Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3453 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12670/2016 proposto da:

Blu Trade s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Giuseppe Ferrari 4, presso lo studio dell’avvocato Ghisio Erba

Quirino, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato

Statti Francesco, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Diffusione Orologi s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Enrico

Accinni 63, presso lo studio dell’avvocato Lagatta Nicoletta,

rappresentata e difesa dall’avvocato La Peruta Benedetto, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 754/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza emessa in data 8.8.2014, il Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale – accolse parzialmente la domanda della Blue Trade s.r.l., accertando il compimento di atti di concorrenza sleale denigratoria da parte della Diffusione Orologi s.r.l. il 2.2.2012, in danno dell’attrice, e condannando la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di Euro 20.748,22, e inibendo alla stessa società convenuta la continuazione degli atti di concorrenza sleale.

In particolare, la Diffusione Orologi s.r.l. propose un ricorso cautelare nei confronti della Blue Trade s.r.l., notificato alla Oviesse (rigettato dal giudice della cautela), diretto a tutelare un modello comunitario registrato nel gennaio 2010 da una società cinese, relativo all’orologio da polso denominato (OMISSIS) – distribuito in Italia ed in Europa dalla stessa ricorrente cautelare – a fronte della commercializzazione, da parte della Blue Trade s.r.l., dell’orologio “(OMISSIS)”, ritenuto una forma di imitazione servile del modello registrato. Il Tribunale ritenne che tale ricorso cautelare costituisse una forma di concorrenza sleale denigratoria, in quanto proposto nella consapevolezza, o quantomeno nella conoscibilità, dell’assenza dei requisiti della novità e d’individualità necessari alla validità del modello registrato, così screditando – per un cliente medio della Oviesse – l’operato e l’attività della società attrice.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24.2.2016, accolse l’impugnazione della Diffusione Orologi s.r.l., osservando che: premesso che l’oggetto della decisione era limitato alla fattispecie della concorrenza sleale denigratoria, non essendo stata riproposta in appello la diversa domanda di cui all’illecito ex art. 2598 c.c., comma 1, n. 3, l’Oviesse, nel costituirsi nel suddetto procedimento cautelare, negò il carattere di novità del modello distribuito dall’appellante, evidenziando che il prodotto acquistato dalla Blue Trade s.r.l. era un comune orologio digitale in plastica e che la comprovata divulgazione e vendita, da parte della stessa Blue Trade s.r.l. e della Grand Time Electronic Ltd, di almeno 5000 esemplari di orologi da polso per cui è causa, tra l’ottobre e il novembre 2009, escludesse la novità del modello successivamente registrato; il Tribunale aveva erroneamente considerato, ai fini dell’integrazione dell’illecito concorrenziale, solo la conoscenza o la conoscibilità dell’appellante del difetto di novità del predetto modello, senza tener conto dell’attitudine della procedura cautelare promossa a creare discredito “agli occhi” di un operatore professionale, quale la Oviesse, cliente della Blue Trade s.r.l., attitudine che la difesa della stessa Oviesse escluse, eccependo l’infondatezza del ricorso cautelare; la novità del modello per cui è causa era stato escluso anche dal riferimento, fatto dalla Oviesse, all’importazione, anteriormente alla registrazione del modello, dei prodotti poi commercializzati dalla Blue Trade s.r.l. da un fornitore di (OMISSIS), la Grand Time Electronic Ltd; pertanto, era da escludere che il ricorso cautelare suddetto fosse stato idoneo ad ingenerare discredito sull’operato della Blue Trade

s.r.l. rispetto al suo cliente Oviesse, pur considerando le vicende successive all’ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, non essendo stata chiarita la ragione per cui, a seguito di tale decisione, la Oviesse avesse proceduto al reso di parte della merce, circostanza che potrebbe essere stata giustificata da plurimi fattori, non necessariamente da ascrivere alla consapevolezza del carattere discreditante della citata azione cautelare intrapresa nei confronti della Diffusione Orologi s.r.l.

Ricorre in cassazione la Blue Trade s.r.l., in liquidazione, con un unico motivo, illustrato con memoria.

Resiste la Diffusione Orologi s.r.l. con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso la Blue Trade s.r.l. – premesso di aver proposto, innanzi a questa Corte, un ricorso per revocazione della medesima sentenza impugnata per errore di fatto consistito in un travisamento della vicenda relativa al reso della merce da parte della Oviesse – denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 2, in quanto la Corte d’appello aveva erroneamente escluso la condotta illecita di concorrenza sleale denigratoria dedotta dall’attrice, deducendo che l’efficacia denigratoria del procedimento cautelare promosso dalla Diffusione Orologi s.r.l. era desumibile dal reso della merce alla ricorrente, avvenuto prima dell’ordinanza che decise il procedimento cautelare, e dalla successiva interruzione dei rapporti commerciali con la ricorrente, che ne aveva poi causato la messa in liquidazione.

Il motivo è infondato. La società ricorrente si duole che la Corte d’appello avrebbe qualificato erroneamente la condotta illecita ascritta alla società controricorrente con la domanda introduttiva del giudizio, sulla base della valutazione della qualifica di “operatore professionale” della Oviesse che, invece, era del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dell’illecito concorrenziale in esame che sarebbe stato commesso attraverso la notificazione del ricorso cautelare ad un cliente primario della Blue Trade s.r.l.

Va rilevato che, a norma dell’art. 2598 c.c., n. 2, compie concorrenza sleale chi “diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente”.

Altra fattispecie di concorrenza sleale è quella di cui al n. 3 del medesimo articolo, in ordine alla condotta di chi “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Ora, la fattispecie di cui all’art. 2598 c.c., n. 2 può concretizzarsi attraverso due distinte condotte illecite di cui la prima presenta, quale elemento costituivo, la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente aventi l’idoneità a discreditarlo. Ne consegue che la condotta denigratoria non implicante la diffusione di notizie discreditanti non configura l’illecito di cui alla fattispecie contemplata dal n. 2 citata norma, ma potrebbe rientrare nell’ambito della diversa fattispecie di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c., n. 3.

Alla stregua della richiamata normativa, pertanto, la doglianza secondo la quale l’illecito concorrenziale in questione sarebbe concretizzato dalla mera notificazione del ricorso cautelare non ha pregio.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – ai fini della configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell’impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale all’attività di quest’ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell’imprenditore nell’ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l’impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l’effettiva “diffusione” tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi (Cass., n. 22042/16).

Nello schema tipico configurato dal legislatore, e nella elaborazione giurisprudenziale, l’illecito denigratorio è quindi caratterizzato necessariamente (anche sotto il profilo semantico) dalla diffusione di notizie discreditanti, non essendo configurabile un distinto illecito di condotta denigratoria che prescinda dalla diffusione delle notizie aventi efficacia discreditante, come addotto dalla ricorrente.

In effetti, eventuali altre forme di condotta sleale, che prescindano dalla diffusione di notizie o apprezzamenti inveritieri (ovvero diffamatori), come detto, possono rientrare nell’ambito delle fattispecie di cui al n. 3, relativa a comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni “altro” mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, norma che si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipizzati dalle fattispecie di cui all’art. 2598 c.c., nn. 1 e 2.

Il motivo è da considerare invece inammissibile nella parte in cui critica la sentenza impugnata sull’interpretazione del rilievo da attribuire al reso della merce da parte di Oviesse alla Blue Trade s.r.l., prima della decisione del ricorso cautelare, in quanto diretta a conseguire una diversa interpretazione dei fatti (sulla questione, peraltro, la ricorrente ha proposto anche un ricorso per revocazione per errore di fatto, avendo il Tribunale affermato, invece, che tale ordinanza fu emessa prima del reso).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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