Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3450 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. II, 12/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

ASSOCIATO GENOVESE MANCINI, rappresentato e difeso dagli avvocati

CALABRESE MARIA, CALABRESE PASQUALE;

– ricorrente –

contro

AMM. COMUME DI CERCEMAGGIORE (OMISSIS), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,

presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NERI CLAUDIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/2004 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 01/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele;

udito l’Avvocato NERI Claudio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Cercemaggiore, con atto notificato in data 27 maggio 1992, proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso il 24 aprile 1992 dal Presidente del Tribunale di Campobasso, con il quale era stato condannato a pagare ad V.A. la somma di L. 38.152.690, oltre interessi legali e rivalutazioni, quale debito relativo a “fornitura di materiale da costruzione”.

A fondamento della opposizione il Comune deduceva di non avere mai intrattenuto rapporti di appalto con l’opposto sulla base di atti amministrativi validamente assunti e che dell’eventuale conferimento dell’incarico da parte di un amministratore o di un funzionario avrebbe dovuto risponderne gli stessi.

V.A., costituitosi, deduceva che rispondendo ad una sua richiesta stragiudiziale di pagamento del credito il Comune, con nota a firma del sindaco in data 8 ottobre 1990, si era cosi’ espresso: “Il consiglio comunale di questo Ente ha deliberato di riconoscere i debiti fuori bilancio relativi all’esercizio 1988 e precedenti, A condizionatamente alla acquisizione delle attestazioni di cui alla L. 24 aprile 1989, n. 144, art. 25, comma 3, lett. b e precisamente: Una dichiarazione rilasciata dall’Amministratore o funzionario di questo Ente, che ha ordinato la spesa, in cui e’ indicato:

a) che la fornitura, opera o prestazione e’ stata effettivamente eseguita per l’Ente ed e’ divenuta di sua proprieta’;

b) che le quantita’ indicate dal creditore sono esatte ed i prezzi congrui;

c) la causa che ha determinato la necessita’ di effettuare la spesa senza la preventiva adozione di deliberazione di impegno;

d) il fine pubblico di competenza dell’ente che con la spesa e’ stato conseguito”.

A detta nota esso opposto aveva dato riscontro, trasmettendo una dichiarazione dell’ex sindaco T.A., nella quale questi dichiarava che i lavori oggetto delle fatture nn. (OMISSIS) riguardavano forniture di modesta entita’ rese in tempi diversi per piccoli lavori urgenti ed indifferibili, sicche’ non vi era stato il tempo necessario alla formazione di una delibera; che invece le altre fatture e relative forniture si riferivano a spese previste, impegnate e deliberate dalla Giunta Municipale.

Con sentenza in data 24 febbraio 2001 il Tribunale di Campobasso, in parziale accoglimento della opposizione, condannava il Comune di Cercemaggiore al pagamento in favore di V.A. della somma di L. 31.755.974, con gli interessi legali dal 27 maggio 1992, epoca della domanda in opposizione, fino al soddisfo.

Il Comune di Cercemaggiore proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Campobasso con sentenza in data 1 ottobre 2004, in base alla considerazione che la inesistenza degli atti amministrativi e contabili aventi ad oggetto l’attivita’ svolta dal V.A. comportava necessariamente la impossibilita’ di imputare la spesa relativa all’amministrazione comunale, che inoltre mai aveva riconosciuta l’attivita’ svolta dal V. e quella attuata dal Sindaco all’epoca in carica come indifferibile ed urgente e dunque non soggetta alle formali procedure di legge.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione V. A., con due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Cercemaggiore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che dalla documentazione acquisita doveva considerarsi accertato che per varie fatture per un importo complessivo di L. 18.0313.804 vi erano stati regolari atti deliberativi, con impegno di spesa.

Il motivo e’ infondato, per il generico riferimento alla “documentazione acquisita”, senza che venga contestata l’esattezza della affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale era pacifico che l’incarico di forniture di opere rese dal V. al Comune di Cercemaggiore ed oggetto di tutte le fatture prodotte in giudizio non era stato conferito dall’amministrazione nelle forme richieste dalla legge.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. 24 aprile 1989, n. 144, art. 24, comma 3, lett. b, e deduce che i giudici di merito non hanno considerato che a seguito di invito del Comune aveva inviato una dichiarazione del sindaco che aveva conferito gli incarichi il cui compenso costituiva oggetto della controversia da cui risultavano gli elementi richiesti dallo stesso Comune ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi agli anni 1988 e precedenti. Il motivo e’ infondato.

A prescindere dalla incomprensibilita’ del riferimento alla inesistente L. 24 aprile 1989, n. 144, art. 24, comma 3, lett. b, rimane il fatto che mai il Comune di Cercemaggiore ha riconosciuto i crediti vantati da V.A., i quali comunque riguardavano anni successivi al 1988.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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