Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34516 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 21414/2014 e 24684/2015 R.G.

proposti da:

R.P. s.r.l., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, P.F. (C.F.

(OMISSIS)), P.L. (C.F. (OMISSIS)), tutti rappresentati e

difesi dall’avv. Recanatini Claudia, elettivamente domiciliati

presso il suo studio in Vicenza, Contrà Orefice 9;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

e da

– controricorrente –

R.P. s.r.l., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avv. Claudia Recanatini, elettivamente domiciliati presso il

suo studio in Vicenza, Contrà Orefice 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 237/08/2014 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata il giorno 10 febbraio 2014 e la

sentenza n. 496/31/2015 della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, depositata il giorno 12 marzo 2015.

Sentite le relazioni svolta nelle camera di consiglio del giorno 14

novembre 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.P. s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IVA e IRAP, per l’anno d’imposta 2007.

Successivamente R.P. s.r.l. e i suoi soci P.F. e P.L., impugnarono separatamente altri tre avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, con i quali vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IVA e IRAP, nonchè ai fini IRPEF per i soli soci, relativamente all’anno 2006.

La prima impugnazione venne integralmente respinta in primo grado, mentre le restanti, previa riunione dei giudizi, vennero parzialmente accolte – limitatamente al tema della indeducibilità dei costi affermato dall’Amministrazione – dalla commissione tributaria provinciale; proposti appelli sia dai contribuenti, avverso entrambe le decisioni, sia dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti soltanto della seconda sentenza, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, riuniti i tre gravami, con sentenza depositata il giorno 10 febbraio 2014, respinse entrambi gli appelli proposti dai contribuenti e accolse quello dell’Amministrazione, dichiarando la legittimità di tutti gli atti impositivi impugnati.

La R.P. s.r.l. impugnò poi altro avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IVA e IRAP, per l’anno d’imposta 2008.

Il ricorso venne integralmente respinto in primo grado; sull’appello proposto dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza depositata il 12 marzo 2015, lo respinse.

Avverso entrambe le cennate sentenze di secondo grado, R.P. s.r.l. – unitamente a P.F. e P.L., soltanto nella prima delle due impugnazioni – hanno proposto separati ricorsi per cassazione, affidati l’uno a sette e l’altro a due mezzi; in entrambi i giudizi ha risposto con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

I ricorrenti hanno depositato, in entrambi i giudizi, memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, stante la chiara connessione sia soggettiva che oggettiva, appare opportuna la riunione dei ricorsi proposti dai contribuenti ed iscritti ai nn. 21414/2014 e 24684/2015 R.G.

2. Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 21414/2014 R.G., deducono i ricorrenti la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, avendo la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento, quello relativo all’anno 2007, fosse stato legittimamente emesso prima del decorso del termine dilatorio accordato dalla legge.

2.1. Il motivo è infondato.

Com’è noto, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ne determina l’illegittimità, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al contribuente ed al rapporto controverso, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall’amministrazione finanziaria. (Cass. 07/09/2018, n. 21815).

Nella specie – come osservato dal giudice di merito – l’urgenza di spiccare l’avviso di accertamento impugnato, traeva fondamento dall’esigenza dell’Amministrazione di escutere immediatamente una polizza fideiussoria rilasciata dalla contribuente esattamente a garanzia dei rimborsi IVA che aveva in precedenza ottenuto.

Nè può discutersi di una denunciata illegittimità della condotta dell’Agenzia delle Entrate, la quale anzichè attendere il decorso del termine di sessanta giorni previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, in tema appunto di rimborsi dei crediti IVA, decise di tutelare le proprie ragioni di credito escutendo immediatamente la garanzia già rilasciata dal contribuente, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 5, del detto decreto presidenziale.

La mera facoltà accordata al contribuente di scegliere – entro sessanta giorni – tra la restituzione delle somme in thesi indebitamente rimborsate, ovvero di rilasciare apposita garanzia nelle forme prescritte dalla legge in favore dell’Amministrazione, non può di certo precludere a quest’ultima di avvalersi, immediatamente, della fideiussione che risulti già in precedenza prestata in suo favore, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 5.

3. Con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 21414/2014 R.G. e il primo di quello iscritto al n. 24684/2015 R.G., lamentato tutti i ricorrenti la violazione dell’art. 2697 c.c., poichè il giudice di merito non ha valutato che spetta all’Amministrazione, nell’ambito delle c.d. frodi carosello, dimostrare la consapevolezza del singolo cessionario dell’esistenza della frode.

4. Con il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 21414/2014 R.G. e il secondo di quello iscritto al n. 24684/2015 R.G., eccepiscono tutti i ricorrenti la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, nonchè vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., considerato che la commissione tributaria regionale ha ritenuto non utilizzabili nel processo le dichiarazioni, rese da taluni informatori nell’ambito di un procedimento penale, prodotte in giudizio.

4.1. I due motivi, meritevoli di esame congiunto, sono entrambi inammissibili.

E invero, assumendo la violazione del principio generale dell’onere della prova, in realtà le odierne ricorrenti intendono sollecitare a questa Corte una nuova valutazione delle prove resa dal giudice di merito, che con motivazione ampia e coerente ha ritenuto che fosse stata ampiamente dimostrata la consapevolezza di R.P. s.r.l., in ordine alla natura di c.d. “società cartiere”, di quelle che avevano intrattenuto rapporti negoziali con la predetta.

Inammissibile, poi, si mostra pure la censura relativa alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso di un procedimento penale, per la decisiva considerazione che il giudice di merito ha comunque vagliato nel merito il contenuto delle dette dichiarazioni ritenendole non rilevanti ai fini della decisione; e sul punto nessuna doglianza risulta formulata dalle ricorrenti.

5. Con il quarto motivo del ricorso iscritto al n. 21414/2014 R.G., i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la commissione tributaria regionale ha ritenuto la indeducibilità dei costi sostenuti dalla contribuente, per difetto di inerenza, nonostante l’Amministrazione non avesse contestato l’esistenza di siffatto requisito.

6. Con il quinto motivo del ricorso iscritto al n. 21414/2014 R.G., assumono altro vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice di merito ha omesso di prendere in esame il fatto storico, decisivo per il giudizio, concernente l’espressa ammissione, da parte dell’Amministrazione, della deducibilità dei costi rilevati nel processo verbale di constatazione per cui è processo.

7. Con il sesto motivo del ricorso iscritto al n. 21414/2014 R.G., eccepiscono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), atteso che nella motivazione, in maniera assolutamente illogica, la commissione tributaria regionale afferma che i costi sarebbero indeducibili, da un lato, poichè l’IVA sarebbe stata restituita dal cedente al cessionario e, dall’altro, visto che si tratterebbe del compenso corrisposto per l’emissione delle false fatture.

8. Con il settimo motivo del ricorso iscritto al n. 21414/2014 R.G., censurano la violazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, nella formulazione introdotta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, poichè il giudice dell’appello ha affermato la indeducibilità dei costi, nonostante il pubblico ministero non avesse esercitato l’azione penale in relazione alle condotte oggetto della causa.

8.1. Tutti i descritti motivi, connessi per l’oggetto, possono essere esaminati congiuntamente e sono complessivamente inammissibili.

E’ noto che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di imposte sui redditi, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, nella formulazione introdotta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, che opera, in ragione del precedente comma 3, quale jus superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una c.d. “frode carosello”), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo (tra le tante, Cass. 17/12/2014, n. 26461).

Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, il giudice di merito, con motivazione incensurabile, ha affermato che la contribuente non aveva dato la prova – su di essa incombente – dei requisiti di cui al (TUIR) D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, id est di inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità e competenza.

8.2. Irrilevante, allora, si mostra la circostanza che – peraltro in relazione al solo accertamento per l’anno 2006 e non per quello relativo al 2007 – l’Amministrazione non abbia inteso contestare la “inerenza” dei costi, difettando comunque in atti la prova degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge; nè in direzione contraria potrebbe invocarsi il contenuto di atti impositivi diversi da quelli impugnati nel giudizio di cui si tratta, id est l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008 notificato alla R.P. s.r.l., oggetto del ricorso per cassazione qui riunito, definito, peraltro, con una decisione di rigetto di tutte le doglianze avanzate dalla contribuente.

Parimenti inammissibile, sempre per difetto di interesse all’accoglimento, si mostra la censura riferita alla L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, essendo sufficiente osservare che nella sentenza impugnata la indeducibilità dei costi risulta fondata – con motivazione che resiste ai motivi di ricorso -, sulla carenza dei cennati requisiti prescritti dall’art. 109 TUIR, restando prive di decisività le restanti rationes decidendi pure esposte dalla commissione tributaria regionale.

9. Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti dei ricorrenti in entrambi i giudizi riuniti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li respinge entrambi. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali dei giudizi riuniti in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 18.000,00, oltre alle spese anticipate a debito e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in entrambi i giudizi riuniti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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