Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3451 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3451 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIOCCI EMANUELE,

rappresentato e difeso dall’avv. Antonio

Spadetta, ed elettivanente dcmiciliato in Rara presso l’avv.
Martino UMberto Chiocci alla via Rodi n. 32;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della O:omissione tributaria regionale
della Lombardia n. 56/6/06, depositata il 16 giugno 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 maggio 2013 dal Relatore °kens. Antonio Greco;
udito l’avv. Martino Ukberto Chiocci per il ricorrente;
udito il P. M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

EManuele Chiocci impugnò la cartella di pagamento,
notificatagli il 19 gennaio 2005, portante IRPEF, oltre a
sanzioni ed interessi, emessa a seguito di controllo formale

Data pubblicazione: 14/02/2014

Imposte dirette
controllo formai(
delle
dichiarazioni

della dichiarazione per l’anno 2000, ai sensi dell’art. 36 ter
del d.P.R. 29 setteMbre 1973, n. 600, per la mancata
documentazione di oneri e di altre detrazioni.
Il ricorso veniva accolto in primo grado e l’atto era
annullato per carenza assoluta di motivazione in quanto l’ufficio
non aveva tenuto conto della documentazione trasmessa dal
contribuente in data 14 gennaio 2004, nel termine fissato con la
ccmunicazione – con la quale l’ufficio lo informava delle

trasmettere, entro tale termine, la documentazione idonea a
comprovare la correttezza dei dati esposti in denuncia inviatagli per raccomandata ricevuta il 18 dicembre 2003, né
aveva indicato le ragioni per le quali la stessa andava
disattesa.
La Commissione tributaria regionale della Lcmbardia, adita
in appello dall’Agenzia delle entrate, anzitutto rilevava come
non fosse stato provato che il contribuente nella fase
amministrativa aveva trasmesso documentazione, atteso che “la
richiesta dell’ufficio al contribuente, in atto di costituzione
in primo grado, di fornire l’originale della ricevuta della
raccomandata… datata 14.01.2004 non aveva avuto seguito”.
Quanto al merito della rettifica, rilevava tra l’altro che,
“anche a voler ammettere per pura ipotesi l’esistenza di detta
raccomandata, comunque non avrebbero avuto esito positivo, se
esaminate in primo grado, le eccezioni del contribuente ivi
fornite circa le questioni sollevate dall’ufficio riguardanti
l’indetraibilità di alcune poste dell’Unico 2001”.
Accoglieva parzialmente l’appello dell’ufficio, ritenendo
illegittime le deduzioni di cui ai righi RN3 e RN14,
illegittimità di cui venivano spiegate le rispettive ragioni;
rimandava all’ufficio per il ricalcolo delle imposte e delle
sanzioni come da legge.
Nei confronti della decisione il contribuente propone
ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
L’Agenzia delle entrate non ha prodotto controricorso,
limitandosi a costituirsi al solo fine della partecipazione
all’udienza di discussione.
NOMI DELLA DECISIONE

2

rettifiche operate, con invito a pagare entro trenta giorni, o a

Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 324
cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.,
il contribuente assume che, non essendo stata impugnata con
specifico motivo la decisione con la quale il giudice di primo
grado aveva dichiarato la nullità della cartella di pagamento, si
sarebbe formato il giudicato interno sulla questione della
nullità, per cui l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato
inammissibile.
Il giudice di primo grado ha infatti ritenuto che “il
provvedimento impugnato uq assolutamente carente sotto il
profilo della motivazione, e come tale va ritenuto nullo”. Ciò in
quanto, potendosi ritenere provato Che il contribuente abbia
provveduto a trasmettere il 14 gennaio 2004, entro il termine, la
richiesta documentazione comprovante la correttezza dei dati
esposti in denuncia, era del tutto ingiustificata la rettifica
dell’ufficio, “che aveva proceduto ad eseguirla senza tener conto
di detta documentazione, né indicare in alcun mcdo le ragioni per
le quali /a stessa andava disattesa”.
Ora, l’Agenzia delle entrate appellante – oltre che
censurare la decisione per ultrapetizione, per avere annullato la
cartella in quanto “assolutamente carente sotto il profilo della
motiva senza che tale vizio fosse stato sollevato dalla
controparte nel ricorso introduttivo -, con “un primo motivo di
impugnazione” aveva denunciato la contraddittorietà della
sentenza in quanto, per un verso “i giudici, nella parte
motivazionala- annullano la cartella criticando l’ufficio per
aver disatteso la documentazione del contribuente e per non aver
comunque indicato le ragioni di tale canportartento”, e per altro
verso, “nella parte conclusiva della stessa pronuncia.. i giudici
compensano le spese di giudizio giustificando l’ufficio per non
aver potuto preventivamente considerare sempre la stessa
documentazione”.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 342
cod. proc. civ. e dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in
relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente
assume che la carenza di specifici e precisi motivi di gravame e
la mancata impugnazione della declaratoria di nullità contenuta

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Il motivo è infondato.

nella sentenza di primo grado impedirebbero l’effetto devolutivo
relativamente al merito e renderebbero l’appello inammissibile.
Il motivo è infondato, ove si cansideri che, secondo il
consolidato orientamento di questa Carte, nel processo
tributario, la riproposizione in appello da parte dell’ufficio
finanziario delle stesse argcmentazioni poste a sostegno della
legittimità del proprio operato e della validità dell’atto
impugnato dal contribuente, in quanto considerate

dell’atto e confutare le diverse conclusioni cui è pervenuto il
giudice di primo grado, assolve l’onere d’impugnazione specifica
imposto dall’art. 53 del d.lgs. 31 diceMbre 1992, n. 546, secondo
il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici
dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere
devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non
limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo
grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito
(Càss. n. 14031 del 2006, n. 3064 del 2012).
Nella specie, oltre al richiamo alle deduzioni già svolte “se lo scrivente ufficio aveva già puntualmente motivato nel
merito della controversia..” – l’anndnistrazione aveva formulato
il motivo, di cui si è detto supra, con il quale denunciava la
contraddittorietà della statuiziane concernente la motivazione
dell’atto impugnato, ed aveva lamentato l’ultrapetizione in
ordine alla ritenuta carenza di motivazione dell’atto impugnato
nonché l’omessa pronuncia della Can-missione provinciale su
deduzioni concernenti il merito dell’accertamento.
Can il terzo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione di legge, assume che l’amministrazione finanziaria,
ricevuta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 36 ter
d.P.R. n. 600 del 1973, dovrebbe tenerne canto e/o indicare le
ragioni per le quali la stessa vada disattesa, incorrendo in
mancanza nella violazione delle norme in rubrica, can conseguente
nullità della procedura impositiva e della relativa cartella di
pagamento.
Il motivo è inammissibile, in quanto corredato da un
quesito di diritto formulato in termini astratti, senza alcun
riferimento al caso di specie.

4

dall’amministrazione stessa idonee a sostenere la legittimità

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7 7 – 7.-IZAZIONE
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Anche a voler prescindere da un siffatto rilievo, è appena
il caso di osservare che: è incontroverso, da quanto risulta
dallo stesso ricorso per cassazione del contribuente, che
quest’ultimo era stato raggiunto il 18 dicembre 2003 dalla
comunicazione dell’ufficio, inviata can raccomandata a. r. del
precedente 13 ottobre, can la quale lo si informava degli esiti
del controllo formale della dichiarazione, can l’invito ad
effettuare il pagamento “delle satire asseritamente dovute entro

documentazione idonea a comprovare la correttezza dei dati
didhiarati_”; e che il giudice d’appello ha accertato che non
risultava provato essere stata inviata dal contribuente la
documentazione richiesta, non essendo stato prodotto l’originale
della ricevuta – in ordine alla quale l’ufficio aveva formulato
richiesta in primo grado – della raccamandata, che sarebbe stata
inviata dal professionista del Chiocci, datata 14 gennaio 2004.
La censura, quindi, sembrerebbe muovere da un erroneo, o
quantareno indinustra.to, presupposto di fatto.
Il quarto motivo, can il quale il contribuente denuncia
vizio di motivazione circa fatti controversi e decisivi, ai sensi
dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile, in quanto
la sua illustrazione non è corredata del marento di sintesi
prescritto dall’art. 366 bis, secondo periodo, cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il
mancato svolginento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2013.

trenta giorni_ o a trasrettere, entro il medesimo termine, la

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