Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34501 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 27/12/2019), n.34501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29353/2016 R.G. proposto da:

Razamazar s.a.s, da P.G. e da G.R.

rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Pace elettivamente

domiciliati in Milano Corso di Porta Romana n. 89/b

-ricorrenti-

Contro

dall’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12.

-controricorrente-

avverso la decisione della Co missione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 2656/44/16 depositata il 06/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2019

dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

Fatto

rilevato

La società Razamazar in a.s. ed i sigg. P.G. e G.R. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 2656/44/16 depositata il 6 maggio2016.

La vicenda trae origine dall’opposizione all’avviso di accertamento notificato dall’Ufficio finanziario il 6 marzo 2012, relativa all’anno 2006, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi modello UNICO relativa alle imposte dirette, IVA e IRAP. I ricorsi dei contribuenti alle commissioni territoriali avevano avuto esito negativo. Il gravame in esame era basato su cinque motivi: con il primo si lamentava inversione dell’onere della prova in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2967 c.c.; con il secondo si censurava che l’accertamento induttivo fosse fondato su doppie presunzioni; con il terzo si deduceva omessa motivazione sul motivo di appello circa l’illegittimità dell’accertamento fondato su doppie presunzioni; con il quarto si rilevava la mancata considerazione, nel decidere, delle circostanze indicate nell’appello come prova contraria dell’accertamento induttivo e con il quinto l’omessa motivazione circa la dedotta illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53 Cost..

Resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio, con nota del 29 agosto 2018, l’Avvocatura erariale informava che i contribuenti avevano avanzato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, allegando comunicazione della Direzione Provinciale di Milano II dell’Agenzia delle Entrate circa l’esito regolare della procedura. Veniva pertanto chiesta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. I contribuenti, a loro vota, hanno deposito in data 15 maggio 2019 analoga istanza di definizione.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per la declaratoria nel senso richiesto.

P.Q. M.

Dichiara il processo estinto per definizione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 5.

Spese a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 11 cit., comma 10.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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