Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3452 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25543/2015 proposto da:

AUTOMATIC GAMES SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GANCIA

1, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CANCRINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABRIZIO ACRONZIO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 313/3/2015 del 26/02/2015 della Commissione

Tributaria Regionale di L’AQUILA, depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA TOFRIDA;

udito l’avvocato della parte ricorrente, Cancrini Vincenzo (per

delega orale dell’Avvocato Acronzio), che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

La Automatic Games srl propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 313/03/2015, depositata in data 26/3/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, a carico della società contribuente, esercente attività di noleggio di apparecchi da gioco, a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa, per effetto della contestazione di ricavi non dichiarati, per maggiori imposte dovute in relazione all’anno d’imposta 2007 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente. ò

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame della società contribuente, per difetto di motivi specifici, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, essendosi limitata l’appellante a riproporre le tesi esposte in primo grado, non censurando in termini specifici l’operato dei giudici di primo grado.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Parte ricorrente ha provveduto al deposito degli avvisi di ricevimento del ricorso.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate per mancanza di specificità dei motivi.

2. La censura è fondata.

Ed infatti questa Corte ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l’atto di appello, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e questa non possa ritenersi “assolutamente” incerta, essendo interpretabile, anche alla luce delle conclusioni formulate, in modo non equivoco” (Cass. 6473/2002) ed, inoltre, “non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. 1224/2007).

Come poi ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. ord. 14908/2014), nel processo tributario, anche “la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”.

Nella specie, dalla stessa esposizione nel presente ricorso per cassazione e dall’esame degli atti, si evince che l’appellante, chiedendo l’annullamento della decisione di primo grado, contestava la motivazione e l’erronea valutazione operata dai giudici della C.T.P., sia in ordine alla ricostruzione dell’imponibile (e dei ricavi complessivi lordi e di quelli da suddividere tra l’esercente ed il gestore) sia in ordine al mancato riconoscimento della detraibilità dai ricavi dei recuperi forfettari, dei furti e degli anticipi sugli incassi (richiamando la documentazione allegata in primo grado).

Risulta, pertanto, che l’appello fosse sufficientemente specifico e contenesse quella necessaria “parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (Cass. S.U. 23299/2011).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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