Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34526 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22535-2015 proposto da:

B.E., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso “la sentenza n. 535/2015 della CCMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. GRAZIA CORRADINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con il presente ricorso per cassazione proposto con atto notificato in data 2.9.2015, affidato a tre motivi, B.E. ha impugnato la sentenza n. 535/10/2015, depositata in data 2.2.2015, non notificata, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva confermato la sentenza n. 169/2/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da B.E. contro l’avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP ed IVA emesso dalla Agenzia delle Entrate per l’anno di imposta 2005.

La Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con atto depositato anteriormente all’adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, allegando altresì la domanda di definizione della lite depositata davanti alla Agenzia delle Entrate in data 28.9.2017;

Che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata;

– Che la Agenzia delle Entrate ha comunicato che era cessata la materia del contendere chiedendo la estinzione del giudizio.

Che sussistono pertanto le condizioni di cessazione della materia del contendere, con conseguente pronuncia di estinzione del processo, con compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE; dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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