Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34505 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 3994 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

TPH SL, con sede legale in Siviglia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 126/9/2012,

depositata in data 1 febbraio 2012;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 novembre

2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva rigettato l’istanza di rimborso Iva, relativa all’anno di imposta 2006, della società TPH SL, soggetto comunitario non residente, in quanto presentata tardivamente, cioè oltre il termine di cui all’art. 7, comma 2, Direttiva Ce n. 1072/79, e al D.M. 20 maggio 1982, n. 2672, cui faceva rinvio il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter; avverso il provvedimento di diniego la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che, in mancanza di espressa previsione legislativa, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, aveva natura ordinatoria, sicchè doveva trovare applicazione la previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi di censura;

la società è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, in combinato disposto con l’art. 7, Direttiva Ce n. 1972/1979 e con il D.M. n. 2672 del 1982, per avere erroneamente ritenuto che il termine entro cui deve essere presentata l’istanza di rimborso Iva, da parte di un soggetto passivo non residente, ha natura ordinatoria;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per avere ritenuto che, stante la natura ordinatoria del termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, doveva trovare applicazione il maggior termine di cui alla suddetta previsione normativa;

i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, atteso che attengono alla questione della natura del termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, in caso di istanza di rimborso Iva presentata da un soggetto passivo non residente, sono fondati;

questa Corte (Cass. civ., 26 aprile 2017, n. 10275), ha già rilevato, che, con ordinanza interlocutoria n. 11456 del 25 maggio 2011, emessa nell’ambito di un giudizio vertente sulla medesima questione, aveva sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) e che la stessa, con sentenza del 21 giugno 2012, C-294/11, Elsacom, ha affermato il principio secondo cui “Il termine di sei mesi previsto dall’art. 7, paragrafo 1, comma 1, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza”, in tal senso deponendo il significato letterale della norma, che dispone che la domanda di rimborso “deve essere presentata al servizio competente di cui all’art. 9, comma 1, entro i sei mesi successivi allo scadere dell’anno civile nel corso del quale l’imposta è divenuta esigibile”;

a tale disposizione si è adeguata la normativa nazionale, avendo l’art. 38 ter, in esame, nella versione applicabile ratione temporis (quindi, ante riforma introdotta dal D.Lgs. n. 18 del 2010), rimesso il compito di stabilire “le modalità e i termini per la richiesta” dei rimborsi ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro (emanato il 20 maggio 1982) che ha stabilito che l’istanza degli interessati deve essere presentata “entro il 30 giugno dell’anno solare successivo” a quello di riferimento;

pertanto, in tema di IVA e con riguardo al rimborso dell’imposta di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 38 ter, a favore di soggetto domiciliato o residente negli Stati membri dell’Unione e privo di stabile organizzazione in Italia, il termine semestrale (successivo allo scadere dell’anno di esigibilità dell’imposta) per la proposizione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.M. 20 maggio 1982, art. 1, comma 2, (al quale rinvia il comma 6 dell’art. 38-ter cit.), è stabilito a pena di decadenza, conformemente all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale sulla portata dell’art. 7 della Direttiva del Consiglio CEE 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE, ratione temporis vigente, con sentenza del 21 giugno 2012, C-294/11;

la sentenza censurata, pertanto, non è in linea con la suddetta interpretazione delle previsioni normative di riferimento, avendo attribuito al termine in esame natura ordinatoria;

ne consegue l’accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la cassazione senza rinvio della sentenza, con rigetto del ricorso originario proposto dalla contribuente;

sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite dei giudizi di merito e del presente giudizio, atteso che la pronuncia della Corte di giustizia, sopra citata, è successiva alla data di deposito della sentenza censurata;

P.Q.M.

La Corte: accoglie i motivi di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente.

Compensa le spese di lite dei giudizi di merito e del presente

giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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