Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34503 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 17412/2012, del ruolo generale dell’anno

2018 proposto da:

Mocerino Frutta Secca s.r.l. (incorporante la società D.G. Group

s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. Gennaro Esposito, elettivamente domiciliata in Roma, via

Baldo degli Ubaldi, n. 330, presso lo studio dell’Avv. Maria Assunta

Iasevoli;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, n. 352/01/2010, depositata in data 23 giugno

2010;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 novembre

2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a D. G. Group s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2001, aveva richiesto il pagamento di maggiori imposte Iva, Irap e Irpeg, oltre che delle conseguenti sanzioni, in quanto le fatture passive ricevute dalla società P.B. Service s.r.l. erano relative a operazioni inesistenti; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo aveva rigettato; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello, in particola ha ritenuto che: le operazioni di cui alle fatture emesse dalla società P.B. Service s.r.l. erano da considerarsi oggettivamente inesistenti ed era corretta la quantificazione della misura della sanzione irrogata; non aveva fondamento la linea difensiva della contribuente in ordine alla applicabilità alla fattispecie dell’istanza di definizione agevolata di cui alla L. n. 289 del 2002;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società contribuente affidato a sette motivi di censura;

l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, va osservato che il ricorso risulta tempestivamente notificato alla intimata, tenuto conto del fatto che la sentenza censurata è stata depositata in data 23 giugno 2010 e che il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, ha previsto che per le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, sono sospese fino al 30 giugno 2012;

la notifica del ricorso, avvenuta il 16 luglio 2012, è dunque intervenuta entro i termini di impugnazione;

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, c.p.c., per non avere la CTR pronunciato sul motivo di appello con il quale la contribuente aveva impugnato la sentenza di primo grado per avere ritenuto applicabile alla fattispecie la proroga dei termini per l’accertamento di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10;

il motivo è infondato, per quanto di ragione;

dal contenuto del presente motivo di censura si evince che parte ricorrente aveva proposto appello avverso la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto applicabile la proroga dei termini per l’accertamento di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, in quanto la stessa poteva essere esclusa solo in presenza di una valida istanza di definizione, mentre, nel caso di specie, doveva essere considerata inesistente in quanto non validamente presentata;

parte ricorrente, nell’osservanza del principio di specificità, ha riprodotto il contenuto del proprio motivo di appello relativo alla questione in esame, evidenziando che la lettera della previsione in esame non poneva alcun limite o condizione, richiedendo solo che il contribuente si fosse avvalso, come avvenuto nel caso di specie, delle disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7 e 9, essendo irrilevanti le vicende successive della domanda di condono;

su questo specifico motivo di ricorso la sentenza censurata non si è pronunciata; tuttavia, trattandosi di questione di diritto, può farsi applicazione della previsione di cui all’art. 384 c.p.c., rigettando il presente motivo;

ed invero, questa Corte ha più volte precisato (da ultimo, Cass. civ., 29 maggio 2019, n. 14630) che “in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata dalla L. n. 289 del 200, art. 10, opera “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi di tali disposizioni, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento e alla riscossione delle imposte” (Cass. n. 17621 del 2018; 16964 del 2016; Cass. n. 22921 del 2014; Cass. n. 17395 del 2010);

posto, quindi, che la legge concede la proroga all’Ufficio per l’accertamento nei confronti dei contribuenti “che non si avvalgono” dei benefici recati dalle suddette disposizioni di favore, all’interprete non è lecito distinguere fra soggetti che non intendono e soggetti che non possono avvalersene non avendone diritto, poichè l’espressione “non avvalersi”, secondo il significato proprio delle parole (art. 12 preleggi), descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio indicato, non essendo specificata nella legge alcuna riserva (così, in motivazione, Cass. n. 20064 del 24/09/2014);

nel caso di specie, la sentenza ha accertato che il contribuente aveva omesso di sanare tutti i periodi accertabili al 31 dicembre 2002, ed in particolare l’anno 1999, sicchè l’istanza di definizione non poteva dirsi perfezionata;

pertanto, il suddetto accertamento comporta che era applicabile alla fattispecie la proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, avendo il contribuente presentato un’istanza di condono ritenuta invalida dall’Amministrazione finanziaria;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5), per omessa motivazione sul fatto, controverso e decisivo, consistente nella validità della dichiarazione integrativa presentata, anche nell’ipotesi in cui si fosse ritenuta necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 1999, sicchè non poteva negarsi l’avvenuto perfezionamento dell’istanza presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9;

il motivo è infondato;

il giudice del gravame ha accertato, in primo luogo, che, per l’anno 1999, era risultata omessa la relativa dichiarazione, tenuto conto del fatto che la società non aveva la facoltà di presentare, per il suddetto periodo, una dichiarazione unica comprendente anche il successivo esercizio relativo all’anno di imposta 2000, nonchè della circostanza che la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2000 rendeva l’indicazione del periodo di riferimento dal 28 febbraio 2000 al 31 dicembre 2000, quindi non era relativa al periodo precedente;

inoltre, la sentenza censurata ha, altresì, accertato che la società aveva presentato istanza di condono integrativa, ai sensi della L. n. 289 del 2000, art. 8, ai soli fini Iva, e che, pertanto, la stessa aveva omesso di sanare tutti i periodi di imposta accertabili al 31 dicembre 2002, in particolare, l’anno 1999, ed ha ritenuto che l’istanza di definizione, presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, non si era perfezionata;

sicchè, è stata presa in considerazione, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il contenuto dell’istanza integrativa, escludendo che alla stessa potesse riconoscersi effetti ai fini della definizione agevolata, avendo ritenuto che non fosse idonea in quanto non erano stati sanati tutti i periodi di imposta in esame; per motivi di ordine logico sistematico si ritiene, ora, di dovere esaminare prioritariamente, nella indicata successione, il quinto e il quarto motivo di ricorso;

con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 10, limitatamente alla parte di accertamento riguardante l’Iva;

in particolare, si censura la sentenza per avere confermato, ai fini dell’Iva, l’avviso di accertamento, nonostante il fatto che, essendo la normativa sul condono Iva inapplicabile, in quanto incompatibile con il diritto comunitario, anche la proroga dei termini, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, è, logicamente, inapplicabile, sicchè l’avviso di accertamento doveva essere considerato tardivo in quanto emesso oltre i termini previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57;

il motivo è infondato;

questa Corte ha più volte precisato (da ultimo, Cass. civ., 5 luglio 2018, n. 17621) che la disapplicazione delle norme interne sul condono all’IVA, in forza dei principi statuiti nella sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008 (causa C-132/06), non spiega effetto sulla distinta questione della proroga dei termini per l’accertamento di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, introdotta per consentire all’amministrazione di dedicarsi alla complessa gestione degli adempimenti imposti dalla legge di condono, così da poter compiere le connesse operazioni senza pregiudizio dell’azione di contrasto dell’evasione e di controllo per le annualità ancora (all’epoca) accertabili, anche nei confronti di contribuenti che non avessero ritenuto di fruire della opportunità della definizione premiale, sicchè quel “maggior termine procedimentale, anche se di rilevanza sostanziale… non poteva essere retroattivamente vanificato su base interpretativa, in ragione della illegittimità comunitaria del condono dell’Afa”, tanto più essendo quest’ultima ispirata proprio dalla “necessità di salvaguardare il potere accertativo, non di deprimerlo” (Cass. civ., n. 2194/15);

con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla inesistenza delle operazioni di cui alle fatture passive;

in particolare, parte ricorrente deduce che, mentre nell’avviso di accertamento, nonchè nell’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate, si era fatto riferimento ad una segnalazione n. 145/2004 della Guardia di finanza di Pomezia per avere utilizzato false fatture in acquisto per l’anno 2001 emesse dalla società Piccola società cooperativa P.T.S. a r.l., in liquidazione, la pronuncia censurata ha fatto richiamo ad una verifica a carico di diversa società (P.B. Service s.r.l.) nonchè ad un processo verbale di constatazione di cui non era stata fatta alcuna indicazione nè nell’avviso di accertamento nè nell’atto di costituzione in giudizio dell’ufficio;

il motivo è fondato;

si evince dall’avviso di accertamento impugnato (riprodotto dal ricorrente a pag. 1 e 2, nonchè 10 del ricorso) che, sulla base della segnalazione n. 145/2004 della Guardia di finanza, era risultato che la società D.G. Group SRL (…) ha utilizzato fatture false in acquisto per l’anno 2001 emesse dalla società Piccola Società cooperativa P.T.S. ARL, in LIQ.NE;

analoghi riferimenti, sia relativamente alla segnalazione della Guardia di finanza che del soggetto che aveva emesso le fatture, risultano contenuti nell’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate (riprodotto a pag. 10 del ricorso);

nella motivazione della sentenza censurata, tuttavia, sia nella ricostruzione in fatto della vicenda, che in sede di parte motiva, si fa riferimento ad un verifica fiscale della Guardia di finanza eseguita nei confronti della società P.B. Service s.r.l., ed è in relazione a tale società che sono stati valutati gli elementi indiziari sulla cui base il giudice del gravame ha ritenuto che le operazioni di cui alle fatture emesse dalla suddette società erano da considerarsi inesistenti;

inoltre, nella motivazione viene fatto riferimento alla redazione di un processo verbale nei confronti della Società D.G. Group n. 111/2005, del 28 febbraio 2005, che non trova riscontro nell’avviso di accertamento impugnato, come riprodotto dal ricorrente;

sicchè, la pronuncia censurata ha del tutto omesso di esaminare la questione centrale della presente controversia, cioè se le fatture emesse dalla Piccola Società cooperativa P.T.S. ARL, in LIQ.NE società, cui si fa espresso riferimento nell’avviso di accertamento, erano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, essendo stata la valutazione compiuta sulla base di elementi indiziari non direttamente riferibili alla suddetta società;

l’accoglimento del presente motivo di ricorso comporta l’assorbimento: del terzo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa motivazione sul fatto, controverso e decisivo, consistente nella insufficienza probatoria della documentazione prodotta dall’ufficio a sostegno dell’avviso di accertamento e, in particolare, della ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture passive; del sesto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per mancato esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio relativi alla corretta determinazione delle sanzioni; del settimo, per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per mancato esame di fatti decisivi per il giudizio relativi all’inesistenza di un potere discrezionale per l’ufficio nell’applicare le sanzioni;

in conclusione, sono infondati il primo, secondo e quinto motivo di ricorso, è fondato il quarto motivo, assorbiti il terzo, sesto e settimo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per il motivo accolto, alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte: accoglie il quarto motivo di ricorso, infondati il primo, secondo e quinto, assorbiti il terzo, sesto e settimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il motivo accolto, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA