Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34517 del 27/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34517
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28481/2014 R.G. proposto da:
Industria Confetti N.T. s.n.c. (C.F. (OMISSIS)), in persona
del legale rappresentante pro tempore, T.N. (C.F.
(OMISSIS)), T.G. (C.F. (OMISSIS)), T.F. (C.F.
(OMISSIS)), T.C.R. (C.F. (OMISSIS)), tutti
rappresentati e difesi dall’avv. Sangiovanni Giuseppe, elettivamente
domiciliati presso lo studio del’avv. Cicconetti Gianluca, in Roma,
via dell’Imbrecciato 95;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12;
– resistente –
Avverso la sentenza n. 3660/31/2014 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, depositata il giorno 8 aprile 2014.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14
novembre 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe;
Fatto
FATTI DI CAUSA
Industria Confetti N.T. s.n.c. e i soci N.T., T.G., T.F. e T.C.R. impugnarono separatamente cinque avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, con i quali venne accertata una maggiore imposta IVA a carico della società, nonchè ripresi a tassazione maggiori redditi dei soci ai fini IRPEF, per l’anno 2010.
Riuniti i ricorsi in primo grado, vennero parzialmente accolti quelli proposti dai soci, con una riduzione dei maggiori redditi accertati e respinto integralmente il ricorso della società; proposto appello dalla sola Industria Confetti N.T. s.n.c., la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza depositata il giorno 8 aprile 2014, lo respinse.
Avverso la detta sentenza, Industria Confetti N.T. s.n.c., N.T., T.G., T.F. e T.C.R. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione nel giudizio.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deducono i ricorrenti la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, atteso che il giudice di merito non ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società appellante, pure litisconsorti processuali.
1.1. Il motivo è fondato.
Com’è noto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia delle Entrate abbia contestualmente proceduto, sia pur con distinti atti impositivi, all’accertamento dell’IVA e di altre imposte sui redditi, fondati su elementi anche solo in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. 14/03/2018, n. 6303; Cass. 21/10/2015 n. 21340; Cass. 05/02/2015, n. 2094; Cass. 19/05/2010, n. 12236).
Orbene, nella vicenda che ci occupa è incontroverso che, con il primo avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate ha accertato un maggiore volume d’affari della società ricorrente, con conseguente rideterminazione dell’IVA dovuta, mentre con i successivi atti impositivi, notificati a tutti i soci della predetta società, sulla base del ridetto maggior volume d’affari, ha rideterminato il reddito da partecipazione sociale imputato per trasparenza ai soci.
Del resto, è noto che nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 30/10/2018, n. 27616; Cass., 27/05/2015, n. 10934).
Dunque, non v’è chi non veda come sussisteva in secondo grado litisconsorzio processuale necessario, tra società e soci in relazione agli avvisi impugnati e, dunque, ha errato il giudice d’appello nel non disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci dell’appellante.
2. Con il secondo motivo lamentano violazione del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1 e 2, poichè il giudice dell’appello erroneamente non ha ritenuto provata l’avvenuta vendita a stock di talune merci, pure in difetto del relativo documento di trasporto.
2.1. Il motivo resta assorbito.
3. In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso e assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per disporre l’integrazione del contraddittorio e statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per statuire sulle spese di legittimità
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019