Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3452 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta Maria C. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19678-2015 proposto da:

LA NUOVA BEVANDA SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Nonchè da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI

S.SPIRIT0,42, presso lo studio dell’avvocato SRL GNOSIS FORENSE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

LA NUOVA BEVANDA SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2223/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. VISONA’ STEFANO che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale accoglimento del ricorso

incidentale avverso la sentenza 2223/39/15 della CTR di Napoli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Nuova Bevanda s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2223/39/2015, depositata il 4.03.2015 dalla Commissione tributaria regionale della Campania che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva annullato per vizi di notifica la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa da Equitalia sud s.p.a. nei confronti della contribuente, riconoscendo invece la regolare notificazione della cartella n. (OMISSIS).

Ha rappresentato che a seguito del promovimento di un procedimento esecutivo immobiliare fondato su cartelle mai notificate, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Napoli avverso quegli atti prodromici. Il giudizio dinanzi al giudice di primo grado era stato definito con il rigetto del ricorso. La società aveva impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte aveva parzialmente accolto l’appello. Il giudice regionale aveva rilevato l’irregolarità della notifica di una cartella per mancato adempimento degli obblighi prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1 (ipotesi di mancata consegna della cartella al destinatario); al contrario aveva ritenuto regolare la notifica della seconda cartella, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

La società ha censurato la sentenza con quattro motivi:

con il primo per violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 1 e s.s., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inesistenza della notifica della cartella erariale, conseguente al mancato deposito della stessa;

con il secondo per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla inesistenza della notifica della cartella di pagamento, conseguente al mancato deposito della stessa;

con il terzo per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè degli artt. 137,138,140,143,145 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’irregolare notifica anche della seconda cartella, ritenuta invece corretta per il giudice d’appello;

con il quarto per l’inesistenza o nullità della cartella per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, per vizi dell’avviso di accertamento ricadenti sulla cartella di pagamento.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale statuizione.

Si è costituita Equitalia sud, che ha contestato i motivi di ricorso di cui ha chiesto il rigetto. Con ricorso incidentale ha a sua volta impugnato la sentenza per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 2700 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto nulla la notifica della cartella n. (OMISSIS). Ha dunque chiesto la cassazione della decisione limitatamente alla suddetta statuizione.

Nell’adunanza camerale del 5 novembre 2020 la causa è stata trattata e decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza per omessa decisione sulla eccepita inesistenza della notifica della cartella n. (OMISSIS). La difesa della contribuente afferma che nonostante sin dai primi atti difensivi fosse stato evidenziato che la notifica della cartella era nulla perchè l’agente della riscossione aveva prodotto solo le relate di notifica della cartella eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per temporanea irreperibilità del destinatario-, ma mai la cartella medesima, il giudice regionale non si è pronunciato sul punto. A tal fine evoca la giurisprudenza secondo cui l’avviso di ricevimento della raccomandata fa fede delle operazioni attestate e non dell’integrità dell’atto contenuto nel plico notificato. Lamenta inoltre che la mancata produzione della cartella abbia impedito il controllo della stessa, e dunque la sua correttezza, completezza e regolare calcolo del dovuto, anche in riferimento agli interessi.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Va preliminarmente chiarito che il ricorso della società è stato introdotto in occasione di una procedura esecutiva già iniziata, sull’assunto della mancata notifica delle due cartelle di pagamento poste a fondamento dell’esecuzione stessa. Ciò implica che la notifica, se avvenuta, va temporalmente collocata ben oltre i termini entro cui è consentito impugnare la cartella (60 gg), sicchè qualunque irregolarità dell’atto notificato non sarebbe più contestabile. Per altro verso il ricorso non contiene alcuna contestazione sul contenuto e integrità dell’atto notificato, nè, più in generale, con il ricorso si è voluto contestare il contenuto della busta medesima, costituendo d’altronde questa ipotesi una contraddizione logica rispetto alla affermazione principale, ragione stessa dell’opposizione nella procedura esecutiva, secondo cui di quelle cartelle mai la società ha avuto conoscenza a causa della loro mancata notifica.

Ciò chiarito, a fronte della denuncia di omessa pronuncia su una domanda, questa Corte ha affermato che il suddetto vizio, configurabile qualora il giudice d’appello manchi completamente l’esame di una censura mossa al provvedimento del giudice di primo grado, non ricorre nel caso in cui la decisione sia fondata su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda apparentemente non esaminata (Cass., 25/09/2012, n. 16254; 14/01/2015, n. 452; 3/02/2020, n. 2334). La circostanza che la commissione regionale si sia soffermata sulla ritualità delle notifiche delle due cartelle, riconoscendone la regolarità solo per una, esprime l’implicito rigetto, tra le ragioni allegate dalla ricorrente a supporto della denunciata nullità delle notifiche, della necessità di produzione delle cartelle.

Peraltro la questione sollevata dalla società, la nullità della notifica della cartella erariale perchè l’agente della riscossione non avrebbe prodotto in giudizio la cartella medesima, è del tutto infondata per cui, ancorchè volesse ravvisarsi una omessa pronuncia, mancherebbero i presupposti per la cassazione della sentenza. A tal fine questa Corte ha affermato che alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto (cfr Cass., 1/02/2010, n. 2313; 28/06/2017, n. 16171; 19/04/2018, n. 9693). Ebbene, in tema di notifica della cartella esattoriale, si è affermato che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass., 30/09/2011, n. 20027; 7/05/2015, n. 9246; 26/11/2019, n. 30787).

La giurisprudenza citata dalla difesa della ricorrente (Cass., 30/07/2013, n. 18252) afferisce invece alla diversa ipotesi in cui il destinatario abbia contestato il contenuto della busta, ciò che esula del tutto dal caso di specie, e comunque esprime una interpretazione minoritaria anche per quella specifica ipotesi (vedi contra, Cass., 22/10/2013, n. 23920; 18/03/2016, n. 5397; 22/06/2018, n. 16528, tutte pronunce secondo le quali in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova).

Il motivo va dunque rigettato.

Le ragioni da ultimo espresse in ordine alla infondatezza della censura del ricorrente valgono a rigettare il secondo motivo, con il quale ci si duole della medesima questione sotto il profilo del vizio motivazionale, per l’ipotesi evidentemente che l’omesso esame della eccepita mancata produzione della cartella debba collocarsi nell’alveo della rubrica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione vigente, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Con il terzo motivo la società lamenta l’erroneità della decisione del giudice regionale, sotto il profilo dell’errore di diritto, perchè, ritenendo completa e corretta la notificazione della cartella n. (OMISSIS), non avrebbe fatto corretta applicazione della disciplina sulle notifiche delle cartelle di pagamento, che al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60 stabilisce un ordine di luoghi in cui la notificazione va eseguita, in assenza dei quali è possibile ricorrere all’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c.; e non avrebbe tenuto conto che per le persone giuridiche in caso di esecuzione della notifica presso la sede sociale è necessario procedere nei confronti del legale rappresentante. Nel caso specifico sarebbe mancato il procedimento notificatorio presso il legale rappresentante.

Il motivo è inammissibile perchè dagli atti, e in particolare dalle difese articolate in sede d’appello e riprodotte nel ricorso, non si evince in quale passaggio dell’atto la questione fosse stata sollevata dinanzi alla Commissione tributaria regionale. Difetta inoltre di autosufficienza, per non trovare riscontro, nel ricorso, il domicilio dell’allora legale rappresentante della società. Trattasi in ogni caso di motivo anche infondato, atteso che dal controricorso dell’agente della riscossione il procedimento di notificazione della suddetta cartella fu eseguito con correttezza, procedendosi anche al tentativo di notificazione presso la legale rappresentante, P.A., nel domicilio all’epoca risultante presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Giugliano in Campania.

Inammissibile infine è il quarto motivo, con cui si lamentano ipotetici vizi dell’avviso di accertamento, ridondanti sulla validità della cartella di pagamento. Trattasi infatti di motivo del tutto generico e viziato per l’assoluta novità delle questioni sottoposte a questa Corte.

In conclusione il ricorso principale della società va rigettato.

Esaminando ora il ricorso incidentale dell’agente della riscossione, limitatamente alla parte della decisione in cui è risultato soccombente, esso è fondato e trova conseguenziale accoglimento.

La decisione della Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso introduttivo della società, riconoscendo vizi di notificazione della cartella n. (OMISSIS), annullandola. Nello specifico il giudice d’appello ha rilevato che la notificazione era stata eseguita tramite servizio postale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Ha tuttavia ritenuto che parimenti alle modalità di notificazione trovava applicazione la prescrizione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis), e in particolare che, nell’ipotesi di mancata consegna della cartella al legale rappresentante di una persona giuridica, il consegnatario ricevente “deve sottoscrivere una ricevuta dell’atto ricevuto”, al fine dell’acquisizione della prova dell’effettivo recapito del plico all’azienda. Il mancato adempimento della prescrizione, secondo il ragionamento seguito dal giudice regionale, inibisce il perfezionamento della notificazione, con conseguente nullità del procedimento notificatorio, che travolge la cartella.

Il ricorrente incidentale si duole della decisione sostenendo di contro che per le notificazioni delle cartelle di pagamento, eseguite con raccomandata a cura del servizio postale, si applicano le regole dettate dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, senza alcun’altra incombenza.

Il ricorso incidentale è fondato.

Va ribadito il principio secondo cui la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (ex multis, Cass., 27/05/2011, n. 11708; 19/03/2014, n. 6395; 6/03/2015, n. 4567; 17/10/2016, n. 20918; 17/01/2020, n. 946). D’altronde la notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale, per cui l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., comma 2, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna (cfr. Cass., 8/11/2013, n. 25138; 19/08/2013, n. 17373). Va peraltro evidenziato, quale principio applicabile anche all’ipotesi della notificazione curata direttamente dal concessionario citato D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, che nella notificazione a mezzo del servizio postale l’avviso di ricevimento riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 1, gode della medesima fede privilegiata della relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza (Cass., 1/08/2013, n. 18427).

Quanto alla illeggibilità della firma, questa Corte ha chiarito che nell’ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c. (Cass., Sez.. U, 27/04/2010, n. 9962; da ultimo cfr. 21/02/2020, n. 4556).

Ebbene, non si evince dalla disciplina del citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 alcun altro obbligo in merito alla corretta notificazione della cartella a mezzo del servizio postale, men che meno la sottoscrizione di una ricevuta, come erroneamente preteso dal giudice regionale.

Viene pertanto meno la ragione individuata dal giudice d’appello per dichiarare che il procedimento notificatorio della cartella n. (OMISSIS) fosse viziato, travolgendo la cartella medesima.

La sentenza va pertanto cassata con riguardo alla statuizione in cui l’agente della riscossione è risultato soccombente e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, che, oltre a liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà al riesame dell’appello relativamente alla cartella n. (OMISSIS), tenendo conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte.

PQM

Rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza limitatamente al ricorso incidentale e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, soccombente nel ricorso principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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