Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34514 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 02505/2013 R.G. proposto da:

M.G. (C. F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Taranto Vincenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Tropea Sergio, in Roma via Casetta Mattei 239;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 326/17/2012 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il

giorno 5 dicembre 2012.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14

novembre 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che M.G. impugnò separatamente l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, anno 2000, nonchè la relativa cartella di pagamento;

che, riuniti i giudizi, le impugnazioni vennero integralmente respinte in primo grado;

che proposto appello dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza depositata il 5 dicembre 2012, lo respinse;

che avverso la detta sentenza, M.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso Agenzia delle Entrate;

che con istanza depositata in cancelleria M.G. ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, documentato l’integrale pagamento in favore dell’amministrazione delle somme ancora dovute in forza della definizione agevolata delle controversie pendenti, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018;

che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083; vedi anche Cass. s.u. 11/04/2018, n. 8980);

che, pertanto, può dichiararsi senz’altro la cessazione della materia del contendere, per definizione agevolata della controversia pendente;

che le spese possono essere integralmente tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, (Cass. 10/02/2017, n. 3542).

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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