Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34528 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. I, 27/12/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 27/12/2019), n.34528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2704/2018 proposto da:

C.B., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Gemelli Antonio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di San Giovanni di Gerace, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Mercuri n. 8, presso lo

studio dell’avvocato Gemelli Paolo Maria, rappresentato e difeso

dall’avvocato Placanica Cesare Augusto, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale

della Calabria – Distretto Territoriale di Reggio Calabria, in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato De Leo Giuseppe,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 667/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, del 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 da SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 16 novembre 2017, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri, che aveva ritenuto prescritta la domanda con la quale C.B., anche quale procuratrice dei germani C., A., M. ed A., aveva chiesto la condanna del Comune di San Giovanni Gerace, e poi anche dell’ATER di quella Provincia, al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima di suoli – loro pervenuti per successione paterna – nel corso di un procedimento espropriativo, che aveva comportato la realizzazione di alloggi e strade, e non si era concluso con l’emissione del decreto ablativo.

La Corte ha considerato che: a) non vi era distinzione tra occupazione usurpativa ed acquisitiva, trattandosi in ogni caso di illecito permanente, inidoneo a comportare l’acquisto della proprietà del suolo alla mano pubblica; b) la proposizione dell’azione di risarcimento del danno per equivalente era stata in precedenza proposta il 26.8.1985 dal defunto genitore degli appellanti, e la proposizione di tale azione, implicando la scelta di non attivare domande restitutorie, aveva segnato l’inizio del decorso della prescrizione della domanda risarcitoria; c) la prima causa era stata cancellata dal ruolo per inattività delle parti il 21.2.1995, ed il processo si era estinto in data 7.4.1996; d) alla data del 1.7.1997, di proposizione della seconda domanda giudiziale, l’azione si era prescritta, per effetto del disposto di cui all’art. 2945 c.p.c., comma 3.

Per la cassazione della sentenza, ricorre C.B. con sei motivi, ai quali il Comune di San Giovanni di Gerace e l’ATER resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni d’inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa del Comune. 2. In particolare, la procura rilasciata dalla ricorrente all’Avv. Antonio Gemelli rispetta il consueto paradigma del documento redatto in formato analogico essendo sottoscritta dalla prima ed autenticata dal secondo. La procura risulta poi digitalizzata mediante scansione per immagine PDF, sia in formato CAdES che in formato PAdES, ed il relativo file notificato al difensore del Comune non risulta firmato digitalmente dall’Avvocato Gemelli, che ne ha attestato la conformità all’originale cartaceo in suo possesso. Ora, la mancata sottoscrizione digitale nella copia della procura notificata non comporta affatto le conseguenze esiziali che il controricorrente deduce in riferimento al disposto del disposto dell’art. 83 c.p.c., quale novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, anzitutto, l’assorbente ragione che la novella vale per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 ed è dunque inapplicabile ratione temporis (quello in esame risale al 1.7.1997). Inoltre, perchè la norma ha tutt’altro contenuto rispetto a quello che sibillinamente le riconnette il Comune, prevedendo essa che, in ipotesi di procura alle liti conferita su supporto cartaceo, “il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”. La disposizione attiene, dunque, alla validità della costituzione in giudizio della parte, riguarda, cioè, la copia dell’atto processuale da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, e non anche alla notificazione all’avversario, e peraltro, com’è noto, il processo telematico non è stato (ancora) esteso dal legislatore al giudizio di cassazione, che resta, tuttora, un processo essenzialmente analogico (con la sola eccezione delle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, secondo quanto previsto dal D.M. 19 gennaio 2016, emesso ai sensi del D.I. 18 ottobre 2012, art. 16, comma 10). 3. Il controricorrente cade in errore, pure, quando afferma, in seno alla memoria, che il documento allegato alla notificazione telematica deve essere obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale: la sottoscrizione digitale dell’atto processuale da notificare non è, infatti, prevista dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 18, comma 1 e dalla L. n. 53 del 1994, art. 3 (che costituisce la fonte primaria della disciplina della notificazione con modalità telematica), dovendo, quindi, escludersi che sussista alcun obbligo, per il difensore che proceda alla notificazione telematica di un atto processuale, di sottoscrivere digitalmente il documento che intende allegare al messaggio di posta elettronica certificata, dovendo, piuttosto, apporvi, secondo quanto disposto dal citato D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 4, l’asseverazione prevista dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 22, comma 2, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 5: adempimento nella specie correttamente osservato (cfr. Cass. n. 14897 del 2019; n. 17020 del 2018).

4. Se l’ipotetica “anomalia” della relata di notificazione è sanata dalla costituzione del Comune, deve rilevarsi che, contrariamente all’assunto del Comune, la procura ha il carattere della specialità: il riferimento alla rappresentanza e difesa “in ogni stato e grado del presente giudizio”, cui ci si appella nella formulazione dell’eccezione, resta superata dal fatto che il mandato, subito dopo il riportato inciso, specifica “dinanzi alla Corte di Cassazione, ivi compresa la fase rinvio e dell’esecuzione”. Il riferimento al presente giudizio di legittimità è, dunque, univoco, tanto più che la procura fa riferimento al disposto di cui al regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5 quale novellato dal D.M. n. 48 del 2013, secondo cui “La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine”.

5. L’esame degli atti esclude che sia ravvisabile nella specie alcuna causa d’improcedibilità, riferita all’attestazione di conformità degli atti depositati, che peraltro il Comune rapporta, erroneamente, a quelli a lui notificati, piuttosto che al disposto di cui all’art. 369 c.p.c..

6. Va, a questo punto, rilevato che il ricorso risulta proposto dalla sola C.B. in proprio, non avendo la stessa speso la qualità di procuratore speciale dei fratelli C., A., M. ed A., anche nei cui nomi, come si apprende dalla narrativa dell’impugnata sentenza, aveva in precedenza agito e nei cui confronti la sentenza è stata resa. Tanto non comporta, tuttavia, la necessità di ordinare l’integrazione del contraddittorio, bensì il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dei predetti C.C., A., M. ed A., dovendo trovare applicazione il principio secondo cui, nell’ipotesi in cui si faccia valere la responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari – caso qui ricorrente avendo i germani C. proposto un giudizio autonomo rispetto a quello promosso dal loro defunto autore (sicchè non ricorre il litisconosrzio processuale tra coeredi) – ciascuno di questi vanta un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al suo patrimonio, potendo, dunque, agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della relativa quota, senza che sia configurabile un’ipotesi di solidarietà attiva e, quindi, una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati. Ne consegue che l’accertamento contenuto nella sentenza resa tra la P.A. ed uno solo dei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri, a ciò ostando il chiaro disposto dell’art. 2909 c.c., in virtù del quale l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nemmeno in via riflessa, laddove il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene (Cass. n. 3313 del 2017).

7. Col primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935, art. 2945, comma 3 e art. 2947, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la domanda giudiziale spiegata da C.F., suo defunto genitore, abbia comportato il decorso del termine di prescrizione, oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Pur avendo correttamente affermato che l’occupazione illegittima di suoli privati costituisce un illecito permanente, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale è pervenuta all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, con argomentazioni giuridicamente erronee, illogiche ed incongruenti, perchè: a) aveva tenuto conto della domanda giudiziale proposta dal padre, che era estraneo al giudizio, ed aveva, per di più, considerato la proposizione di quella domanda non in termini di interruzione della prescrizione, ma come dies a quo del suo decorso; b) non aveva considerato che gli appellanti non avrebbero potuto riassumere tempestivamente il giudizio proposto dal padre, che era stato cancellato dal ruolo il 21.2.1995, poichè alla data del 21.2.1996, termine utile ex art. 307 c.p.c., lo stesso era ancora vivo (essendo deceduto il 10.8.1996) sicchè i germani C. non erano ancora nè eredi nè proprietari, e per l’effetto la sentenza doveva ritenersi resa nei confronti di un soggetto defunto ed estraneo alla lite; c) non aveva considerato che l’estinzione del giudizio non fa venir meno il diritto di azione, e pertanto non poteva pregiudicare l’accoglimento della domanda proposta ex novo dagli eredi; d) non aveva considerato che tale nuovo giudizio era stato proposto non appena gli eredi avevano appreso della spoliazione, e cioè, in fase della dichiarazione di successione, momento in cui, ai sensi dell’art. 2935 c.c. era possibile far valere il proprio diritto; e) non aveva considerato che la sussistenza di un illecito permanente, pure riconosciuto, aveva generato l’imprescrittibilità dell’azione risarcitoria, contraddittoriamente, poi, ritenuta prescritta.

8. Col secondo motivo, si deduce “infondatezza della motivazione ed illogicità manifesta per disparità di trattamento. Contraddittorietà tra sentenza e decisioni assunte nel corso del giudizio”. La Corte d’Appello, afferma la ricorrente, aveva errato nel ricondurre l’errore commesso dal Tribunale all’orientamento giurisprudenziale che ammetteva l’istituto dell’occupazione appropriativa, quando invece, data l’assenza di dichiarazione di pubblica utilità, ricorreva il caso dell’occupazione usurpativa, che costituisce un caso d’illecito permanente. Ad ogni modo, l’istituto dell’occupazione acquisitiva costituiva, secondo il pregresso orientamento un illecito istantaneo a carattere permanente, il che precludeva di attribuire alla domanda proposta dal defunto genitore nel 1985 il carattere di scelta tra restituzione del bene e risarcimento del danno. E ciò tanto più ove si fosse considerato che la legalizzazione dell’istituto si era avuta con la L. n. 458 del 1988, la cui emanazione aveva indotto i giudici di legittimità ad affermare che, in epoca anteriore, non poteva iniziare alcun termine di prescrizione. Senza dire che nel corso del giudizio si erano succedute ben tre CTU, nonostante fosse stata ex adverso eccepita la prescrizione, con implicita statuizione d’infondatezza dell’eccezione medesima.

9. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia “violazione di norme di diritto. Omessa pronuncia sui motivi d’appello e la lesione del diritto di difesa e di contraddittorio degli appellanti. Illogicità della motivazione. Conferma la sentenza di 1 grado ma con argomentazione che di fatto la riformano. Palese contraddittorietà tra argomento in motivazione e dispositivo”. Dopo aver implicitamente accolto i motivi d’appello e dichiarato l’illecito permanente imprescrittibile, la Corte ha paradossalmente rigettato il gravame, con evidente contraddizione tra motivazione e dispositivo, senza limitare la sua analisi alle questioni che le erano state sottoposte, stravolgendo il contenuto delle censure, e non consentendo di contrastare le nuove motivazioni introdotte illegittimamente dall’Ufficio, in pregiudizio al loro diritto di difesa.

10. Con il quarto motivo si deduce: “violazione dell’art. 132 c.p.c.. Mancato pronunciamento sull’indennizzo per indebito arricchimento e mancato pronunciamento su eccezioni pregiudiziali e preliminari”. Dopo aver rammentato i principi in tema di obbligo della motivazione della sentenza, la ricorrente lamenta che è del tutto assente il pronunciamento: a) sulla domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., che era stata proposta, in via subordinata, nell’atto introduttivo del giudizio e nei successivi atti di causa; b) sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari rilevanti ai fini della decisione sollevate in seno al foglio di precisazione delle conclusioni e nella memoria di udienza del 15.1.2015 e nei successivi atti di causa, con cui si erano segnalate le anomalie e le illegittimità del giudizio azionato da C.F., ed era stata posta in discussione la stessa regolarità della cancellazione della causa dal ruolo, per la mancata firma di verbali di udienza e le richieste in quelle sedi avanzate.

11. Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia “violazione del giusto processo, violazioni procedurali ed anomalie del giudizio” e lamenta che il diritto ad un giusto processo, che era stato precluso al suo dante causa, si era verificato, pure,nel giudizio di appello nel quale si erano determinate lungaggini inammissibili e negligenze e storture che avevano inficiato la regolarità del giudizio.

12. Vanno preliminarmente esaminate, per comodità espositiva, la sub-censura del quarto motivo, con cui si deduce la preterizione dell’esame delle eccezioni riferite all’erronea cancellazione dal ruolo della causa proposta dal defunto C. ed il sesto motivo. Le doglianze sono entrambe inammissibili.

13. Quanto alla prima, va osservato, da una parte, che non risulta direttamente censurata la statuizione di estinzione del giudizio, che, peraltro, secondo quanto riportato nel ricorso (pag. 15 ultimo periodo) è intervenuta, a seguito della cancellazione della causa dal ruolo del 21.2.1995, con declaratoria del 7.4.1996, della quale la ricorrente non riporta nulla, e, dall’altra, che la proposizione di un’autonoma citazione rispetto al medesimo bene della vita, a causa della mancata riassunzione del giudizio, comporta, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. n. 20308 del 2018, in motivazione e giurisprudenza ivi richiamata), una richiesta, implicita, di estinzione di cui parte attrice, non avrebbe, dunque, titolo a dolersi. Se, dunque, è vero che su tali irregolarità la Corte – richiesta di valutarle in seno alle stesse conclusioni riportate nella sentenza – non si è espressamente pronunciata, la relativa omissione non può comportare la cassazione della sentenza, per l’assorbente ragione che le supposte irregolarità o l’andamento anomalo del giudizio intrapreso dal padre dell’odierna ricorrente, sono qui irrilevanti, in quanto non intaccano la declaratoria di estinzione del giudizio, che ha costituito il fulcro della ritenuta prescrizione (su cui infra) e del rigetto dell’appello.

14. Il sesto motivo non critica in modo diretto alcuna statuizione della sentenza impugnata: il diritto al giusto processo ed alla sua ragionevole durata costituiscono, come riconosce la stessa ricorrente (cfr. primo periodo di pag. 28), beni della vita diversi da quelli cui tende l’azione in concreto proposta sicchè alla violazione dei primi non consegue l’accoglimento dei secondi. Nè, del resto, la censura – che lamenta la rimessione della causa sul ruolo nel 2015 (per cambio del Collegio) invece che l’emissione della decisione di merito, la tardiva declaratoria di interruzione del processo (agosto 2016) per il decesso del procuratore del Comune (avvenuto il 10.2.2016), la tardiva notifica della sentenza (rectius il tardato deposito della sentenza che risulta deliberata nel giugno 2017 e pubblicata nel novembre successivo) – comporta alcuna nullità della sentenza, laddove il riferimento effettuato a pag. 10 del ricorso circa la modifica del collegio che ha reso la sentenza (in sè criptico, non essendo chiaro se la modifica si sia avuta rispetto al lungo precedente iter o rispetto al collegio innanzi al quale sono state precisate le conclusioni, tenuto per di più conto che la sentenza dà atto che nel 2016 la causa è stata rimessa sul ruolo per la diversa composizione del Collegio) non risulta, poi, trattato in apposita censura, come avrebbe dovuto, in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 158 e 161 c.p.c..

15. I primi tre motivi, da valutarsi congiuntamente, per la loro connessione, vanno rigettati.

16. Premesso che la questione della durata e, quindi, della decorrenza della prescrizione costituisce una quaestio iuris di cui la Corte territoriale era stata investita con l’appello dei germani C., talchè non è ravvisabile alcun profilo di novità delle affermazioni dalla stessa svolte e la decisione risponde, ancorchè non nel senso sperato, alla censura degli appellanti, va, quindi, rilevato che, nell’affermare la natura di illecito permanente dell’occupazione e manipolazione dei beni, la statuizione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità, che, a seguito di Cass. S.U. n. 735 del 2015, ha riconsiderato l’istituto, di genesi pretoria, dell’occupazione appropriativa, ritenendolo non conforme con il principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, e, pertanto, superando il pregresso indirizzo conservativo dell’istituto, lo ha esattamente equiparato a quello della c.d. occupazione usurpativa (Cass. n. 1814 del 2000), caratterizzata dalla mancanza di dichiarazione di pubblica utilità e costituente un illecito a carattere permanente. In entrambi i casi, resta, dunque, esclusa l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, e va riconosciuto al proprietario la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c.. Trattandosi, dunque, sempre, di un’ipotesi d’illecito permanente, lo stesso viene a cessare, solo, per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.

17. Ne consegue che ogni ulteriore questione circa la differenza tra l’occupazione appropriativa e quella usurpativa è ormai irrilevante, e del pari irrilevante è la ricognizione dello stato della giurisprudenza sul tema materia della notifica della domanda da parte di C.F. e le relative ricadute sotto il profilo della prescrizione (l’istituto dell’overruling resta, infatti, circoscritto, in costanza di specifici presupposti, al mutamento interpretativo della legge processuale, e non di quella sostanziale, cfr. Cass. SU n. 4135 del 2019).

18. A torto, poi, la ricorrente lamenta esser state considerate, nel ritenere prescritto il suo diritto al risarcimento del danno, la proposizione della domanda giudiziale da parte del proprio padre e l’estinzione del relativo giudizio: C.F. non è affatto un terzo rispetto al presente giudizio, originariamente proposto dall’odierna ricorrente e dai suoi fratelli, ripetendo, al contrario, i germani C. la loro legittimazione, sostanziale e processuale, dalla qualità di eredi del padre, il che rende evidente che il credito risarcitorio e l’azione per conseguirlo non possono che esser quelli di cui il de cuius era titolare al momento della morte e che si sono, appunto, trasmessi iure successionis agli eredi, i quali quindi possono giovarsene negli stessi termini in cui avrebbe potuto il loro dante causa. Ne consegue che ogni questione che si fonda sull’inesistente differenza della situazione giuridica in cui si trova l’erede, odierna ricorrente, rispetto a quella del de cuius, riferita al regime giuridico di beni e diritti caduti in successione, è infondata, e che la proposizione del nuovo giudizio da parte degli eredi – consentita dall’art. 310 c.p.c., comma 1, secondo cui l’estinzione del giudizio non estingue l’azione – va considerata allo stesso modo di come lo sarebbe stata ove il nuovo giudizio fosse stato proposto dal loro defunto padre.

19. L’antinomia rilevata tra il principio codificato all’art. 2943 c.c., comma 1, secondo cui la proposizione della domanda interrompe il decorso della prescrizione e l’affermazione secondo cui trattandosi di un’ipotesi di illecito permanente la proposizione della domanda ha comportato l’inizio del decorso del termine di prescrizione, è frutto di un equivoco. Com’è noto, in base all’art. 2935 c.c. in tema di diritto al risarcimento del danno, occorre distinguere il caso dell’illecito istantaneo da quello dell’illecito permanente: nel primo la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno (purchè il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a far valere il diritto al risarcimento), mentre nel secondo, nella ricorrenza degli stessi presupposti (conoscenza e difetto di impedimenti), la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data di cessazione della condotta illecita (cfr. Cass. n. 9318 del 2018 e massime richiamate). Ne consegue che la proposizione della domanda è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione nel solo primo caso, mentre nel secondo, nel quale la condotta contra ius si protrae, così spostando la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass. Sezioni Unite 14/11/2011 n. 23763).

20. Come si esposto al termine del precedente p. 16, nel caso qui ricorrente l’illecito permanente costituito dallo spossessamento del privato viene a cessare, tra l’altro, con la rinuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente: cessata, per effetto di tale richiesta (qui avanzata dal de cuius) la permanenza dell’illecito, la prescrizione della pretesa risarcitoria riferita al tantundem del bene ha iniziato a decorrere (Cass. n. 4476 del 2015; n. 20231 del 2016; n. 6242 del 2018 in cui anche in riferimento ad un error in procedendo, che abilita questa Corte all’esame diretto degli atti, è pur sempre, a monte, necessaria la proposizione di un motivo, formulato, beninteso, in seno al ricorso, che sia rispettoso del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., e che sia dunque ammissibile. Va aggiunto, per completezza che dalle difese dell’ATER si apprende che la domanda per indennizzo era stata proposta, solo, in sede di citazione in riassunzione ex art. 303 c.p.c. (di cui non è precisata la data), del processo interrotto in appello, mentre il Comune sottolinea trattarsi di domanda nuova, laddove per la configurazione del vizio dedotto è necessario anzitutto che il giudice d’appello abbia l’obbligo di pronunciare, obbligo che sorge in costanza di una censura che sia ammissibile e tempestivamente formulata.

23. Con il quinto motivo, si censura la mancata compensazione delle spese del giudizio d’appello. Il motivo è inammissibile. Se della conferma della statuizione di compensazione di quelle di primo grado la ricorrente non ha motivo di dolersi, va rilevato che in riferimento all’originario testo dell’art. 92 c.p.c., qui applicabile, ratione temporis (che neppure richiedeva per disporre la compensazione l’esplicazione dei giusti motivi, introdotta con la L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) per i procedimenti instaurati successivamente), il sindacato della Corte di cassazione sul regolamento delle spese è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale esse non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte (tale è la regolamentazione globale motivazione), ed al contempo, per effetto del combinato disposto dell’art. 2943 c.c., comma 1 e art. 2945 c.c., comma 2 è rimasta interrotta in modo permanente, in tesi, “fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. Ma, non essendo state emesse sentenze di sorta nell’ambito del primo giudizio (cfr. Cass. n. 20308 del 2018 cit.) che si è invece, estinto, la fattispecie resta disciplinata, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, dall’art. 2945 c.c., comma 3, secondo cui vale in tal caso il solo effetto interruttivo iniziale, dal quale ha ripreso a decorrere un nuovo periodo la prescrizione.

21. Resta da aggiungere che il vizio motivazionale non è più deducibile dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) conv. con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, che in ogni caso la censura sarebbe stata inammissibile, anche, in riferimento alla disciplina previgente, perchè relativa a questioni di diritto, che ancora i provvedimenti istruttori di ammissione di CTU non possono pregiudicare la decisione di merito; che, infine, alla stregua delle considerazioni esposte al precedente p. 18, non risulta omesso l’esame di alcun fatto che sia decisivo.

22. La sub-censura dedotta col quarto motivo, in riferimento all’omesso esame della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, che va, a questo punto, esaminata, è inammissibile per la sua genericità. La sentenza non tratta della questione e la ricorrente, che pur sostiene di averla proposta sin dal primo grado, non riporta i relativi passaggi degli atti con cui tale domanda sarebbe stata formulata. Il vizio è esiziale, tenuto conto del principio secondo delle spese di lite), tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, potere il cui esercizio da parte del giudice del merito non è censurabile in sede di legittimità (Cass. SU n. 14989 del 2005).

24. La corte ravvisa giusti motivi, in considerazione dell’esito globale della lite per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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