Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3450 del 11/02/2011
Cassazione civile sez. I, 11/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19615/2009 proposto da:
C.A. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA DELLE IRIS n. 18, l’avv. DE GIOVANNI Filippo,
rappresentato e difeso dall’avvocato ABENAVOLI Francesco, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 218/08 R.V.G. della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 28/03/09, depositato il 19/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Con decreto depositato il 19.5.2009 la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta contro il Ministero della Giustizia da C.A. in relazione alla dedotta durata irragionevole di un procedimento di espropriazione forzata immobiliare, pendente dal 1993 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria.
La Corte di merito ha determinato in tre anni la durata ragionevole del processo esecutivo presupposto, ha ritenuto estinto per prescrizione decennale il diritto all’indennizzo e, per il ritardo di nove anni, ha liquidato a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale in favore del ricorrente, la somma di Euro 9.000,00.
Contro il decreto l’attore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali denuncia violazione di legge in relazione alla declaratoria di prescrizione e violazione o falsa applicazione dell’art. 2056 c.c., in relazione all’entità dell’indennizzo liquidato.
Il Ministero intimato resiste con controricorso.
2.- Il ricorso appare manifestamente inammissibile perchè – in violazione dell’art. 366 bis c.p.c, abrogato solo a far tempo dal 4.7.2009, in relazione all’impugnazione di provvedimenti pubblicati o depositati dopo tale data – i motivi formulati dal ricorrente sono del tutto privi dei quesiti prescritti dalla predetta norma.
Invero, secondo la costante giurisprudenza della S.C. il quesito deve svolgere una propria funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte, sicchè è necessario che tale individuazione sia assolta da una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziare alla Corte la questione stessa, restando invece escluso che la questione possa risultare da un’operazione di individuazione delle implicazioni della esposizione del motivo di ricorso come prospettato affidata al lettore, e non rivelata direttamente dal ricorso stesso.
Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio”.
p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese processuali che liquida in Euro 865,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011