Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3450 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3450 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

sul ricorso proposto da:
Avenia Cristiano, elett.te dom.to in Roma, alla via A. Riboty n. 3, presso lo studio dell’avv.
Francesco Pettini, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti

Ricorrente

Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
764/11/14

depositata il

7/12/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 29/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Pettini

per la ricorrente;
Svolgimento del processo

La controversia promossa da Avenia Cristiano

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Roma n. 764/14/11 che aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2009 02062725 per imposta di registro ipotecaria e catastale. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14328/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 14/02/2014

l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. . Il presidente ha fissato l’udienza del 29/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 3 coma 2 della L. 898/82 laddove la CTR non ha ritenuto necessaria la sottoscrizione del messo sulla busta contenente

La censura è infondata. L’assenza sulle buste contenenti gli avvisi di liquidazione della sola
sottoscrizione del messo speciale costituisce mera irregolarità stante la indicazione su entrambe le buste- come rilevato dalla CTR- delle generalità del messo medesimo, dell’ufficio
mittente e del numero cronologico; di talchè va esclusa la nullità della notifica degli avvisi.
Con secondo motivo la ricorrente lamenta che la “violazione e falsa applicazione di norme
di diritto e difetto di motivazione — art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.”; la Commissione avrebbe “igno-

rato l’altra censura mossa dal contribuente: la violazione dell’art. 60 dpr 600/73”.
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Affinché possa utilmente dedursi
in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia o di violazione di legge, è necessario, da
un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, al fine di permettere al giudice
di legittimità di rilevare con sufficiente chiarezza e precisione, sulla base delle sole deduzioni esposte nel ricorso e senza la necessità di accedere a fonti a questo estranee, e quindi ad
elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, la natura ed il contenuto di quelle
ragioni e, simmetricamente, la congruità delle contrarie ragioni sottese alla statuizione impugnata. Analoghe considerazioni valgono circa l’assunto vizio di motivazione non avendo
la ricorrente trascritto le circostanze di fatto, come dedotte in sede di appello, asseritamene
trascurate o mal valutate dal giudice di merito.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, 29/1/2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

gli avvisi di accertamento.

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