Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34500 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 27/12/2019), n.34500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4838/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 1

-ricorrente-

Contro

G.D.L. e G.N. rappresentate e difese

dagli avv.ti L.Manzi e G.Maccagnani elettivamente domicialiate

presso lo studio del primo in Roma via Federico Confalonieri 5

-controricorrenti-

avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto sezione di Verona n. 1233/21/15 depositata il 15/07/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2019

dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

Fatto

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Veneto sezione di Verona n. 1233/21/15 depositata il 15/07/2015.

La vicenda trae origine dall’opposizione da parte delle contribuenti G.D.L. e G.N. di due avvisi di accertamento con identica motivazione (maggior reddito imponibile per l’anno 2007) notificati ciascuno ad ognuna di loro, quali socie della società Officine Meccaniche Sarde s.r.l.

Il ricorso delle contribuenti alla CTP di Verona veniva accolto e la CTR del Veneto respingeva l’appello dell’Ufficio.

Il gravame dell’Amministrazione in esame era basato su due motivi. Con il primo lamentava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1: la CTR aveva ritenuto di respingere l’appello sul presupposto che l’Amministrazione non avesse fornito prova delle ragioni del recupero d’imposta nei confronti della società, ritenendo non provata una circostanza che non esigeva prova dal momento che non era stata oggetto di contestazione da parte delle contribuenti.

Con il secondo lamenta errata applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto il giudice regionale, facendo corretto uso di tali riferimenti normativi, sarebbe stato nelle condizioni di pervenire alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio, in base agli elementi indiziari scaturenti dalla documentazione versata in giudizio dall’Ufficio

Resistevano le contribuenti con controricorso.

Diritto

CoONSODERATO

Nel corso del giudizio le controricorrenti depositavano nota, datata 14/11/2017, con cui informavano d’aver avviato la procedura per la definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, allegando la documentazione attestante il versamento dovuto.

Con nota del 17 luglio 2018, l’Avvocatura erariale informava a sua volta che la Direzione Provinciale di Verona dell’Agenzia delle Entrate aveva comunicato il perfezionamento della procedura.

Le parti chiedevano l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per la declaratoria nel senso richiesto.

P.Q.M.

Dichiara il processo estinto per definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 5.

Spese a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dello stesso art. 11, comma 10.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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