Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34507 del 27/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34507
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22210/2012 R.G. proposto da
GENEL s.r.l. in fallimento in persona del curatore fallimentare
elettivamente domiciliata nel presente giudizio presso lo studio
dell’avv. prof. Vincenzo Cesaro (PEC
vincenzocesare.avvocatinapoli.legalmail.it) che la rappresenta e
difende giusta delega in atti
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 277/46/11 depositata il 01/07/2011 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
14/11/2019 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha riformato la pronuncia di primo grado, conseguentemente dichiarando legittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA 2003;
– avverso la sentenza della CTR bresciana propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a due motivi; l’Amministrazione Finanziaria è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione, per avere la stessa in sostanza unicamente riprodotto integralmente e letteralmente le difese svolte dalle parti;
– il motivo è fondato;
invero, dalla lettura della sentenza, sia nella parte narrativa sia nella parte motiva, non è dato in alcun modo comprendere quale sia stato l’iter logico – giuridico seguito dalla CTR per addivenire a decisione, risultando concretamente prive di rilevanza le osservazioni in diritto e le citazioni giurisprudenziali in quanto non collegate con le ragioni del decisum;
– pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza cassata con rinvio al secondo giudice per nuovo esame; i restanti motivi di ricorso, alla luce della decisione del primo motivo, sono conseguentemente assorbiti in quanto divenuti irrilevanti al fine del decidere.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019