sentenza n. 663/2007, che ha coperto tutti i danni risarcibili sofferti dalla dante causa della ricorrente, di talchè “non è possibile richiedere una pronuncia di inibitoria la cui funzione è quella di prevenire danni futuri che tuttavia sono già stati oggetto di risarcimento per equivalente”, tanto più che tale domanda ben avrebbe potuto e dovuto essere proposta già nel precedente giudizio (p. 28). Orbene, la censura in esame ripropone i temi già oggetto della critica mossa alla sentenza di primo grado, senza impugnare compiutamente tale seconda ratio decidendi, nella parte in cui fa corretta applicazione al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

4.2.3. Per altro verso, va osservato che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dal ricorrente. Diversamente verrebbe ad essere impedito alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., 29/11/2016, n. 24298; Cass., 08/03/2007, n. 5353).

Nel caso concreto, la censura si traduce, per contro, in una rilettura della vicenda processuale sul punto, difforme dalle statuizioni, concernenti anche il giudicato, contenute nell’impugnata sentenza, senza indicare in quale punto della decisione, e sotto quali profili, le numerose disposizioni succitate siano state violate dalla Corte territoriale.

4.3. Il mezzo, poichè inammissibile, non può, di conseguenza, essere accolto.

5. Con il sesto motivo di ricorso, la Elle Claims denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c., art. 132 c.p.c. e art. 11 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5.1. Lamenta l’istante che la Corte d’appello abbia erroneamente confermato la condanna emessa dal Tribunale, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, ed abbia, a sua volta ritenuto sussistenti i presupposti della temerarietà della lite anche nel giudizio di appello, tenuto conto del fatto che il presente giudizio costituirebbe una sostanziale duplicazione del precedente, promosso da un diverso soggetto giuridico, finalizzando altresì la cessione del diritto controverso alla riproposizione dell’azione già proposta dal dante causa.

5.2. Il motivo è inammissibile.

5.2.1. In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo – per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell’11.9.2012, ipotesi non ricorrente nella specie, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 14 luglio 2015 – il controllo di sufficienza della motivazione (Cass., 29/09/2016, n. 19298).

5.2.2. La censura non può, pertanto, trovare accoglimento.

6. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore dei controricorrenti, alle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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