Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34529 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. I, 27/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 27/12/2019), n.34529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17028/2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Trasone

8/12, presso lo studio dell’avvocato Forgione Ercole che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Caputo Nicola, e

Sierchio Zaira, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Formest Milano S.r.l., in Liquidazione in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Poggio

Laurentino n. 118, presso lo studio dell’avvocato Trentadue Paola,

rappresentata e difesa dall’avvocato Pascucci Antonio, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

A.V., C.D., Ci.El.,

D.F., F.W.;

– intimati –

e contro

D.F., Ci.El., F.W., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Gregorio VII n. 396, presso lo studio

dell’avvocato Giuffrida Antonio, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Paganini Giangaetano, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti successivi –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Trasone

8/12, presso lo studio dell’avvocato Forgione Ercole che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Caputo Nicola, e

Sierchio Zaira, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente successivo –

contro

A.V., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Pascucci Carmine, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente successivo –

contro

Formest Milano S.r.l., in Liquidazione in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Poggio

Laurentino n. 118, presso lo studio dell’avvocato Trentadue Paola,

rappresentata e difesa dall’avvocato Pascucci Antonio, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente successiva –

contro

C.D., D.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1843/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale DE

RENZIS LUISA, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 18 maggio 2006, la Formest Milano s.r.l. – costituita in data 7 marzo 2003 dal Comune di Cernusco sul Naviglio, unico socio, “per la promozione, la diffusione e l’organizzazione della formazione professionale” – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, D.F., F.W., Ci.El., C.D. ed G.A., i primi membri del consiglio di amministrazione, l’ultimo direttore generale della società attrice, chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di Euro 294.915,71, per i danni arrecati al patrimonio sociale per effetto degli atti di mala gestio posti in essere da ciascuno di essi, nell’espletamento delle rispettive mansioni. Nel giudizio veniva evocato, altresì, A.V., che era subentrato nella presidenza del consiglio di amministrazione della Formest, al quale si imputava, da parte dei convenuti D., Ci. e F., di avere rifiutato una proposta transattiva con i creditori, e di avere, quindi, aggravato il dissesto della società.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 7874/2008, accoglieva parzialmente la domanda, riducendo l’importo richiesto alla somma di Euro 16.039,42, che poneva a carico dei convenuti e del terzo chiamato, in solido tra loro. Il giudice di prime cure accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale degli amministratori D., F. e Ci., avente ad oggetto il pagamento delle rispettive spettanze professionali, compensando il relativo importo con la somma stabilita a titolo di risarcimento; per cui la condanna veniva ad essere limitata alla somma di Euro 9.371,77.

2. Con sentenza n. 1843/2014, notificata il 28 aprile 2015, la Corte d’appello di Milano accoglieva in parte l’appello principale, proposto dalla Formest Milano s.r.l., condannando gli appellati G., D., F., Ci. e C. al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 53.776,50, oltre interessi legali, a favore della società. Il giudice del gravame riteneva, invero, sussistere la responsabilità, sia del direttore generale che degli amministratori della società attrice ed appellante, per i danni arrecati alla società, in forza del disposto dell’art. 2476 c.c..

La Corte rigettava, invece l’appello incidentale proposto dagli appellati, con il quale i medesimi deducevano il loro difetto di legittimazione passiva a fronte della domanda proposta dalla Formest s.r.l.. La Corte respingeva, inoltre, in via pregiudiziale, l’eccezione di estinzione del giudizio, proposta dall’appellato G., per essersi la Formest costituita parte civile nel processo penale instaurato a carico del medesimo. e la domanda di cessazione della materia del contendere, stante l’intervenuto risarcimento del danno, del pari avanzata dal G..

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto, quindi, separati ricorsi G.A. nei confronti della Formest Milano s.r.l., di C.D., di D.F., di F.W., di Ci.El. e di A.V., affidato a quattro motivi, ai quali la Formest Milano s.r.l. ha replicato con controricorso, nonchè D.F., F.W. ed Ci.El. nei confronti della Formesti Milano s.r.l., di G.A., di A.V., e di C.D., affidato a due motivi, ai quali hanno replicato con controricorso A.V., la Formest Milano s.r.l. ed G.A..

4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

5. I ricorsi sono stati riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, G.A. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia “sbrigativamente respinto l’eccezione”, proposta dall’istante, di estinzione del giudizio civile, per essersi la Formest Milano s.r.l. costituita parte civile nel processo penale incardinato a carico dell’odierno ricorrente. La Formest – contrariamente all’assunto del giudice di secondo grado – avrebbe, invero, esercitato, nei confronti dell’ex direttore generale, “dapprima in sede civile e di poi nel processo penale”, l’azione di risarcimento del danno per i medesimi fatti materiali, costituiti dalle falsità poste in essere dal G. nell’espletamento dei suoi compiti. Di talchè, al contrario di quanto affermato dall’impugnata sentenza, tra il giudizio civile e quello penale vi sarebbe piena equivalenza di oggetto, con la conseguenza che il primo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, a seguito della costituzione di parte civile della Formest nel secondo.

1.2. La censura è inammissibile.

1.2.1. Va osservato, in proposito, che la costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell’azione precedentemente proposta in sede civile, a norma dell’art. 75 nuovo c.p.p., con conseguente estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti, nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per petitum e causa petendi (cfr. Cass., 31/03/2005, n. 6754; Cass., 26/10/2005, n. 20823; Cass. Sez. U., 18/03/2010, n. 6538). Con particolare riferimento alla fattispecie – ricorrente nel caso concreto – dell’azione di responsabilità degli amministratori di una società di capitali, questa Corte ha, altresì, chiarito che difettano i presupposti per la sospensione del giudizio civile avente ad oggetto l’azione di responsabilità proposta dalla società, qualora quest’ultima si sia costituito parte civile nel giudizio penale a carico degli amministratori per falsi (in bilancio o nelle scritture contabili) commessi dai medesimi, in quanto l’azione promossa in sede civile è fondata su fatti diversi da quelli oggetto del processo penale, essendo diretta a far valere la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale degli amministratori, rispettivamente, derivante dagli inadempimenti dei doveri nei confronti della società e dall’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (Cass., 28/01/2005, n. 1812).

1.2.2. Nel caso di specie, l’azione nei confronti del direttore generale e degli amministratori della Formest è stata esercita a norma dell’art. 2476 c.c., ovverosia per “l’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo”. Orbene, la Corte d’appello ha operato un motivato accertamento in fatto, in ordine all’oggetto dei due giudizi, pervenendo alla conclusione che l’oggetto del giudizio civile si palesa ben più ampio ed onnicomprensivo di quello del giudizio penale, essendo quest’ultimo limitato all’accertamento di una sola delle condotta illecite produttive di danno per l’ente, concretatasi – come si evince dall’impugnata sentenza – nell’avere il G. posto in essere, in qualità di pubblico ufficiale, falsità materiali in atti pubblici (art. 476 c.p.), nonchè falsità in scritture private (art. 485 c.p.). Nè il ricorrente ha allegato – nel rispetto del principio di autosufficienza elementi concreti e specifici idonei ad evidenziare la, solo dedotta, identità dei giudizi, sotto il profilo del petitum, ed a incidere sulla suesposta ratio decidendi dell’impugnata sentenza.

1.3. Per tali ragioni, il motivo deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, G.A. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. L’istante lamenta che la Corte d’appello abbia disatteso la domanda, proposta dal G., di cessazione della materia del contendere, per essere stato il risarcimento del danno subito dalla società compiutamente risarcito in sede penale, mediante il versamento della somma di Euro 100.000,00 da parte dell’odierno ricorrente, ripartita tra le due parti civili: la Formest ed il suo unico socio, il Comune di Cernusco sul Naviglio. E ciò in quanto tale pagamento – secondo l’erroneo assunto della Corte territoriale – sarebbe stato effettuato “per fatti a diverso titolo illeciti”, sicchè non potrebbe considerarsi satisfattivo della pretesa risarcitoria azionata, a per un titolo diverso, dalla Formest nel presente giudizio civile.

2.2. La doglianza è infondata.

2.2.1. La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può – per vero – configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente, ed in tutti i suoi aspetti, la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così, sotto ogni profilo, l’interesse delle parti ad ottenere l’accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa. A tal fine, è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass., 09/06/2016, n. 11813; Cass., 17/08/2015, n. 16886; Cass., 03/09/2003, n. 12844).

2.2.2. Nel caso concreto, dall’esame dell’impugnata sentenza si evince che il risarcimento fu operato dal G. in relazione ai fatti oggetto di imputazione in sede penale (falsi), che – come dianzi detto – costituiscono solo uno degli antecedenti causali delle condotte di mala gestio poste in essere dal medesimo, e che, tra l’altro, la somma versata in quella sede fu ripartita tra la Formest s.r.l. ed il suo socio Comune di Cernusco sul Naviglio, laddove nel presente giudizio ha agito solo la prima. Ne consegue che la diversità oggettiva tra i due procedimenti e quella soggettiva, quanto ai destinatari del risarcimento, escludono l’eliminazione di qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, per effetto del risarcimento operato in sede penale, tenuto conto, altresì, del fatto che le stesse parti hanno formulato conclusioni diverse nel giudizio di merito.

2.3. Il mezzo deve essere, di conseguenza, disatteso.

3. Con il terzo motivo di ricorso, G.A. denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 2476 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Il ricorrente censura l’impugnata sentenza, nella parte in cui – in violazione dell’art. 2476 c.c. – ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva della Formest s.r.l. ad agire in giudizio nei confronti degli amministratori e del direttore generale, sul presupposto che “essendo la società titolare del diritto al risarcimento, pur in mancanza di espressa previsione normativa, l’esercizio di tale diritto compete ad essa prima che ad altri”. Sostiene, per contro, il ricorrente, che nella società a responsabilità limitata, a differenza di quanto è previsto in materia di società per azioni, sussiste la legittimazione esclusiva del socio, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, a far valere in giudizio la responsabilità degli amministratori della società. Tanto si desumerebbe – oltre che dal tenore letterale del comma succitato – dal disposto dell’art. 2479 c.c., che non prevede, tra le materie tassativamente soggette all’approvazione dei soci, quella dell’azione di responsabilità degli amministratori, diversamente da quanto previsto dall’art. 2393 c.c. per le società per azioni, dal fatto che l’azione dei soci non postula – a differenza di quanto previsto le società per azioni – il litisconsorzio necessario con l’ente, e dalla considerazione che questo rimborsa ai soci vittoriosi le spese sostenute, quale forma di garanzia patrimoniale nei confronti dell’unico soggetto legittimato ad agire in giudizio.

3.2. Il motivo è infondato.

3.2.1. La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità hanno concordemente evidenziato, invero, che la legittimazione speciale del socio, nella società a responsabilità limitata, ha natura derivativa rispetto a quella della società, come è confermato dalle disposizioni in merito al suo diritto al rimborso delle spese di lite (art. 2476 c.c., comma 4) e da quelle concernenti la riserva alla società del potere di rinunciare o di transigere l’azione (art. 2476 c.c., comma 5), nonchè in generale dalla considerazione che, in ogni caso, del risultato dell’azione – proposta dal socio quale sostituto processuale della società – si giova esclusivamente il patrimonio sociale (Cass., 31/05/2016, n. 11264). Ne consegue che – ben al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente – con riferimento all’azione individuale del socio di s.r.l., avente per oggetto l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima. Ed invero, l’autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall’art. 2476 c.c., comma 3, senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilità, rifluendo l’eventuale condanna dell’amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all’azione e transigerla (Cass., 04/07/2018, n. 17493; Cass., 26/05/2016, n. 10936).

3.2.2. Per tutte le ragioni esposte, è pertanto del tutto evidente che, nel caso concreto, il dedotto difetto di legittimazione ad agire in giudizio della Formest s.r.l., con l’azione di responsabilità nei confronti del propri amministratori e del direttore generale, non può ritenersi sussistente.

3.3. La censura va, pertanto, rigettata.

4. Con il quarto motivo di ricorso, G.A. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. L’istante lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto la sua responsabilità in ordine al cd. “(OMISSIS)” (corsi di formazione organizzati dalla Formest), con la conseguente condanna del medesimo al pagamento della somma di Euro 44.776,50, senza che il ragionamento seguito dalla Corte trovasse “riscontro alcuno nelle risultanze del giudizio”, non potendo la sentenza di applicazione della pena a richiesta, ex art. 444 c.p.p., “valere ad assolvere l’onere della prova”.

4.2. Il mezzo è infondato.

4.2.1. In tema di valutazione delle prove, invero, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., 12/10/2017, n. 23940).

4.2.2. Nel caso di specie, esclusa – per le ragioni suesposte – la rilevanza della deduzione del vizio di violazione delle succitate norme processuali, neppure un difetto di motivazione – nei limiti suindicati – può ritenersi configurabile, anche a volere diversamente interpretare la censura, a prescindere dalla rubrica della stessa.

La Corte territoriale ha, per vero, fondato la decisione sul punto relativo al (OMISSIS) sulle risultanze della cd. sentenza di patteggiamento, la quale, pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass., 19/11/2007, n. 23906; Cass., 06/12/2011, n. 26263; Cass., 18/04/2013, n. 9456). Per contro, il G., che pure ha patteggiato la pena proprio in relazione, tra l’altro, alla vicenda concernente il (OMISSIS), ha articolato sul punto – come si desume dall’impugnata sentenza – una difesa “più che evanescente” nel giudizio di appello, e non ha fornito elementi di valutazione ulteriori, in suo favore, neppure in sede di legittimità.

4.3. La doglianza deve essere, di conseguenza, disattesa.

5. Passando, quindi, all’esame del ricorso incidentale proposto da D.F., F.W. ed Ci.El., va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, gli istanti denunciano “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.1. Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente la loro responsabilità, quali amministratori della Formest s.r.l., senza tenere adeguatamente conto delle risultanze di causa, ed in special modo della sentenza penale, dalla quale sarebbe emersa la sussistenza di una responsabilità esclusiva del direttore generale G. per i fatti di causa.

5.2. La doglianza è inammissibile.

5.2.1. Ed invero, la censura con la quale il ricorrente denuncia l’omessa, l’insufficiente e la contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia, è da reputarsi inammissibile, tenuto conto della novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito dalla L. n. 134 del 2012, che ha escluso qualsiasi rilievo alla motivazione insufficiente e contraddittoria, fatta salva l’omissione che si traduca in una sostanziale assenza di motivazione, rilevante sul piano costituzionale (art. 111 Cost.) (cfr. Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 06/07/2015, n. 13928).

5.2.2. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi, altresì, che la Corte d’appello ha ampiamente ed adeguatamente indicato le ragioni per le quali è da ritenersi sussistente, nella specie, la responsabilità, oltre che del direttore generale, anche degli amministratori, non avendo questi ultimi neppure dimostrato che, essendo a conoscenza degli atti posti in essere dal primo, abbiano fatto constare del proprio dissenso, a norma dell’art. 2476 c.c., comma 1. La doglianza sul punto riproduce, per contro, questioni e temi già sottoposti al giudice di appello, tendendo, in tal modo, a realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

5.3. Il mezzo, poichè inammissibile, va, pertanto, disatteso.

6. Con il secondo motivo di ricorso, il D., il F. e la Ci. denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2476 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto sussistente la loro responsabilità, benchè la loro conoscenza dei fatti pregiudizievoli per l’ente non fosse comprovata in atti, ed essendo, anzi, addirittura esclusa per tabulas.

6.2. Il mezzo è inammissibile.

6.2.1. Va osservato, al riguardo, che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dal ricorrente. Diversamente verrebbe ad essere impedito alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., 29/11/2016, n. 24298; Cass., 08/03/2007, n. 5353).

6.2.2. Nel caso concreto, per contro, il motivo di ricorso appare del tutto generico, essendosi i ricorrenti limitati ad esporre mere petizioni di principio e ad allegare, senza fornire alcun elemento concreto di riscontro, la loro mancata conoscenza dei fatti pregiudizievoli per la Formest, che sarebbe stata esclusa da – non meglio precisate – risultanze probatorie in atti. Sotto tale profilo, la censura difetta, altresì, di autosufficienza, atteso che il ricorrente che intenda censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare, e trascrivere nel ricorso, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (cfr. Cass., 04/04/2006, n. 7846; Cass., 24/07/2014, n. 16872; Cass., 13/05/2016, n. 9888).

7. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto da G.A. deve essere rigettato, mentre il ricorso proposto da D.F., F.W. ed Ci.El. deve essere dichiarato inammissibile.

8. I ricorrenti soccombenti vanno condannati, in solido (art. 97 c.p.c., comma 1) alle spese del presente giudizio nei confronti della Formest s.r.l.. Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio, nel rapporto tra i ricorrenti e tra i medesimi e A.V..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da G.A.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da D.F., F.W. ed Ci.El.. Condanna i ricorrenti, in solido, in favore della controricorrente Formest Milano s.r.l. in liquidazione alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio, nel rapporto tra i ricorrenti e tra i medesimi e A.V.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA