Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34515 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13952/2014 R.G. proposto da:

Tecnosistemi s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, A.F. (C.F. (OMISSIS)),

entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Damascelli Antonio,

elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma via Alberico

II 33;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. 80224030587), in persona del direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 172/10/2013 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, depositata il giorno 28 novembre 2013.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14

novembre 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Tecnosistemi s.r.l. e il suo socio A.F. impugnarono congiuntamente, fra gli altri, due avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, con i quali vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IVA ed IRAP, nonchè per il socio A. ai soli fini IRPEF, per l’anno d’imposta 2006.

Le due impugnazione vennero riunite ed integralmente respinte in primo grado; proposto appello dai contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza depositata il giorno 28 novembre 2013, lo rigettò.

Avverso la detta sentenza, Tecnosistemi s.r.l. e A.F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha risposto con controricorso Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico complesso motivo deducono Tecnosistemi s.r.l. e Francesco A. la violazione del (TUIR) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2012, n. 44, nonchè dell’art. 2697 c.c., in quanto i giudici di merito, nonostante l’operazione di acquisto di un macchinario fosse soggettivamente inesistente, hanno erroneamente ritenuto che non potessero essere dedotti i relativi costi, solo perchè l’operazione era finalizzata ad ottenere una maggiore sovvenzione pubblica, nè hanno riconosciuto la detraibilità dell’IVA, ancorchè non vi fossero prove che la contribuente fosse a conoscenza dell’interposizione fittizia nella cessione del bene.

2. Preliminarmente, va rilevato che con atto pervenuto in cancelleria prima dell’adunanza camerale, gli odierni ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; siffatta rinuncia, tuttavia, non risulta nè ritualmente notificata alla controricorrente, nè sottoposto al visto dell’avvocatura generale dello Stato, la quale, peraltro, neppure ha depositato memoria illustrativa.

12.1. Orbene, com’è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l’estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto; essa vale comunque a far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (Cass. 22/05/2019, n. 13923; Cass. 21/06/2016, n. 12743).

12.2. Non v’è luogo, invece, per pronunciare la cessazione della materia del contendere, come pure invocato dai ricorrenti nel medesimo atto di rinuncia, perchè detta statuizione presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass. 09/06/2016, n. 11813); circostanza questa che, pacificamente, non si è verificata nel caso che ci occupa.

13. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le spese del giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione, possono andare compensate integralmente tra le parti. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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