Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3450 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7047/2015 proposto da:

Officina Fiscale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Platone n. 21,

presso lo studio dell’avvocato Lombardo Marcella, che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Associazione Confcontribuenti;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il

ricorso o, in subordine, rigettarlo.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con ricorso di volontaria giurisdizione per la pronuncia di decreto in camera di consiglio ex art. 737 c.p.c., l’Associazione Confcontribuenti (di seguito l’Associazione) aveva chiesto al Tribunale di Palermo, previo accertamento della ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 2484 c.c., di disporre lo scioglimento della società Officina Fiscale SRL (di seguito Officina) e la contemporanea messa in liquidazione con nomina del liquidatore e trascrizione dell’atto al Registro delle imprese, assumendo l’altissima conflittualità tra i soci, la sfiducia nell’amministratore e l’impossibilità di procedere ad uno scioglimento volontario.

Officina aveva contestato la competenza del Tribunale ordinario, invocando la compromissione in arbitrato rituale della funzione sostitutiva di quella giurisdizionale del giudice ordinario secondo l’art. 10 del contratto stipulato il 3/3/2011 tra le parti; nel merito aveva sostenuto l’infondatezza dell’avverso ricorso.

Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso, con provvedimento del 28/3/2014 aveva accertato lo scioglimento della società per la causa indicata all’art. 2484 c.c., comma 1, n. 3, ossia l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ed aveva ordinato l’iscrizione del decreto al Registro delle imprese.

In sede di reclamo, la Corte di appello di Palermo ha confermato il provvedimento di primo grado, ritenendo irrilevante, perchè estranea alla materia del procedimento, la circostanza dedotta dalla società Officina Fiscale SRL, che la conclamata paralisi dell’organo assembleare, in ragione del quorum deliberativo, fosse stata determinata dal contenzioso esistente tra i soci.

Officina Fiscale SRL in persona del legale rapp. p.t. A.P. ha proposto ricorso con tre mezzi nei confronti dell’Associazione Confcontribuenti, rimasta intimata, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.

La trattazione della causa perviene all’odierna adunanza camerale a seguito di rinvio per la rinnovazione, eseguita, della notifica del ricorso per cassazione.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Osserva la Corte che, nel presente caso, il Tribunale aveva accertato la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., comma 1, n. 3, ai sensi dell’art. 2485 c.c., comma 2, secondo il quale “Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma dell’art. 2484,, comma 3” ed aveva ordinato l’iscrizione del decreto nel Registro delle imprese. La Corte di appello ha, quindi, respinto il reclamo, con il provvedimento oggetto del presente ricorso.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, perchè il decreto emesso dalla corte d’appello, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto del tribunale avente ad oggetto l’accertamento di una causa di scioglimento della società, non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un’indagine sommaria e condotta incidenter tantum, non accerta in via definitiva nè l’intervenuto scioglimento, nè le cause che lo avrebbero prodotto, anche ove proceda alla nomina dei liquidatori, tanto che ciascun interessato, purchè legittimato all’azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti. (Cass. S.U. n. 11104 del 26/7/2002; Cass. S.U. n. 3073 del 03/03/2003; Cass. n. 15070 del 07/07/2011; Cass. n. 22986 del 29/10/2014; Cass. n. 1873 del 01/02/2016).

Va, pertanto, confermato il principio secondo cui, in relazione ai provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia di gestione societaria, il proprium delle funzioni esercitate dal giudice non è nell’accertamento previo, nè, tanto meno, nell’incisione di diritti soggettivi o di status, e che, pertanto, il controllo positivo non preclude eventuali azioni contenziose.

3. Resta assorbito l’esame del primo motivo – con il quale si denuncia la violazione dell’art. 43 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2) – e del secondo motivo – con il quale si denuncia la violazione della legitimatio ad causam.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA