Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3453 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3453 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 28934-2016 proposto da:
I.

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

h

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MESSINA 30, presso lo
studio dell’avvocato ENRICO CARATOZZOLO, che la rappresenta
e difende;

– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTO SICILCOMAR SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato
SABINA CICCOTT1, rappresentata e Iliksa dall’avvocato CARLO

MAZZU`;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2018

avverso la sentenza n. 542/2016 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di cinque
motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina del 27
settembre 2016, la quale ha respinto l’impugnazione principale ed
incidentale avverso la pronuncia di primo grado di accoglimento
dell’azione revocatoria, di cui all’art. 67, secondo comma, legge fall.,
proposta dal Fallimento Sicil. Co. Mar. s.p.a. contro la Unicredit s.p.a.;
– che resiste l’intimata con controricorso;
– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la
trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
– che l’intimata ha depositato la memoria;
CONSIDERATO
– che il primo motivo — il quale deduce la violazione degli artt. 132,
comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 att. c.p.c. — è manifestamente infondato;
– che, invero, la sentenza impugnata, sia pure motivata in modo
succinto, ha affermato: a) che le rimesse sono da considerare di natura
solutoria, in forza delle risultanze processuali, essendo «emerso che, nel
c. d. periodo soipetto, furono compiute operazioni comportanti un ‘travaso’ di somme
a favore della banca con le modalità che il consulente ha accertato e di cui ha riferito
nella relaione. Su un conto scoperto in quanto non risultava alcuna apertura di
credito»; b) che sussiste la consapevolezza della banca delle condizioni in
cui versava la società, secondo quanto accertato diffusamente dal
tribunale;

Ric. 2016 n. 28934 sez. MI – ud. 05-12-2017
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RILEVATO

- che, in tal modo, la corte del merito ha espresso, inoltre,
apprezzamenti in fatto, in questa sede non ripetibili;
– che il secondo motivo — il quale censura l’omesso esame e la
motivazione contraddittoria con travisamento dei fatti, per avere la
sentenza impugnata fatto riferimento agli accertamenti peritali, invece

riproduzione fotostatica in ricorso della c.t.u., non essendo consentito
a questa Corte ripetere gli accertamenti di fatto già espletati nei due
gradi di merito;
– che il terzo motivo — il quale deduce la violazione degli artt. 1326,
1350, 1842, 2697 c.c., 67 legge fall. e l’omesso esame di fatto decisivo,
per non avere la corte del merito considerato come all’epoca l’apertura
di credito fosse contratto a forma libera — è manifestamente infondato,
posto che in nessuna parte della decisione impugnata si trova
affermato un principio contrario, mentre entrambi i giudici di merito
hanno ritenuto non raggiunta la prova di tale contratto inter partes; né la
ricorrente può ora, come pretenderebbe, riproporre

“una serie di

circostane chiare, univoche e concordanti che non lasciano ,spnio a dubbi”, al fine
di reintrodurre il giudizio di fatto in sede di legittimità;
– che il quarto motivo — il quale lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 67 legge fall. e 2697 c.c., con riguardo alla
prova, gravante sulla procedura, della conoscenza dello stato di
insolvenza — è manifestamente infondato, posto che i giudici del
merito hanno accertato essere stata raggiunta la prova della scientia

decoctionis, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall., ritenuta
gravare sul curatore, né hanno ritenuto che la conoscenza possa essere
meramente potenziale e non effettiva;
– che, in tal modo, la sentenza impugnata, da un lato, si è adeguata
al consolidato principio di diritto secondo cui la conoscenza dello stato
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parzialmente diversi — è inammissibile, né giova alla ricorrente la

di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui
dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell’art. 67, secondo
comma, legge fall., sebbene debba essere effettiva e non potenziale,
può tuttavia essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti
della gravità, precisione e concordanza, quindi fondata su elementi di

idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva (e
multis, Cass. 23 settembre 2009, n. 20482; 17 luglio 2007, n. 15939; 15
dicembre 2006, n. 26935); e, dall’altro lato, ha dato conto del
convincimento raggiunto, anche mediante rinvio alla c.t.u., in ordine al
presupposto fattuale della conoscenza dello stato di insolvenza: onde
ogni pretesa di riproporre il giudizio di fatto si scontra con
l’inammissibilità di una simile valutazione in sede di legittimità;
– che il quinto motivo, il quale denuncia la violazione dell’art. 91
c.p.c., è inammissibile, non costituendo un’ipotesi ex art. 360 c.p.c., ma
la mera auspicata conseguenza dell’accoglimento del ricorso;
– che le spese seguono la soccombenza;
– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
100,00, ed agli accessori di legge.
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte de ricorrente,

Ric. 2016 n. 28934 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre
2017.
Il Presidente

(Rosa Maria Di Virgilio)

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