Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34511 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10189/2014 R.G. proposto da:

S.I.I.T. s.r.l. – SERVIZIO INTERNAZIONALE IMBALLAGGI TERMOSALDANTI,

in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliata nel presente giudizio presso TLS Associazione

professionale di avvocati e commercialisti in Roma, Largo Angelo

Fochetti n. 29, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Romano (PEC

carlo.romano.pec.legalmail.it) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 132/32/13 depositata il 30/11/2013 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

14/11/2019 dal Consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha riformato la pronuncia di primo grado, conseguentemente dichiarando legittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA 2006;

avverso la sentenza della CTR lombarda propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a tre motivi che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.; l’Amministrazione Finanziaria è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2, n. 4, dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione tutti all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR reso motivazione solo apparente;

– il motivo è privo di fondamento;

– infatti, dalla lettura del provvedimento gravato si evincono con sufficiente chiarezza le ragioni posti dalla CTR alla base del decisum, e l’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla loro determinazione;

– il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 71, comma 1, e del D.M. 24 dicembre 1993, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la mancata osservanza prevista dal ridetto D.M. dell’obbligo di annotazione a margine, nei registri IVA, delle fatture relative alle operazioni poste in essere con clienti aventi sede nel territorio di (OMISSIS) debitamente vidimate dall’ufficio tributario della (OMISSIS) costituisce non mera violazione formale, ma violazione sostanziale tale da incidere sulla natura dell’operazione rendendola, da operazione non imponibile, operazione imponibile;

– il motivo è fondato;

– invero, come questa Corte ha già statuito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16450 del 18/07/2014) in tema di IVA, laddove ricorrano i presupposti di cui alla Sesta Dir. del Consiglio CEE 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 15, (come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia) e, cioè, in presenza di una cessione di beni trasportati o spediti, dal venditore o per suo conto, fuori da dall’Unione Europea, il diritto del contribuente all’esenzione dall’imposta sussiste anche qualora l’esportazione risulti illecita e “a fortiori” formalmente irregolare secondo il diritto nazionale, che va disapplicato se in contrasto con il principio comunitario di neutralità fiscale, diretto ad equiparare le esenzioni nazionali degli Stati membri (e proprio in applicazione di tale principio, si è riconosciuto il diritto all’esenzione da IVA in presenza di una cessione all’esportazione effettuata nella (OMISSIS), pur non avendo la società contribuente provveduto, come richiesto dal D.M. 24 dicembre 1993, art. 4, comma 1, lett. b), alla “presa nota a margine” nel registro IVA delle fatture di vendita);

– si è poi meglio ancora precisato che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19536 del 30/09/2016) in tema d’IVA, in caso di cessioni extracomunitarie di beni dall’Italia verso la (OMISSIS), per dimostrare l’effettività dell’operazione al fine di beneficiare dell’esenzione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, è necessario che uno dei tre esemplari della fattura consegnati al cessionario sia restituito munito della marca con timbro a secco apposto dall’ufficio tributario di (OMISSIS), che tiene il posto della documentazione doganale e di quella assimilata prevista dalla normativa generale, mentre l’indicazione del codice identificativo del cliente sammarinese costituisce adempimento di carattere meramente formale, inidoneo a condizionare la non imponibilità, limitandosi il D.L. n. 331 del 1993, conv. nella L. n. 427 del 1993, a fine di evitare doppie imposizioni e perchè l’imposta sia pagata nello Stato della Comunità Europea del consumatore, a prescrivere che il cessionario abbia trasmesso al cedente il proprio numero di partita IVA, identificandosi come soggetto passivo del tributo nel proprio Stato di residenza;

– conseguentemente, nel ritenere che l’annotazione di cui si è detto costituisse requisito sostanziale ai fini di classificare l’operazione come non imponibile, la CTR ha evidentemente commesso errore di diritto;

– la sentenza va quindi cassata sul punto, con rinvio alla CTR per nuovo esame;

– alla luce della decisione come sopra resa del motivo in parola, il terzo mezzo di gravame è assorbito in quanto divenuto privo di rilevanza ai fini del decidere.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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