Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3453 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29246-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.I., V B DI ING. B. & C. S.R.L., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

GRAZIANI, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntemente

all’avvocato GIORGIO PARIS in virtù di mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1848/65/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, emessa il

23/04/2015 e depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di P.I. e V B di Ing. B. & C. srl (che resistono con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia n. 1848/65/2015, depositata in data 5/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta in relazione ad un atto di compravendita di terreno edificabile, nell’anno 2010, a seguito di rettifica del valore del terreno dichiarato nell’atto, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti, per violazione del termine dilatorio di gg. 60 per l’emissione dell’atto impositivo, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 12 pur trattandosi di un avviso di rettifica di valore e liquidazione, ai fini dell’imposta complementare di registro, emesso senza un previo accesso, ispezione o verifica fiscale.

2. La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass. 24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non” puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali e stato predisposto”.

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente “in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente”. Inoltre, l’Ufficio, al di fuori degli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locar, ove si svolge l’attività imprenditoriale o professionale, puo emettere l’avviso di accertamento anche in assenza di un processo verbale che attesti la chiusura dell’attivita istruttoria, in difetto di norme che impongano un obbligo di verbalizzazione e laddove sia prevista una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione dell’accertamento (Cass. 7960/2014, in tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore; Cass. 14027/2012).

Nella specie, non e contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito, senza alcun accesso, ispezione o verifica fiscale, per l’anno 2010, a seguito di acquisizione documentale (anche movimentazioni bancarie) ai fini della liquidazione e rettifica dell’imposta complementare di registro.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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