Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34503 del 16/11/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2021, (ud. 17/06/2021, dep. 16/11/2021), n.34503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34453-2019 proposto da:

NUOVA RADIO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO PONCHIELLI 6,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO RECCIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ITALO SCISCIONE;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO PELLEGRINI,

ANDREA CERRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4805/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza dell’H luglio 2019, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Latina n. 2771/2015, la quale ha “annullato” le deliberazioni assunte dall’assemblea della Nuova Radio s.r.l. del 30 aprile 2010, con cui è stato approvato il bilancio di esercizio del 2009 e deliberato l’azzeramento del capitale sociale pari ad Euro 50.000,00 per perdite e la sua ricostituzione con aumento ad Euro 400.000,00, previo abbattimento delle perdite residue; il tribunale ha ritenuto, infatti, che il bilancio fosse inveritiero, in quanto tea i versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale sono stati iscritti non come riserva, ma come debiti, pur non avendo tale natura;

– che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Nuova Radio s.r.l. in liquidazione, affidato a quattro motivi;

– che si difende con controricorso l’intimato.

Diritto

RITENUTO

– che i motivi di ricorso vanno come di seguito riassunti:

1) nullità del procedimento e della sentenza, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, pur dovendo avere la pronuncia effetti per i medesimi e non essendo stato, in tal modo, possibile accertare la volontà effettiva dei soci quando eseguirono i versamenti in favore della società;

2) violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,2467,2481 e 2481-bis c.c., per avere la corte d’appello ritenuto che i versamenti in conto futuro aumento del capitale siano assimilabili a capitale di rischio, mentre essi costituiscono debiti della società verso i soci, dato che, in mancanza dell’aumento, essi avrebbero dovuto essere restituiti ad essi;

3) nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto in essa manca la motivazione, per avere reso affermazioni inconciliabili, allorché sostiene, dapprima, che i versamenti fossero da qualificare in conto capitale e, poi, ne ammette la restituzione, in ipotesi di mancata adozione della relativa deliberazione;

4) violazione o falsa applicazione dell’art. 1331 c.c., per avere la sentenza affermato che, non essendo stato apposto dalle parti un termine per l’adozione della deliberazione di aumento del capitale in vista della quale il versamento fu effettuato, il diritto alla restituzione sarebbe divenuto attuale solo in presenza di condizioni incompatibili con l’operazione di aumento, onde i versamenti dovevano iscriversi al patrimonio netto: invece, la norma summenzionata permette ai soci di adire il giudice per la fissazione di un termine per l’aumento, onde la mancata indicazione del termine non avrebbe dovuto modificare la natura del versamento, inducendo la corte del merito a reputarlo capitale di rischio da iscrivere al patrimonio netto;

– che la sentenza impugnata, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:

i) non sussiste litisconsorzio necessario di tutti gli altri soci, dovendo invero accertarsi la natura del versamento dei soci ai fini della valutazione della correttezza del bilancio, unico contraddittore essendo dunque la società;

ii) vi è la prova della natura di versamento in conto futuro aumento di capitale delle dazioni dei soci in società, come risulta da plurimi elementi documentali, onde essi non avrebbero potuto essere indicati in bilancio tra i debiti, ma tra le riserve del patrimonio netto:

dal mancato rispetto delle norme di redazione del bilancio, pertanto, ha tratto la conclusione della invalidità delle delibere, che il medesimo hanno avuto come oggetto o come presupposto;

– che, ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato, avendo anche di recente questa Corte osservato come non sussista il litisconsorzio dei soci nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni sociali, i quali vedono la società come litisconsorte passiva (Cass. 22 dicembre 2020, n. 29325), mentre l’accertamento della natura dei singoli versamenti costituisce un presupposto della decisione giudiziale;

– che gli altri tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto intendono tutti censurare la sentenza impugnata laddove ha qualificato i versamenti dei soci e ne ha tratto conclusioni in tema di validità del bilancio, sono manifestamente infondati;

– che, invero, nella medesima sentenza menzionata, e nelle altre ivi citate (ossia: Cass. 29 luglio 2015, n. 16049, la quale cita Cass. 13 luglio 2012, n. 12003; 23 febbraio 2012, n. 2758; 13 agosto 2008, n. 21563; 24 luglio 2007, n. 16393; 30 marzo 2007, n. 7980, ed altre; più di recente, si veda Cass. 19 febbraio 2020, n. 4261, non massimata, ma edita; Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31186; Cass. 8 giugno 2018, n. 15035; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471), è stato ormai chiarito che varie sono le modalità di dazione di denaro da parte del socio alla società, vale a dire i conferimenti, i finanziamenti dei soci, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale ed i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale;

– che si è così precisato, per quel che qui rileva, come nell’ultima categoria la dazione del denaro è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione: si è parlato di una riserva “personalizzata” o “targata”, in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all’entità delle somme da ciascuno erogate (Cass. 24 luglio 2007, n. 16393; Cass. 19 marzo 1996, n. 2314);

– che, in tali casi, opera la condizione risolutiva del mancato aumento, allorché sia individuato o individuabile un futuro aumento cui il versamento sia finalizzato: ma ciò, non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, dovendosi invece allora ritenuta venuta successivamente meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell’indebito;

– che, pertanto, una funzione oggettiva di credito è da escludere dinanzi a versamenti in conto di un futuro aumento di capitale, visto che essi, ove l’aumento intervenga, vanno a confluire automaticamente in esso, mentre, ove l’aumento non intervenga, vanno si restituiti, ma non perché eseguiti a titolo di finanziamento, sebbene semplicemente perché la fattispecie in effetti programmata – l’aumento di capitale – non si è perfezionata (così Cass. 3 dicembre 2018, n. 31186);

– che l’iscrizione in bilancio avviene in tali casi come riserva, e non come finanziamento soci e come debito della società verso i medesimi;

– che, quindi, si è affermato il principio di diritto, secondo cui “non è arbitro l’organo amministrativo di appostare in bilancio le dazioni di denaro dei soci in favore della società, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo essa rigorosamente rispecchiare la effettiva natura e causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nella interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all’apprezzamento riservato al giudice del merito” (Cass. 22 dicembre 2020, n. 29325);

– che, nella specie, la corte del merito ha accertato, sulla base dei documenti in atti, trattarsi di versamenti in conto futuro aumento capitale del sociale, quali apporti di patrimonio, tuttavia iscritti inesattamente come debiti;

– che tali affermazioni, da un lato, costituiscono un giudizio di fatto, non ripetibile in questa sede, e, dall’altro lato, operano corretta applicazione dei principi esposti;

– che la corretta conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata è idonea a palesare la manifesta infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, essendo la sentenza impugnata compiutamente ed estesamente motivata;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in Euro 7.000,00, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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