Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3452 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3452 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 28506-2016 proposto da:
PALOMBI PATRIZIA, COCO DOMENICO, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIADA
GERVASI;

– ricorrenti contro
FALLIMENTO COCO INTERNATIONAL AGRO DI COCO
DOMENICO E C SNC, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE FIERAMONTI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2018

avverso la sentenza n. 6600/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 05/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di tre
motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 5
novembre 2016, la quale ha respinto l’impugnazione avverso la
pronuncia di primo grado di accoglimento dell’azione di cui all’art. 64
legge fall.;
– che resiste l’intimata con controricorso;
– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la
trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
– che i ricorrenti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO
– che il primo motivo — il quale deduce la nullità o inesistenza della
notifica a mezzo PEC della sentenza d’appello — è inammissibile, posto
che difetta di specificità: ed invero, costituisce principio costante che
«L ‘esercizio de/potere di diretto esame degli atti del giudizio di mento, riconosciuto
al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone
che la parte, nel rispetto de/principio di autosu scierka, riporti, nel ricorso stesso,
gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non
genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla corte di effettuare, sena
compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi delliter
processuale» (e multis, Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; Cass. 10
novembre 2011, n. 23420);
– che, invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del
giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia
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RILEVATO

denunciato un errore processuale, presuppone comunque
l’ammissibilità del motivo di censura, cosicché è necessario il rispetto
del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione,
onde il giudice di legittimità deve poter effettuare, senza compiere
generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal corretto

nei loro esatti termini, e non genericamente ovvero per riassunto del
loro contenuto, i passi rilevanti;
– che, al contrario, parte ricorrente si limita a dolersi della
genericità del messaggio contenuto nella notificazione della decisione
impugnata, impedendo di valutare così il vizio;
– che il secondo motivo — il quale deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 102 c.p.c., per non essere stato il contraddittorio
integrato con i figli — è manifestamente infondato, avendo la sentenza
impugnata correttamente applicato il principio secondo cui «La
costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione
sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il
soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni
stessi, né implica l’insorgere di una posione di diritto soggettivo in favore dei
singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di
dzisponibilità; ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano
litisconsorti necessari nel giudkio promosso dal creditore per sentire dichiarare
l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua
proprietà in fondo patrimoniale» (Cass. 15 maggio 2014, n. 10641; così pure
Cass. 6 aprile 2017, n. 8905; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21099);

che il principio va ribadito, tanto più, con riguardo ai figli

maggiorenni;
– che il terzo motivo — il quale si duole della violazione e falsa
applicazione dell’art. 64 legge fall. e dell’errata interpretazione del
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svolgersi dell’iter processuale, e che nel ricorso stesso siano riportati,

precedente di questa Corte (di cui a Cass. 21494 del 2011), perché nella
specie i coniugi avevano adempiuto a dovere morale su istruzione dei
nonni, né erano a conoscenza dello stato di crisi della loro attività
aziendale, mentre la menzionata decisione è stata fraintesa dalla corte
territoriale — è in parte inammissibile, laddove lamenta l’erronea

dall’altro, manifestamente infondato, posto che la corte territoriale ha
chiarito come sia mancata la prova di qualsiasi situazione qualificabile
come “adempimento di un dovere morale”, ai sensi dell’art. 64 legge fall.,
correttamente inoltre applicando la disposizione, la quale non ha nella
sua fattispecie un elemento soggettivo, che debba esistere al momento
della costituzione del fondo;
– che le spese seguono la soccombenza e deve provvedersi alla
dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
100,00, ed agli accessori di legge.
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-

quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte de 4 ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre
2017.
Il Presidente

(Rosa Maria Di Virgilio)
k

Ric. 2016 n. 28506 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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interpretazione di una sentenza della S.C., che non è fonte di diritto, e,

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