Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3453 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta Maria C. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24540-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO

2, presso lo studio dell’avvocato FARSETTI STUDIO, rappresentato e

difeso dagli avvocati VALERIA VERDE, GIOVANNI VERDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2668/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2668/39/2015, depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 18.03.2015, la quale aveva accolto il ricorso introduttivo di D.S.E. in merito alla richiesta di rimborso delle imposte che il contribuente riteneva indebitamente corrisposte.

Ha rappresentato che la controversia traeva origine dall’istanza di rimborso presentata dal D.S., tesa ad ottenere la restituzione delle ritenute fiscali effettuate nel 1997, a suo dire indebitamente, dal Fondo di previdenza integrativa complementare tenuto dall’Enel al momento della liquidazione della propria quota di partecipazione, pari ad Euro 393.940,90, sulla quale erano state trattenute le imposte applicando l’aliquota del 33,99% (Euro 193.552,57). Il D.S. riteneva del tutto illegittimo il regime impositivo applicato, sostenendo di contro che alle prestazioni erogate in forma di capitale in dipendenza di contratti di assicurazione o capitalizzazione maturati a favore degli iscritti la ritenuta dovesse essere operata nella misura del 12,50%.

Al silenzio-rifiuto dell’Ufficio era seguito il contenzioso. In primo e in secondo grado il ricorso del contribuente era stato accolto ma la Corte di cassazione, adita dall’Agenzia delle entrate, con sentenza 30 dicembre 2011, n. 30353, accolse parzialmente le ragioni dell’Ufficio, cassando la decisione della Commissione regionale e somministrando il principio di diritto cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi. Il giudizio non fu riassunto.

Il D.S., avvedutosi dell’inutile decorso del termine per la riassunzione, il 16/10/2003 presentò nuova istanza all’Agenzia delle entrate. Formatosi nuovo silenzio-rifiuto, adì di nuovo la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 9540/10/14 rigettò il ricorso, ritenendo ormai tardiva la richiesta di rimborso. L’appello del contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania ha trovato invece accoglimento con la pronuncia ora impugnata. Il giudice regionale, tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ha ritenuto che i conteggi eseguiti dal D.S. provassero il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato all’erario, perchè a suo dire conformi alla statuizione del giudice di legittimità. Ha dunque condannato l’Amministrazione finanziaria alla restituzione di Euro 129.441,00.

La ricorrente ha censurato la sentenza con sei motivi:

con il primo per nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, commi 2, lett. e), artt. 53 e 56, nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, privo della proposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda;

con il secondo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 nonchè degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè sorretta da motivazione apparente;

con il terzo per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, perchè priva di motivazione;

con il quarto (erroneamente indicato come terzo) per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, nonchè (vecchia numerazione) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16,17 e 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per non aver saputo distinguere la tassazione della “sorte capitale” dalla tassazione del cd. “rendimento”;

con il quinto (erroneamente indicato come quarto) per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2704 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per non aver imputato al contribuente l’onere della prova del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata;

con il sesto (erroneamente indicato come quinto) per omissione di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver obliterato gli elementi addotti dall’Ufficio sulla controversa questione della natura della prestazione erogata al contribuente.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con ogni conseguente provvedimento.

Si è costituito il D.S., che ha eccepito l’inammissibilità dei motivi di ricorso e in ogni caso la loro infondatezza.

Nell’adunanza camerale del 5 novembre 2020 la causa è stata trattata e decisa. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ai sensi 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Va innanzitutto chiarito che nel presente giudizio trova applicazione il principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza 30/12/2011, n. 30353, relativa al precedente contenzioso instaurato tra le parti per il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dal D.S. nel 2003, sentenza che, nel solco della pronuncia 22 giugno 2011, n. 13642 delle Sezioni Unite, aveva riconosciuto l’applicabilità della tassazione nella misura del 12,50% a quella parte degli importi erogati al contribuente -quale prestazione integrativa previdenziale in ragione della cessazione del rapporto di lavoro presso l’Enel- a titolo di “rendimento finanziario”, demandando tuttavia al giudice del rinvio l’individuazione “in concreto degli elementi reddituali e contabili idonei alla corretta applicazione del principio sopra enunciato, sulla base della documentazione acquisita in atti ed alla evoluzione nel tempo del rapporto contributivo.”. Sebbene la causa non sia stata più riassunta dinanzi al giudice del rinvio, va applicato il consolidato principio secondo cui la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (ex multis, da ultimo Cass., 13/05/2020 n. 8891). Sicchè nel caso di specie il giudice tributario, nuovamente investito della controversia a seguito del nuovo silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, seguito all’istanza del 2013, doveva decidere nel rispetto di quel principio.

Ciò chiarito, e chiarito anche che il giudice tributario ha ritenuto che l’intera prestazione erogata al D.S. fosse sottoposta al trattamento fiscale dell’aliquota fissa del 12,50%, evidentemente riconoscendo natura di “rendimento finanziario” all’intero importo, l’Agenzia delle entrate si duole con il primo motivo della nullità della decisione perchè non si è avveduta della inammissibilità del ricorso introduttivo, privo delle ragioni di fatto e di diritto da porre a fondamento della domanda.

Il motivo, a sua volta denunciato per inammissibilità dal controricorrente, pur non inammissibile, è tuttavia infondato.

Non è inammissibile perchè con tale eccezione si sollevano in realtà questioni che attengono al merito, cioè al fondamento del motivo stesso. E’ infondato perchè sin dal ricorso introduttivo la difesa del contribuente ebbe a chiarire l’oggetto della domanda ed il fondamento giuridico della richiesta di rimborso, come provano le difese articolate dall’Amministrazione finanziaria, ben consapevoli del petitum e della causa petendi invocate dal contribuente.

Altrettanto infondati sono il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente perchè censurano, entrambi, l’apparente motivazione della sentenza. Si tratta di motivi che non sono inammissibili, come pure preteso dal controricorrente, perchè, a differenza di quanto prospettato dal D.S., inquadrano ampiamente la vicenda giuridica e lo sviluppo processuale, sostenendo, in rapporto all’uno e all’altro, il vizio della decisione per violazione dei parametri esplicitati negli artt. 112 e 132 c.p.c. Nel merito tuttavia la denuncia di apparente motivazione non trova accoglimento perchè nella pronuncia, sia pur sintetica e per le ragioni che si vedranno errata, il giudice d’appello ha fatto espressa menzione del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità nel processo non più riassunto dinanzi al giudice del rinvio, per poi richiamare i conteggi rifatti dal contribuente, concludendo sulla loro conformità al principio di diritto.

Con il quarto motivo l’Agenzia delle entrate si duole dell’errore di diritto da cui sarebbe affetta la decisione perchè, applicando erroneamente le norme ivi citate, non ha saputo distinguere la tassazione della “sorte capitale” dalla tassazione del cd. “rendimento finanziario”, solo a quest’ultimo, qualora provatane l’esistenza di una quota, potendo trovare applicazione la tassazione con l’aliquota del 12,50%.

Il motivo è fondato.

Il giudice regionale era stato chiamato a decidere sulla base del principio di diritto, ancora efficace nonostante l’estinzione dell’intero precedente processo, secondo cui “… agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 va applicata la ritenuta del 12,50 sulle sole somme erogate a titolo di rendita finanziaria. Per la somma restante è confermato il regime della tassazione separata”. Dunque, pur necessario che il giudice di merito individuasse in concreto gli elementi reddituali idonei alla corretta applicazione del principio, la Commissione regionale, senza alcun accertamento sull’impiego del capitale del Fondo di previdenza integrativa al fine del conseguimento di un rendimento finanziario, ne ha dato per scontata la sua esistenza ed ha ritenuto che l’intero importo fosse riconducibile in quella categoria, riconoscendo per conseguenza applicabile l’aliquota del 12,50% sull’intera attribuzione ricevuta dal D.S. al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Con tale decisione di fatto il giudice regionale non ha tenuto conto del principio di diritto somministrato dalla Corte di legittimità, tanto più che dalle difese delle parti emerge con chiarezza che l’Agenzia aveva denunciato che l’aliquota del 12,50% era stata applicata alle somme erogate al dipendente, senza accertare se esse avessero costituito il rendimento proveniente da investimenti del capitale accumulato, o invece avessero altra provenienza. In altri termini il giudice del rinvio è pervenuto a conclusioni generiche e non sorrette da una congrua analisi giuridica della fattispecie concreta. Non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi fosse stato, e in che entità, l’impiego da parte del Fondo, sul mercato, del capitale accantonato, e quale e quanto rendimento fosse stato conseguito in relazione a tale impiego, rispetto alla cui sola frazione, alla luce del principio di diritto somministrato, poteva giustificarsi l’affermata tassazione al 12,50%.

Il motivo trova pertanto accoglimento, con assorbimento dei motivi quinto e sesto. La sentenza va pertanto cassata.

Tuttavia, poichè dagli elementi che emergono nelle rispettive difese non vi è necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa anche nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

A tal fine è opportuno ribadire il principio affermato nella sentenza n. 30353/2011, che a sua volta riporta il principio già enunciato dalle Sez. U nella sentenza n. 13642/2011, secondo cui “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di Previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c. d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato), si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR”.”.

Emerge dunque in modo inequivoco che il “rendimento” è quello conseguito sul mercato.

Quanto poi al significato da attribuire al termine “mercato”, la sentenza delle Sezioni Unite in particolare, dopo aver dato conto della evoluzione normativa, avverte il “difficile approccio del legislatore italiano con la previdenza complementare, che ha delineato un percorso incerto della disciplina di queste forme integrative trasformate nel tempo da “tutela assicurativa”, rispondente al principio del risparmio finanziario (che trova la propria garanzia costituzionale nell’art. 47 della Carta fondamentale), a “tutela previdenziale”, rispondente al principio del risparmio previdenziale (che trova la propria garanzia costituzionale nell’art. 38 della Carta fondamentale): la differenza principale tra le due forme di risparmio sta nel fatto che, nel primo caso l’investimento concerne una somma che è già patrimonio del soggetto, mentre nel secondo caso, l’investimento concerne una somma che origina da redditi di lavoro.” (pag 8 della sentenza a Sez. U). Nel prosieguo la sentenza, registrando che la scelta per una tassazione netta tout court analoga a quella applicata ai redditi di lavoro è intervenuta solo a partire con il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13 comma 9 introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, ma per le prestazioni erogate in forma di capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del suddetto decreto, ha ritenuto che per gli iscritti in data anteriore il sistema dovesse contemplare un doppio binario di trattamento fiscale, non potendo ignorarsi la “composizione strutturale delle prestazioni stesse”. Ciò perchè “…nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione di mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Sicchè possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6….” (pag. 9 della sentenza).

La piana lettura del passaggio motivazionale delle Sezioni Unite evidenzia che il principio generale da essa affermato distingue la “sorte capitale” dal “rendimento netto imputabile (solo quest’ultimo) alla gestione sul mercato da parte del Fondo del “capitale accantonato”.

Rispetto al principio generale affermato a pag. 9, la circostanza che il principio di diritto, formulato a pag. 10, menzioni il solo sintagma “rendimento” non svilisce il riferimento alla composizione complessiva, costituita da “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.

L’interpretazione della decisione n. 13642 del 2011 ha d’altronde conferme nei successivi arresti della Cassazione, sebbene con significative precisazioni che tuttavia non ne scalfiscono l’impianto.

In particolare la successiva giurisprudenza di legittimità si è attestata su una lettura del principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo la quale il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rinvenienti dall'”effettivo” investimento da parte del fondo sul mercato finanziario del capitale accantonato, costituendone il rendimento (tra le tante, cfr. Cass. n. 29583/2011; 280/2012; n. 7724-7728/2013; n. 3136/2014; n. 1977/2015; n. 720/2017).

Si è infatti sostenuto che l’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo L. n. 482 del 1985, ex art. 6, si giustifica in ragione della equiparazione tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e quelli corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, posta dall’art. 41 TUIR (ora art. 44), comma 1, lett. g-quater), e art. 42 TUIR (ora art. 45), comma 4. E’ stato anzi evidenziato che l’applicazione non è direttamente riconducibile alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (espressamente riferita solo ai capitali corrisposti da “imprese di assicurazione” in dipendenza di “contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato”), ma solo in via analogica ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione; analogia a sua volta giustificata dalla comune considerazione delle due fattispecie nel TUIR quali ipotesi omogenee di redditi di capitale. Non si è mai dubitato dunque che la ragione della eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali corrisposti ai dirigenti Enel aderenti al descritto fondo di previdenza integrativa non vada ricercata -neppure con riferimento a quelli riferibili agli accantonamenti operati in regime di P.I.A. prima del 1998- nella natura assicurativa della prestazione, nè tanto meno del soggetto erogante, quanto piuttosto nella possibilità di ravvisare in quelle prestazioni redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione.

Solo se e in quanto nei capitali corrisposti possano identificarsi “redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione” è giustificabile l’applicazione del meccanismo impositivo previsto dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. Nella giurisprudenza anzi, quando l’erogazione delle quote di partecipazione è stata successivamente operata dal fondo succeduto al PIA, ossia Fondenel (1998), si è esclusa la possibilità di distinguere tra P.I.A. e Fondenel -ossia tra rendimenti degli accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato P.I.A. e rendimenti riferibili invece alla gestione Fondenel del periodo successivo-, così come è stata esclusa la possibilità di considerare i primi comunque assoggettabili al detto meccanismo in ragione di una presunta (ma insussistente) natura assicurativa delle prestazioni (cfr. Cass., 18/10/2017, n. 24525).

Resta dunque confermato che sono tassabili con l’aliquota del 12,50% della L. n. 482 del 1985, ex art. 6 i capitali maturati anteriormente all’1 gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo di previdenza integrativa di che trattasi (P.I.A., poi Fondenel) prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, limitatamente a quella parte di essi costituita dal rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato.

Se da un lato, per quanto detto, tale requisito va ricercato anche per i capitali maturati e gli accantonamenti effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da P.I.A. a Fondenel, dall’altro però si è detto che non v’è ragione di ulteriormente circoscrivere tale requisito ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario, secondo indicazione contenuta nella Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle entrate e avallata da diverse sentenze successive alla pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. le citate Cass. nn. 7724-7728 del 2013; n. 3136 del 2014; n. 1977 del 2015), ma invece non contenuta in quest’ultima che, del tutto condivisibilmente, parla soltanto di “gestione sul mercato”, senza alcuna aggettivazione. Il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla “gestione sul mercato” del capitale accantonato identifica invero la ragione stessa della più favorevole tassazione di tale reddito rappresentata dall’essere questo il risultato degli investimenti effettuati dall’ente di gestione della somma versata, investimenti che, se certamente saranno per lo più indirizzati verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti finanziari, valori mobiliari, etc.), nulla esclude possano esserlo anche verso altri tipi di mercato (es. mercato immobiliare).

Si è peraltro precisato che “deve però di certo escludersi che tale requisito possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito). Tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell’Enel) costituisce infatti comunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perchè abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale” (sempre la citata Cass., n. 24525 del 2017).

La ricostruzione ermeneutica della disciplina dunque, come già rappresentato nella pronuncia n. 13642 cit., distingue in modo inequivocabile il trattamento fiscale di quanto corrispondente al capitale accantonato (secondo le regole della tassazione separata propria della struttura previdenziale dei redditi di lavoro) e del rendimento netto imputabile alla gestione di mercato (secondo le regole fissate nella citata L. n. 482 del 1985, art. 6, analogicamente applicabili per certa ricostruzione della vicenda giuridica, al 12,50%). Quest’ultimo trattamento, in conclusione va applicato solo al rendimento di gestione del capitale sul mercato, anche finanziario ma non solo, se e nella misura conseguita e, sul piano processuale, se e nella misura provata.

Ebbene, questi gli approdi della giurisprudenza, e rilevato che alla luce della complessa vicenda, che meritava ben più approfondite indagini, nulla ha neppure accennato la sentenza del giudice regionale, è altrettanto evidente che la difesa della controricorrente evidenzia inequivocamente che non esistono elementi da cui desumere una fonte dei rendimenti diversa dall’intero “patrimonio netto” dell’Enel. Il prospetto di calcolo riportato nello stesso ricorso dell’Agenzia (cfr. pp. 37 e 38), sul quale insiste la controricorrente, e che sarebbe stato assunto nella decisione come prova delle ragioni fiscali del D.S., altro non è che una mera rappresentazione delle somme ricevute (capitale liquidato) e degli importi versati (illegittimamente) a titolo d’imposta, con applicazione dell’aliquota del 33,99%, e di quelle che a detta del contribuente si sarebbero (legittimamente a suo dire) dovute versare, con applicazione dell’aliquota del 12,50%. Ma il prospetto rappresenta solo dei numeri, nè prova la natura di quel reddito e l’entità, ossia la frazione di esso, proveniente da investimenti sul mercato. Anzi, così come prospettato, quel calcolo indistinto prova solo che il capitale del fondo, all’epoca denominato PIA, non avesse mai investito sul mercato. Di certo non può addursi che per “mercato” possa intendersi l’intero patrimonio dell’impresa.

In realtà, proprio considerando la complessa e imponente struttura economico-finanziaria dell’Enel, nulla avrebbe impedito di gestire il Fondo, con impieghi sul mercato -quello finanziario, quello immobiliare o quello relativo ad altre attività similari-, ma ciò, per una libera e assolutamente discrezionale scelta aziendale, non si è fatto, e tanto meno vi è prova, almeno sino all’epoca della liquidazione della quota partecipativa del D.S.. D’altronde le considerazioni appena svolte risultano confermate dalla relazione n. 32/99 della Corte dei Conti -sezione del controllo sugli enti- proprio sul bilancio consultivo dell’Enel relativo all’esercizio finanziario 1997.

In conclusione il ricorso introduttivo va rigettato.

La complessità giuridica e fattuale della vicenda impone la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei giudizi di legittimità e di tutti i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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