Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34524 del 16/11/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 16/11/2021), n.34524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23093-2019 proposto da:

B.C., BO.MI., I.G., IMPRESA I.

FERRAMENTA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO D’ENZA 16/D, presso

lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA GRISTINA, rappresentati e

difesi dagli avvocati BRUNO BRUNETTI e MASSIMO OLIVETTI;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI ANCONA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI

15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIA DOMIZIO;

– controricorrente –

contro

CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

MASTRANGELI, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA MUSSONI;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI SENIGALLIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO LUBRANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

LAURA AMARANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2019 del GIUDICE DI PACE di SENIGALLIA,

depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.C., Bo.Mi., I.G. e la I. ferramenta s.n.c. hanno convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di Senigallia, la Provincia di Ancona, il Comune di Senigallia e il Consorzio Artigiani Romagnolo società cooperativa, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti al pagamento superiore al dovuto a titolo di TARI.

Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace, con sentenza del 3 aprile 2019, ha ritenuto fondata l’eccezione suindicata ed ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia spettante alla giurisdizione del giudice tributario, ed ha condannato le parti attrici al pagamento delle spese di lite.

2. Contro la sentenza del Giudice di pace di Senigallia propongono ricorso B.C., Bo.Mi., I.G. e la I. ferramenta s.n.c. con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resistono la Provincia di Ancona, il Comune di Senigallia e il Consorzio Artigiani Romagnolo con tre separati controricorsi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la Provincia di Ancona ha depositato memoria.

Gli avvocati difensori dei ricorrenti hanno fatto pervenire a questa Corte atto di rinuncia al mandato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), erroneità della decisione per avere il giudicante ritenuto sussistente il proprio difetto di giurisdizione. Sostengono i ricorrenti, al riguardo, che la loro domanda non aveva ad oggetto contestazioni sull’entità della TARI, quanto, piuttosto, il risarcimento del danno da loro sofferto per avere il Comune di Senigallia illegittimamente consentito il conferimento in discarica di un quantitativo di materiali superiore rispetto agli anni precedenti, con conseguente aumento indebito del tributo.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152).

Consegue da tale orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio presta convinta adesione, che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello, consentito in considerazione dell’esito del giudizio di primo grado.

La natura, esclusivamente in rito, della presente decisione esime questa Sezione dall’obbligo di rimettere l’esame del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, come normalmente dovrebbe avvenire per i ricorsi in materia di giurisdizione (art. 374 c.p.c., comma 1). E poiché c’e’ già stata una pronuncia di primo grado, benché limitata al solo difetto di giurisdizione, il presente ricorso non può neppure essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione (Sezioni Unite, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14435).

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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