Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3451 del 13/02/2018
Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2018, (ud. 05/12/2017, dep.13/02/2018), n. 3451
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con sentenza del 5 aprile 2016 il Tribunale di Pistoia ha respinto l’appello proposto dalla Prefettura di Pistoia nei confronti di G.A.S. contro la sentenza con cui il locale Giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta dal G. avverso la sanzione amministrativa di Euro 2064,00 irrogata per avere egli avere emesso, sia pure quale delegato ad effettuare operazioni bancarie per conto di Giusti per l’Edilizia S.p.A., assegni bancari in mancanza dell’autorizzazione della banca trattaria.
2. – Per la cassazione della sentenza la Prefettura di Pistoia, Ufficio Territoriale del Governo, ha proposto ricorso affidato ad un motivo. G.A.S. non ha spiegato difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. Il motivo denuncia violazione della L. n. 386 del 1990, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la responsabilità del G., essendo egli “solo un soggetto delegato ad operare sui conti della società”, dovendosi viceversa addebitare la responsabilità della contestata violazione a “chi non ha provveduto a verificare l’esistenza della provvista o a comunicare la revoca delle autoriaioni o, ancora, a sospendere i pagamenti”.
RITENUTO CHE
4. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.
5. – Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che gli illeciti amministrativi di cui alla L. 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 1 e 2 possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l’autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente; ne consegue che soggetto attivo può essere anche colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una società, abbia emesso l’assegno in forza di delega alla firma conferitagli dall’amministratore della società stessa (Cass. 29 aprile 2010, n. 10417).
6. La sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovo esame al Tribunale di Pistoia in diversa composizione che si atterrà al principio indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Pistoia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2018