Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3451 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6130/2016 proposto da:

Qs Group s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Leone Latini, Maurizio

Miranda, ed elett.te domic. presso lo studio di quest’ultimo, con

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Krauss Maffei Technologies Gmbh; Krauss Maffei Italiana s.r.l., in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, alla via Crescenzio 2, presso lo

studio dell’avvocato Zini Adolfo, che le rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Flintrop Lucia e Hein Susanne, con procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 94/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La QS Group s.p.a. (quale incorporante la Perros Industriale s.p.a.) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, la Krauss Maffei Italia s.r.l. e la Krauss Maffei Kunstsofftechnik Gmbh, deducendo che: il 15.12.99 la Perros Industriale s.p.a. stipulò un contratto di collaborazione con la Krauss Maffei Kunstsofftechnik Gmbh e la Krauss Maffei Corporation, avente ad oggetto la produzione e la distribuzione della tecnologia a secco per il mercato degli Stati Uniti d’America che la Krauss Maffei Kunstsofftechnik Gmbh s’impegnò ad acquistare in via esclusiva dalla Perros che, a sua volta, s’impegnò ad acquistare esclusivamente da quest’ultima la tecnologia ad umido; l’art. 12 del contratto prevedeva un patto di non concorrenza in forza del quale i partners della Krauss Maffei Kunstsofftechnik Gmbh e la Perros Industriale s.p.a. s’impegnarono ad astenersi da qualsiasi adescamento di dipendenti, diretto od indiretto, nel corso del rapporto contrattuale e per due anni dopo la sua estinzione; a seguito di reciproche contestazioni il rapporto contrattuale era stato risolto di diritto a seguito di diffida ad adempiere della controparte ex art. 1454 c.c.; a seguito dello scioglimento contrattuale, la Krauss Maffei Kunstsofftechnik Gmb, anche attraverso società controllata, aveva sottratto vari dipendenti della Perros s.p.a. i quali si erano dimessi ed avevano iniziato a lavorare a favore di proprie società controllate.

Pertanto, la Perros Industriale s.p.a chiese che fosse accertato l’inadempimento contrattuale da parte della Krauss Maffei Kunstsofftechnik Gmb o, in subordine, la violazione dell’art. 2598 c.c., n. 3, e comunque l’illecito concorrenziale commesso dalla Krauss Maffei Italia s.r.l., con condanna delle convenute, in solido, al risarcimento dei danni.

Si costituirono la Krauss Maffei Technologies Gmbh – già Krauss Maffei Kunstsofftechnik Gmb – e la Krauss Maffei Italia s.r.l., eccependo l’infondatezza della domanda e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.

Il Tribunale respinse la domanda, affermando che: erano inammissibili i mezzi di prova introdotti con la memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto afferenti a fatti nuovi; era fondata l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, relativo al lamentato storno di dipendenti, trattandosi di illeciti istantanei; non era stata provata la domanda contrattuale relativa allo storno doloso dei dipendenti.

La QS Group s.p.a. propose appello avverso la sentenza del Tribunale; si costituirono le due società convenute.

Con sentenza emessa il 21.1.2015, la Corte d’appello di Brescia rigettò l’impugnazione, rilevando che: nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, la società attrice aveva prodotto una serie di documenti e dedotto varie circostanze non funzionali alle domande proposte, da costituire una diversa causa petendi (allegando produzione e commercializzazione di macchine e impianti costituenti la fedele replica delle macchine e degli impianti realizzati dalla Perros s.p.a.); la domanda attrice era da intendere relativa alla contestata realizzazione di impianti e tecnologie della Perros, quale fattispecie di imitazione servile ex art. 2598 c.c., n. 1; l’azione risarcitoria per gli atti di concorrenza sleale era prescritta, venendo in rilievo illeciti istantanei a carattere permanente, e non vi era stato alcun atto interruttivo; l’azione contrattuale era infondata.

La Qs Group s.p.a. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria.

Resistono la Krauss Maffei Technologies Gmbh e la la Krauss Maffei Italia s.r.l., con unico controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo la QS Group s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’appello errato nell’affermare che un primo motivo d’appello era infondato perchè diretto a contestare la corretta ricostruzione dei fatti di causa, in quanto, in realtà, non si trattava di una critica della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, art. 112 c.p.c. e art. 2598 c.c., in quanto la Corte d’appello aveva erroneamente respinto le istanze istruttorie e le produzioni documentali di cui alla memoria istruttoria essendo essi inerenti non ad una domanda nuova, tendendo a dimostrare che a seguito dello storno dei dipendenti la Krauss Maffei Italia s.r.l. si era posta nella condizione di utilizzare la tecnologia di cui era titolare la società attrice.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2943 c.c., poichè la Corte d’appello aveva erroneamente applicato la prescrizione quinquennale, non tenendo conto degli effetti permanenti dell’illecito, e non riconoscendo la natura di atto interruttivo della lettera inviata il 18.10.04.

Con il quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., in combinato disposto degli artt. da 1362 a 1369, nonchè dell’art. 2598 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che la ricorrente fosse onerata della prova dell’inadempimento della Krauss Maffei Technologies Gmbh, in quanto la Corte d’appello, da un lato, non aveva ammesso vari capitoli di prova testimoniale afferenti allo storno dei dipendenti e, dall’altro, non aveva ritenuto fosse onere delle convenute dimostrare l’esatto adempimento contrattuale.

I motivi sono infondati.

Il primo motivo è inammissibile per carenza d’interesse in quanto la società ricorrente assume che la sentenza impugnata aveva rigettato il primo motivo di gravame – perchè generico – che in realtà non conteneva una critica della sentenza del Tribunale, ma una mera ricostruzione fattuale dei fatti di causa.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti. Invero, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia ammesso mezzi di prova poichè inerenti ad una domanda nuova, prospettando una diversa interpretazione dei fatti e della domanda introduttiva del giudizio, preclusa in questa sede.

Il terzo motivo è infondato poichè gli atti di concorrenza sleale, di cui si duole la ricorrente, si concretizzano, astrattamente considerati, nella loro allegazione, quali illeciti istantanei, sebbene con effetti permanenti e, dunque, soggetti alla prescrizione quinquennale (cfr. Cass., n. 8559/94). Inoltre, giova rilevare che la ricorrente ha addotto che i danni che sarebbero permanenti sono solo quelli correlati ai fatti dedotti nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, in ordine ai capitoli di prova che la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili poichè non inerenti all’oggetto della domanda introduttiva e quindi afferenti a diversa causa petendi.

Il motivo è altresì inammissibile nella parte tin cui censura la decisione della Corte territoriale che non ha ritenuto che la missiva allegata contenesse una costituzione in mora avente efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto doglianza diretta a provocare una diversa interpretazione del merito dei fatti, preclusa in questa sede.

Il quarto motivo è in parte inammissibile, e in parte infondato.

Al riguardo, parte ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe operato un’erronea interpretazione della domanda, laddove la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda di risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di riservatezza non sarebbe mai stata proposta, non ammettendo i relativi capitoli di prova testimoniale.

Ora, tale doglianza è diretta ad un riesame dei fatti e ad una diversa interpretazione del contenuto della domanda introduttiva, inammissibili in questa sede.

Il motivo è invece infondato nella parte in cui critica la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato il principio dell’onere della prova in ordine all’inadempimento contrattuale ascritto alla Krauss Maffei Technologies che avrebbe invece, secondo la ricorrente, dovuto dimostrare l’esatto adempimento a norma dell’art. 1218 c.c.

Invero, la Corte d’appello, dopo aver premesso che parte attrice non aveva dedotto alcun capitolo di prova specifico che chiarisse la condotta in violazione del patto di non concorrenza diretta a realizzare una ipotesi di adescamento dei dipendenti, ha affermato che le situazioni dedotte dalla ricorrente, cioè l’assunzione di otto dipendenti della Perros Industriale s.p.a. da parte della Krauss Maffei Italia s.r.l., società controllata dall’altra convenuta, pur date per certe, non dimostravano in alcun modo l’illecito indicato in domanda a carico della Krauss Maffei Technologies quale fonte della pretesa risa rcitoria.

Pertanto, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del lamentato illecito ascritto alle parti convenute alla luce della stessa prospettazione della domanda introduttiva (avendo ritenuto altresì inammissibili le allegazioni contenute nella memoria istruttoria, come esposto), ritenendo che le suddette assunzioni, di per sè, non costituissero prova di alcun illecito storno o adescamento di dipendenti. Pertanto, avendo la Corte di merito escluso la corretta allegazione, da parte della ricorrente, dei fatti costitutivi dell’illecito contrattuale, non viene in rilievo l’art. 1218 c.c., che contempla l’onere del debitore di dimostrare l’esatto adempimento una volta che l’attore abbia allegato e dimostrato i fatti costitutivi del diritto fatto valere.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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