Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34521 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13475-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TECNOIMPIANTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

PELLEGRINO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FARACHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2011 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata 14/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. GRAZIA CORRADINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con avviso di accertamento, emesso sulla base di un processo verbale di contestazione per l’anno di imposta 2004, che aveva riscontrato la deduzioni di costi non di competenza, non inerenti e non documentati, oltre che, in parte, inesistenti, la Agenzia delle Entrate rettificò, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, il reddito imponibile dichiarato dalla Srl Tecnoimpianti, da Euro 114.308,00 ad Euro 330.996,00 ai fini IRES ed in conseguenza il reddito ai fini IRAP e l’IVA dichiarata, ritenendo inesistenti le operazioni documentate con fatture emesse dalla SrI Sintesi Costruzioni per lavori in subappalto da cui erano scaturiti costi per Euro 127.337,58, poichè la società Sintesi, costituita il 30.4.2004, non era esistente nella sede dichiarata, non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi ed era risultata completamente carente di organizzazione aziendale nel corso di una verifica effettuata da parte di funzionari della Agenzia delle Entrate, e, per il resto, non di competenza, non inerenti o non documentati e quindi indeducibili i costi dichiarati per fatture emesse da alcune ditte fornitrici, costi per carburanti, assicurazioni, ricambi, ammortamento e manutenzione delle autovetture, costi di assistenza tecnica industriale, per viaggi e trasferte e per interessi passivi su altri debiti.

Investita dal ricorso proposto contro l’accertamento della Srl Tecnoimpianti, che aveva contestato specificamente i singoli recuperi anche con riguardo ai costi ritenuti non inerenti, non documentati e non di competenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 52/11/2009, accolse il ricorso ed annullò integralmente l’accertamento impugnato poichè motivato attraverso una recezione acritica degli elementi forniti dai verificatori nel processo verbale di constatazione, peraltro contraddetto, quanto ai presupposti di fatto, dalle affermazioni di parte ricorrente.

La Agenzia delle Entrate propose appello con cui lamentò che la motivazione della sentenza di primo grado, peraltro inconsistente e contraddittoria, aveva preso in esame solo i costi derivanti dalle fatture della SrI Sintesi per Euro 127.337,58, trascurando completamente gli altri rilievi illustrati da pagina 10 a pagina 23 dell’atto di appello e che, anche quanto alle fatture della società Sintesi, la sentenza di primo grado non aveva preso in considerazione la eccezione di tardività della produzione della documentazione suppletiva presentata dalla contribuente solo nel giudizio, in presenza della preclusione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, ed il rilievo della inesistenza delle fatture mese dalla società Sintesi che, a seguito di controllo incrociato, era risultata inesistente all’indirizzo indicato e completamente inadempienti agli obblighi dichiarativi e di versamento (l’appello è “trascritto con virgolettato”, per la parte che interessa, a pagine 3 e 4, del ricorso per cassazione).

L’appello fu respinto con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 65/9/2011, depositata in data 14 aprile 2011. La CTR rilevò che la documentazione prodotta nel contraddittorio al team di controllo dell’Ufficio era rispettosa del disposto normativo di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, e che d’altronde l’Ufficio non aveva contestato alcuna irregolarità contabile nei confronti della società Tecnoimpianti, nè aveva dedotto alcun elemento sintomatico di anomalie evasive. La pretesa inesistenza delle operazioni nel rapporto con la società Sintesi doveva essere comunque provata dalla Amministrazione Finanziaria, anche tramite ulteriori accertamenti, compresi quelli bancari dimostrativi del fatto che i pagamenti effettuati dalla Società Tecnoimpianti non si riferivano alle operazioni dalla stessa indicate, non essendo sufficiente la mera asserzione dell’Ufficio che la prova contraria da parte della contribuente non poteva “essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che, pertanto costituiscono un mero elemento indiziario”.

Contro la sentenza di appello, non notificata, ha presentato ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con atto spedito il 29 maggio 2012 e ricevuto il 5 giugno successivo, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente e succitate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 118 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per avere la Commissione Tributaria Regionale, nonostante la specifica censura proposta in sede di appello, che aveva dedicato ben quattordici pagine (da pag. 10 a pag. 23) per ribadire la fondatezza dei singoli recuperi di imposta aventi ad oggetto costi non inerenti alla produzione del reddito o non documentati, omesso di pronunciarsi sulle ragioni per le quali l’accertamento era stato annullato “anche” con riguardo al recupero degli “altri” costi, diversi da quelli relativi al preteso rapporto contrattuale fra la società Tecnoimpianti e la società Sintesi Costruzioni; con conseguente nullità “in parte qua” della sentenza impugnata per inadempimento del dovere decisorio da parte del giudice.

2.Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 39, comma 1, lett. d), nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 21, comma 7 e art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.

2.1. All’uopo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata aveva violato le regole sull’onere della prova ed era incorsa, altresì, nel vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio laddove aveva, in primo luogo, fondato la illegittimità del recupero avente ad oggetto i costi relativi al preteso rapporto fra la contribuente e la società Sintesi Costruzioni, pari ad Euro 127.337,58, sul rilievo che la Agenzia delle Entrate si sarebbe limitata a sostenere che la prova contraria non poteva essere basata sulla sola esibizione dei mezzi di pagamento, mentre invece l’Ufficio avrebbe dovuto svolgere altri accertamenti, anche bancari, per fornire la prova della inesistenza delle operazioni e che i pagamenti effettuati dalla Srl Tecnoimpinanti non si riferivano alle operazioni dalla stessa indicate, benchè l’onere, spettante all’Ufficio, di fornire la prova che la operazione non era mai stata posta in essere, sulla base della interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, potesse essere assolto in via indiziaria con riguardo agli elementi indicati nell’accertamento e ribaditi dall’Ufficio nel primo grado e con l’atto di appello; ed, in secondo luogo, laddove non aveva preso in esame il fatto decisivo che la società Sintesi non solo mancava di qualsiasi organizzazione aziendale, bensì era proprio inesistente e non aveva mai presentato nè la dichiarazione dei redditi, nè quella dei redditi corrisposti a terzi: fatto su cui la sentenza impugnata non aveva speso una sola parola, limitandosi a sostenere in modo apodittico e contraddittorio che le fatture erano puntuali in quanto dai rapportini giornalieri prodotti dalla contribuente si evinceva la descrizione delle operazioni eseguite, pur trattandosi di documentazione prodotta solo nel giudizio.

3. I motivi sono entrambi fondati.

4. Quanto al primo motivo, in primo luogo occorre osservare che la ricorrente ha dedotto correttamente il vizio di omessa pronuncia poichè la statuizione del giudice di merito il quale non esamini e non decida una questione oggetto di specifica doglianza è impugnabile per cassazione solo attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in riferimento alla violazione dell’art. 112 del codice cit., appunto, dalla ricorrente (v. per tutte, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017 Rv. 643679 – 01). Ciò in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello con il quale la Agenzia delle Entrate aveva lamentato che già il primo giudice aveva omesso di decidere sulla correttezza o meno dei recuperi di costi non inerenti o non documentati, diversi da quelli collegati alle operazioni intercorse con la società Sintesi Costruzioni, ritenute invece completamente inesistenti dall’Ufficio ed aveva quindi chiesto che il giudice di appello pronunciasse sul punto, senza peraltro ottenere risposta neppure in appello.

4.1. Risulta dalla parte espositiva della sentenza impugnata (pag. 1 e pag. 2) che l’avviso di accertamento aveva riguardato, oltre alle operazioni di subappalto, ritenute inesistenti dall’Ufficio, con la società Sintesi Costruzioni che aveva emesso fatture per l’importo di Euro 127.337,58, diversi “altri” recuperi di costi ritenuti dallo stesso Ufficio non documentati, non di competenza o non inerenti e quindi indeducibili, relativi ai costi dichiarati per fatture emesse dalla 2 P Costruzioni Srl “per appalto fabbricato di (OMISSIS)” e dalla Srl Costruzioni 2000 “per noleggio di attrezzature”, stante la mancanza di documentazione giustificativa, ai costi per carburanti, assicurazioni, ricambi, ammortamento e manutenzione delle autovetture nel regime di deducibilità parziale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 164, ritenuti non inerenti ed ai costi per assistenza tecnica industriale, per viaggi e trasferte e per interessi passivi su altri debiti per i quali l’Ufficio aveva rilevato che non esistevano gli elementi necessari atti ad individuare la qualità e la quantità delle prestazioni (v. contenuto dell’accertamento trascritto nel ricorso originario presentato alla Commissione Tributaria Provinciale dalla società Tecnoimpianti, a sua volta trascritto nel controricorso di tale società nel presente giudizio, da pagina 2 a pagina 9).

4.2. La contribuente aveva contestato tutti i recuperi, che avevano portato il reddito imponibile da Euro 114.308,00 ad Euro 330.996,00 e che sono stati dettagliatamente descritti e trascritti anche dalla contribuente nelle controdeduzioni nel presente giudizio da pagina 3 a pagina 8, però il primo giudice non li aveva esaminati, limitandosi ad annullare integralmente l’accertamento impugnato poichè motivato attraverso una recezione acritica degli elementi forniti dai verificatori nel processo verbale di constatazione e contraddetto, quanto ai presupposti di fatto, dalle affermazioni di parte ricorrente. Ciò aveva determinato uno specifico motivo di appello da parte della Agenzia che aveva riproposto la questione della correttezza dei singoli recuperi, sui quali peraltro neppure il giudice di appello si è pronunciato poichè si è limitato, con riguardo alle pretese operazioni inesistenti relative ai rapporti con la società Sintesi, a sostenere la correttezza delle fatture come integrate dai “rapportini giornalieri” e la mancanza di prova della inesistenza delle operazioni che avrebbe dovuto fornire l’Ufficio, senza prendere in alcun modo in esame, neppure per relationem, le spese ritenute non inerenti, non di competenza e non documentate, “diverse” da quelle relative ai rapporti con la società Sintesi, su cui non vi è traccia nella motivazione della sentenza di appello.

4.3. La contribuente oppone con le controdeduzioni che il motivo sarebbe privo di autosufficienza per non avere la Agenzia indicato nel ricorso tutti gli elementi di fatto necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, non essendo all’uopo sufficiente il rimando alle pagine da 10 a 23 dell’atto di appello, ma la deduzione non è condivisibile considerato che la stessa sentenza impugnata ha indicato nella parte espositiva gli “altri” recuperi su cui poi ha omesso di pronunciare, che i recuperi “diversi” sono stati indicati dettagliatamente anche dalla contribuente nel controricorso e che nel ricorso per cassazione la Agenzia ha trascritto, a pagine 3 e 4, la parte dell’appello in cui aveva contestato la pronuncia di primo grado ed ha indicato le precise pagine (da 10 a 23) dell’atto di appello con cui aveva riproposto la correttezza degli “altri” recuperi, per i quali si doleva della omessa pronuncia, indicando altresì (pag. 13 dell’atto di appello) la produzione, in allegato al ricorso per cassazione, degli atti della Agenzia relativi ai precedenti gradi del giudizio, compreso l’accertamento.

4.4. Non è condivisibile neppure la generica deduzione della contribuente (pag. 17 del controricorso) per cui “l’esame della sentenza consente di rinvenirvi le ragioni del rigetto delle doglianze della Agenzia delle Entrate, attraverso la illustrazione degli argomenti di fondo ed assorbenti, confermativi dei presupposti, valevoli per tutti i rilievi”, poichè si tratta di una mera formula di stile, mancando nella sentenza impugnata persino la indicazione del motivo di appello dell’Ufficio relativo alla omessa pronuncia sugli “altri” rilievi da parte del giudice di primo grado e comunque un qualsiasi argomento o anche un semplice accenno agli “altri” rilievi, menzionati solo nella prima parte espositiva della sentenza con cui è stato indicato il contenuto dell’avviso di accertamento, ma poi completamente ignorati nella parte motivazionale.

4.5. Si deve quindi ritenere che il primo motivo di ricorso sia autosufficiente ed altresì fondato posto che la sentenza impugnata non ha pronunciato su tutta una serie di recuperi operati con l’avviso di accertamento e riproposti con l’atto di appello, sui quali non vi è stata alcuna pronuncia neppure da parte del giudice di appello, il che integra il vizio della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, correttamente dedotto dalla Agenzia delle Entrate.

5. Quanto al secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce i vizi di violazione di legge e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, che peraltro non costituiscono un motivo “misto” in quanto, pur se contenuti nello stesso capitolo dal punto di vista grafico, indicano precisi ed autonomi presupposti a sostegno di ciascuno di essi, il che consente di escludere che sussista la ipotesi di inammissibilità dei cd. misti (o “compositi”) caratterizzati da censure tra loro incompatibili, tanto in astratto quanto nella loro concreta articolazione, in quanto inscindibili tanto da non poterne discernere i differenti profili e le relative critiche (sui limiti di ammissibilità del motivo c.d. “misto” o “composito”, si vedano, ex plurimis: Cass. Sez. U., 06/05/2015, n. 9100, Rv. 635452-01; Cass. sez. 6-3, 17/03/2017, n. 7009, Rv. 643681-01).

5.1. Sotto il primo profilo della violazione di legge ed in particolare della normativa che disciplina l’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), basato sulle presunzioni e della regola dell’onere della prova nel giudizio, la ricorrente deduce la violazione della regola astratta relativa alla divisione dell’onere della prova in materia di operazioni inesistenti, derivante dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e sostiene che la regola comporta che la Agenzia debba provare, anche tramite semplici presunzioni, la inesistenza della operazione, spettando poi al contribuente offrire la prova contraria, mentre nella specie la sentenza impugnata non si sarebbe attenuta a tale regola, avendo attribuito all’Ufficio l’onere di provare non solo e non tanto la inesistenza delle operazioni, bensì che i fondi erogati sarebbero stati riferibili, addirittura, ad un diverso rapporto, il che non risponde ai criteri per cui la fattura ed il pagamento sono i mezzi normalmente utilizzati per porre in essere le operazioni inesistenti, cosicchè ad essi non può essere collegata alcuna prova decisiva.

5.2. Appare in primo luogo, anche in tal caso, corretta la deduzione del vizio per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3., poichè, in tema di ricorso per cassazione, tale vizio consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (v., per tutte, Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24054 del 12/10/2017 Rv. 646811 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16698 del 16/07/2010 Rv. 614588 – 01), come avvenuto nella specie, considerato che il motivo di ricorso pone proprio una questione di erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta, relativa ad una operazione ritenuta inesistente dall’Ufficio ai fini fiscali e della interpretazione della regola che ne disciplina la prova, ancor prima ed indipendentemente dalla ricostruzione della fattispecie concreta che spetta esclusivamente al giudice di merito e su cui comunque la Agenzia ricorrente si è soffermata solo ai fini della ricognizione dei fatti della causa strumentali rispetto alle doglianze relative alla erroneità dei principi giuridici applicati dalla sentenza impugnata, in assenza, quindi, della mediazione derivante dalla valutazione delle risultanze di causa.

5.3. Il vizio di violazione di legge è stato correttamente posto dalla Agenzia ricorrente anche con riguardo alla violazione dell’art. 2697 c.c., che si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v., da ultimo, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018 Rv. 649038 – 01), poichè, trattandosi della prova della inesistenza oggettiva della operazione, l’onere di dimostrare la inesistenza della operazione spettava certamente all’Ufficio, come dallo stesso riconosciuto nella premessa del secondo motivo di appello, però alla stregua dei criteri indicati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), propri dell’accertamento adottato nel caso in esame, che sono quelli presuntivi, di fronte ai quali incombeva al contribuente, proprio ex ad. 2697 c.c., offrire la prova contraria.. Ed alla luce di tali principi il giudice di merito ha nella sostanza operato una inversione di tale onere laddove ha ritenuto che spettasse all’Ufficio provare addirittura la esistenza di una causa alternativa che giustificasse i pagamenti, all’uopo svolgendo ulteriori accertamenti compresi quelli bancari, nell’ambito, quindi, di una sorta di prova vincolata di cui non vi è traccia nella normativa in esame.

5.4. E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, al quale si ritiene di dare continuità in questa sede, per cui, in tema di IVA, ma anche di imposte sui redditi, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (v., da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018 Rv. 649610 – 01; Sez. 5 Ordinanza n. 27554 del 30/10/2018 Rv. 651216 – 01). E’ stato altresì chiarito che l’onere della Amministrazione Finanziaria di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere è assolto con la indicazione dei relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18118 del 14/09/2016 Rv. 641109 – 01) che il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente (v. Sez. 5, Sentenza n. 17977 del 24/07/2013 Rv. 628292 – 01); dal che risulta evidente l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, laddove ha confutato il corretto assunto dell’Ufficio per cui “la prova contraria da parte della Tecnoimpianti non può essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che pertanto rappresentano un mero elemento indiziario” ed ha ritenuto, per converso, che la prova della inesistenza della operazione dovesse essere data dall’Ufficio “anche tramite ulteriori accertamenti, ivi compresi quelli bancari” onde dimostrare “che i pagamenti effettuati dalla Tecnoimpianti srl non si riferivano alle operazioni dalla stesse indicate”, così facendo applicazione di principi giuridici che si pongono in aperto contrasto con quelli elaborati in sede giurisprudenziale che ritengono che la prova delle operazioni inesistenti possa essere offerta con qualsiasi presunzione liberamente valutabile dal giudice e che, per converso, la prova contraria non può consistere nella fattura formalmente in regola o nei mezzi di pagamento adoperati, poichè essi costituiscono il mezzo ordinario per fare apparire effettiva la operazione inesistente.

5.5. Sul punto non si tratta, come sostiene la contribuente nelle proprie controdeduzioni, di un erroneo apprezzamento delle acquisizioni istruttorie che integrerebbe un vizio sindacabile in sede di legittimità soltanto come vizio della motivazione nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, bensì proprio, come correttamente rilevato dalla Agenzia delle Entrate, di violazione dell’art. 2697 c.c., sotto il profilo della erronea affermazione per cui, da un lato, la allegazione della contribuente avrebbe dovuto essere superata dall’Ufficio con una prova vincolata, e, da altro lato, l’uso di normali mezzi di pagamento avrebbe un valore di prova, sostanzialmente invincibile, ai fini della esistenza della operazione.

5.6. Sussiste poi anche il vizio di motivazione, dedotto nella specie, ratione temporis, essendo stata la sentenza di appello pubblicata in data 14 aprile 2011, sulla base della formulazione previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella stesura della norma antecedente alla modifica introdotta con D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 143 del 2012, poichè la sentenza impugnata non si è confrontata in alcun modo con il fatto storico dedotto dall’Ufficio e riportato anche nella parte espositiva della sentenza impugnata a pag. 4 (ma di cui non ha poi tenuto alcun conto ai fini della decisione), per cui la società Sintesi, costituita formalmente nel corso del 2004, era risultata inesistente nella sede dichiarata, era risultata priva di qualsiasi organizzazione e non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, il che era un fatto rilevante e decisivo per il giudizio ai fini della prova della circostanza che la società emittente era una società “fantasma” e quindi della qualificazione come inesistente della operazione, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.

6. Ai principi di diritto sopra indicati, discendenti anche da una giurisprudenza consolidata di questa Corte, non si è attenuta la sentenza impugnata, che deve essere quindi cassata, con rinvio della causa per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Puglia, che dovrà pronunciare sul motivo riguardante la omessa pronuncia sulla detraibilità dei costi “diversi” da quelli relativi al rapporto con la Srl Sintesi Costruzioni, nonchè sulla esistenza o meno dei costi relativi al rapporto con la società Sintesi sulla base dei principi di diritto sopra indicati, facendo altresì corretta applicazione della regola dell’onere di distribuzione della prova in tema di deducibilità dei costi derivanti da operazioni ritenute inesistenti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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