Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3453 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3453 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 19992-2007 proposto da:
FALLIMENTO MAICO DI BARTOLOMUCCI GENNARO SAS in
persona del Curatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio
dell’avvocato CIABATTINI SGOTTO LIDIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NEBBIA
2013

GIUSEPPE giusta delega a margine;
– ricorrente –

1942
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato nonchè contro

Data pubblicazione: 14/02/2014

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– resistente con istanza di comunicazione udienza –

di CAMPOBASSO, depositata il 29/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato NEBBIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’integrazione del contraddittorio in subordine
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 16/2006 della COMM.TRIB.REG.

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Molise con sentenza 29.5.2006
n. 16 accogliendo parzialmente l’appello proposto dal’Ufficio di

accertamento con il quale veniva determinata l’imposta dovuta da Maico
CEAM s.a.s. in relazione alla omessa presentazione della dichiarazione
IVA per l’anno 1994, rilevando che non avendo la società -dichiarata fallita
nelle more del giudizio di merito- fornito prova di aver effettuato la
detrazione della eccedenza di imposta nelle liquidazioni periodiche, il
credito maturato nell’anno 1993 precedente alla dichiarazione di fallimento
non poteva essere portato in deduzione. I Giudici territoriali invece
annullavano parzialmente gli avvisi con i quali veniva accertato un
imponibile pari a zero per gli anni 1995 e 1996 e venivano irrogate le
sanzioni pecuniarie -ex art. 43 Dpr n. 633/1972- per omessa prestazione
delle dichiarazioni IVA, ritenendo che dette sanzioni dovevano essere
rideterminate “con applicazione delle norme più favorevoli introdotte con
la novella del 1993”.
Ha impugnato la predetta sentenza il Fallimento di MAICO s.a.s di
Bartolomucci Gennaro, affidando a tre motivi il ricorso per cassazione
notificato alla Agenzia delle Entrate ed al Ministero della Economia e delle
Finanze con raccomandata postale spedita in data 13.7.2007, ricevuta dai
destinatari in data 17.7.2007.
Non ha resistito il Ministero mentre la Agenzia fiscale ha depositato
nota con la quale ha chiesto di essere avvisata ai fini della partecipazione
alla udienza di discussione.
La società ha presentato memoria illustrativa.
1
RG n. 19992/2007
ric. Fall.MAICO di Bartolomucci s.a.s c/Ag.Entrate+1

St.
Co
Stefano tv.eri

Campobasso della Agenzia del Entrate, ha ritenuto legittimo l’avviso di

Motivi della decisione

Il ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e delle
Finanze deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione

grado di appello.

Debbono essere dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo di
ricorso con i quali la società censura la sentenza di appello
– per vizio di nullità processuale ex art 112 c.p.c. ed art. 56 Dlgs n.
546/92, in relazione all’art. 360co1 n. 4) c.p.c. (eccesso di pronuncia
in ordine all’accertamento della pretesa tributaria relativa all’amo
1994, conseguente alla determinazione dei ricavi con metodo
induttivo, che era stata disconosciuta dal Giudice di primo grado con
statuizione non oggetto di motivo di gravame da parte dell’Ufficio)
– per vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.
360co1 n. 5) c.p.c. (avendo la CTR omesso di considerare le prove
addotte dal Fallimento a sostegno dello stato di decozione e della
totale inattività della società durante l’anno 1994).

L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di
ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di
violazione di legge di cui all’art. 360co 1 nn. 1-4) c.p.c., nonché l’analogo
onere di formulazione del “momento di sintesi” a conclusione del motivo di
ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza
impugnata ex art. 360co 1 n. 5) c.p.c. (“chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
2
RG n. 19992/2007
ric. Fall.MAICO di Bartolomucci s.a.s c/Ag.Entrate+1

Stefano I ivieri

passiva non essendo stata parte la Amministrazione statale nel giudizio in

ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione”), sono infatti prescritti a pena di inammissibilità

dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del Dlgs
2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze
e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in
vigore dello stesso decreto (e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la

Nella specie la sentenza della CTR del Molise risulta pubblicata mediante
deposito in segreteria in data 29.5.2006, ricadendo pertanto il ricorso
proposto dal Fallimento Maico s.a.s nell’ambito di efficacia della norma
processuale sopra richiamata, con la conseguenza che, non avendo
adempiuto la parte ricorrente all’onere prescritto, entrambi i motivi vanno
incontro alla sanzione della inammissibilità.

Il terzo motivo è invece ammissibile in quanto corredato del quesito di
diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c..
La parte ricorrente impugna la sentenza deducendo il vizio di violazione e
falsa applicazione degli artt. 28 e 30 Dpr n. 633/72, in relazione all’art.
360co1 n. 3) c.p.c. sostenendo che erroneamente la CTR aveva
disconosciuto il diritto alla detrazione del credito IVA esposto nella
dichiarazione relativa all’anno 1993 anteriore alla pronuncia dichiarativa
del fallimento della società.

La questione controversa, come emerge dalla sentenza, dal ricorso
principale e dall’atto di appello dell’Ufficio (parzialmente riprodotto a pag.
4 del ricorso) attiene al riconoscimento del diritto alla detrazione d’imposta,
previsto e disciplinato dagli artt. 19 e 30 del Dpr n. 633/1972, rimanendo
escluso pertanto dal “thema decidendum” l’eventuale diritto al rimborso del
credito, ai sensi degli artt. 30 e 38 bis Dpr n. 633/1972, od alla restituzione
3
RG n. 19992/2007
ric. Fall.MAICO di Bartolomucci s.a.s c/Ag.Entrate+1

est.
StefanI Olivien

successiva abrogazione disposta dall’art. 47co1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).

della imposta indebita, versata in eccedenza da parte della Curatela
fallimentare.
Il Fallimento di MAICO s.a.s. sostiene che nell’accertare induttivamente
i ricavi prodotti dalla società nell’anno 1994, per il quale era stata omessa la
presentazione della dichiarazione IVA, l’Ufficio avrebbe dovuto portare in
detrazione il credito d’imposta regolarmente esposto nella dichiarazione

(in tal senso è formulato anche il “quesito di diritto” ex art. 366 bis c.p.c.).

Così individuata la questione di diritto sottoposta alla Corte, il motivo di
ricorso è infondato.

La CTR ha richiamato il precedente di questa Corte Sez. 1, Sentenza n.
544 del 20/01/1997, secondo cui “in tema di I. VA., il contribuente che,
avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui
un credito d’imposta e operato la detrazione del credito nelle liquidazioni
periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale, può computare
l’imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella
dichiarazione dell’anno successivo, atteso che, ai sensi del quarto comma
dell’art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il diritto alla detrazione si
perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza
che in sede di dichiarazione annuale”, al solo fine di rilevare che il
Fallimento MAICO s.a.s non aveva diritto alla detrazione IVA in quanto
non aveva fornito prova di avere regolarmente eseguito le liquidazioni
periodiche, relative all’anno 1994, esponendo nelle stesse la eccedenza
d’imposta, e non aveva presentato la dichiarazione annuale relativa al
medesimo anno d’imposta.
L’errore di prospettiva della CTR -nella specie, infatti, da quanto emerge
dagli atti, il credito d’imposta era emerso anteriormente alla dichiarazione
4
RG n. 19992/2007
ric. Fall.MAICO di Bartolomucci s.a.s c/Ag.Entrate+1

Co est.
Stefano Ohvieri

relativa al precedente anno 1993 presentata dalla società ancora “in bonis”

di fallimento della società, nel precedente periodo d’imposta relativo
all’anno 1993 per il quale la società “in bonis” aveva presentato
regolarmente la dichiarazione fiscale esponendo il credito IVA- non
comporta tuttavia la cassazione della sentenza che appare conforme a
diritto, dovendo limitarsi questa Corte a correggere la motivazione.

l’accertamento fiscale relativo all’anno 1994 per cui è causa, era stato
condotto con metodo induttivo ai sensi dell’art. 55 Dpr n. 633/72 in quanto
la presentazione della dichiarazione annuale IVA era stata del tutto omessa.
Ne segue che il regime della detrazione, in relazione alla specifica
fattispecie, non è quello ordinario —di cui all’art. 28co4 Dpr n. 633/72, nel
testo applicabile ratione temporis- ma deve essere rinvenuto nell’art. 55
comma 1 del Dpr n. 633/72 , nel testo vigente ratione temporis, prevedendo
la norma che “Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione
annuale l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni
caso all’accertamento dell’imposta dovuta indipendentemente dalla previa
ispezione della contabilita’. In tal caso l’ammontare imponibile
complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla
base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza
dell’ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti
eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi
dell’a:t 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.”

Ne segue che trova applicazione il principio di diritto secondo cui ai
fini della determinazione dell’imponibile in via induttiva, nel caso di
mancata presentazione della dichiarazione annuale, l’art. 55 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633 consente di computare in detrazione (oltre ai versamenti
eventualmente eseguiti dal contribuente) solo le imposte, detraibili ai sensi
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ric. Fall.MAICO di Bartolomucci s.a.s c/Ag.Entrate+ I

C
es
Stefano 1iìieri

Come emerge dagli atti ed afferma la stessa società ricorrente,

dell’art. 19, che risultino dalle dichiarazioni mensili e trimestrali, di modo
che, in difetto, resta irrilevante che il pagamento di tali imposte sia
evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d’impresa (cfr.,
Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 8265 del 24/07/1991): non risultando prova delle

dichiarazioni periodiche nelle quali è stato riportato in detrazione il credito
d’imposta relativo all’anno 1993, correttamente tale credito non è stato

dell’imponibile relativo all’anno 1994.
Rimane evidentemente salvo il diritto della società fallita di ottenere il
rimborso del credito d’imposta che non è stato utilizzato in detrazione: ed
infatti come affermato da questa Corte la facoltà del contribuente di
portare in detrazione il credito d’imposta può essere esercitata soltanto
nell’anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante
annotazione nel registro di cui all’art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
derivando tale preclusione dagli articoli 32, comma 2°, e 55, comma 1°, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ne consegue che, una volta maturata tale
preclusione, il contribuente può soltanto domandare il rimborso della
maggior imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa
istanza (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 16257 del 23/07/2007).

In conclusione il ricorso proposto nei confronti della Agenzia delle
Entrate deve essere rigettato (inammissibili i motivi primo e secondo,
infondato il terzo), previa correzione della sentenza di appello come
indicato in motivazione, non dovendo la Corte provvedere sulle spese di lite
non avendo spiegato difese le parti intimate.

P.Q.M.
La Corte :

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RG n. 19992/2007
ric. Fall.MAICO di Bartolomucci s.a.s c/Ag.Entrate+1

est.
Stef o Olivieri

calcolato in detrazione nella determinazione con metodo induttivo

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,

– dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero
della Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso proposto nei confronti
della Agenzia delle Entrate.

Così deciso nella camera di consiglio 3.6.2013

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