Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3452 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27453/2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LANZETTA Elisabetta, LUCIA POLICASTO, MASSIMILIANO MORELLI,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.A.R., F.A.M., R.S., D.

N.F., Z.G., G.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 507/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

26/06/09, depositata il 25/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 25.8.2009 la Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza di prime cure ha dichiarato che gli odierni intimati C.A.R., D.N.F., F.A. M., G.V., R.S. e Z.G. non sono tenuti a versare all’inps il contributo di solidarietà del 2%, di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, sulle retribuzioni di servizio per il periodo dall’1.10.1999 fino alla data di cessazione del rapporto e ha condannato l’Istituto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo; a sostegno del decisum la Corte territoriale ha richiamato, condividendolo, il principio di diritto formulato al riguardo con la sentenza di questa Corte di Cassazione n. 10874/2009.

2. Avverso tale sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, sostenendo una diversa interpretazione della normativa di riferimento, in base alla quale il contributo di solidarietà avrebbe dovuto essere corrisposto, anche dai dipendenti in attività di servizio, sulle prestazioni integrative maturate dai medesimi all’atto della soppressione del relativo Fondo per la previdenza integrativa; gli intimati non hanno svolto attività difensiva. A seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

3. Questa Corte, con numerose sentenze, ha affermato il principio secondo cui, in materia di contribuzione previdenziale, la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del due per cento ivi introdotto si applica, a decorrere dal 1 ottobre 1999, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio; ne consegue che tale contributo di solidarietà va applicato sulle prestazioni integrative “erogate”, nonchè sulle prestazioni “maturate”, ossia sulle prestazioni che, pur essendosi perfezionata l’acquisizione del relativo diritto, non possono essere corrisposte, in tutto o in parte, per la ricorrenza di condizioni impeditive o limitative della loro erogabilità (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 11732/2009;

12735/2009; 12905/2009); più recentemente questa Corte ha nuovamente affrontato la medesima questione (cfr, ex plurimis, Cass, nn. 13454/2010; 13670/2010), dando continuità al surricordato indirizzo e precisando che:

– la L. n. 144/99, art. 64, comma 2, ha disposto, a decorrere dal 1.10.1999, la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli enti indicati al comma precedente e della gestione speciale costituita presso l’Inps, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi;

il successivo comma 3 ha poi riconosciuto agli iscritti ai fondi soppressi “il diritto all’importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1.10.1999”;

– quindi il comma 5 ha stabilito che, sempre dal 1.10.1999, “è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2”;

– la legge prescrive, inequivocabilmente, che il contributo di solidarietà di che trattasi deve essere applicato sulle “prestazioni integrative”, cioè sui trattamenti pensionistici contemplati dal Fondo, e non già sulle retribuzioni percepite dai dipendenti ancora in attività di servizio, come invece attuato dall’Istituto seguendo l’interpretazione della norma dal medesimo prospettata;

– le aggettivazioni “erogate” e “maturate” si riferiscono indiscutibilmente alle predette “prestazioni integrative” e non già, come vorrebbe l’Istituto ricorrente, ai “diritto all’importo del trattamento pensionistico” riconosciuto dal precedente comma 3;

– lo stesso significato delle ricordate aggettivazioni, nel loro testuale riferimento alle “prestazioni integrative”, è chiaro, indicando il termine “erogate” le prestazioni corrisposte agli aventi diritto e quello “maturate” le prestazioni riguardo alle quali, pur sussistendo le “anzianità contributive maturate alla data del 1.10.1999” (riconosciute dal comma 3), non si siano, tuttavia, ancora verificate tutte le condizioni cui la legge subordina la loro attribuibilità, e dunque la cessazione dal servizio, nonchè il possesso dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni del regime pensionistico obbligatorio di appartenenza;

– ciò risulta, invero, dalla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 3, secondo periodo, secondo cui l’importo del trattamento pensionistico integrativo viene erogato “in aggiunta” ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base, e dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, primo periodo, in forza del quale il trattamento integrativo si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ove la rilevanza del momento di “esigibilità” della pensione, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, conferma la natura costitutiva di fatti diversi dalla sola “maturazione” dell’anzianità contributiva: sì che, se il trattamento non è “esigibile”, non lo è neanche il contributo di solidarietà, che si applica, appunto, sulla pensione, e non sulla retribuzione;

– è stato quindi enunciato il principio secondo cui la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del 2% ivi introdotto si applica, a decorrere dal 1.10.1999, soltanto sulle prestazioni integrative, contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali si sia realizzata la fattispecie costitutiva del relativo diritto e, quindi, ove sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, fra i quali va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio, dovendosi invece escludere la applicabilità del suddetto contributo a carico dei lavoratori ancora in servizio dopo la suddetta data.

4. La sentenza impugnata ha pronunciato in conformità ai ricordati principi di diritto, nè il ricorso presenta elementi per mutare il predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità; il ricorso va pertanto rigettato.

Non è luogo a pronunciare sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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