Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 345 del 10/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 10/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.10/01/2017), n. 345
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26220-2011 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO AMM.RE,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA B CAIROLI 2, presso lo
studio dell’avvocato NUNZIO PINELLI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCESCO PINELLI;
– ricorrente –
contro
B.V., R.A., P.F., P.A.,
P.G., QUESTI TRE SIA IN PROPRIO CHE NELLA QUALITA’ DI EREDI
DI B.M., G.P., S.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COLLINA 36, presso lo studio dell’avvocato
GAETANO IACONO, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO MANGO;
– controricorrenti –
e contro
C.N., + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso la sentenza n. 1206/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 13/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato MENNE ANTONINO CON DELEGA DEPOSITATA IN UDIENZA
DELL’AVV. PINELLI FRANCESCO DIFENSORE DEL RICORRENTE CHE HA CHIESTO
L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO;
UDITO L’AVV. IACONO GAETANO CON DELEGA DEPOSITATA IN UDIENZA
DELL’AVV. MANGO SERGIO DIFENSORE DEI CONTRORICORRENTI CHE DEPOSITA
NOTA SPESE E SI RIPORTA ALLE DIFESE IN ATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, CHE HA CONCLUSO PER IL RIGETTO DEL RICORSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con citazione in riassunzione del 23 e 24 novembre 1998 P.A., F. e G., nonchè B.M. riassumevano avanti al Tribunale di Palermo la causa introdotta dal Condominio di (OMISSIS) avanti al Pretore del capoluogo siciliano nei confronti dei predetti P.F. e G., oltre che di C.P. ed A., S.A., R.A., B.V., T.A. ed I., con cui era stato domandato l’accertamento del diritto di proprietà dell’attore sulla striscia di strada privata identificata da una particella catastale (n. (OMISSIS)), la condanna alla demolizione di parte del fabbricato di via (OMISSIS), l’inibitoria al parcheggio su detta striscia di terreno, oltre che l’accertamento o la costituzione di una servitù di passaggio in favore dei convenuti che implicasse il mantenimento o la sosta delle autovetture all’interno della suddetta area.
Nel giudizio avanti al Pretore era intervenuto P.A., il quale aveva dedotto di aver sempre utilizzato la stradella denominata via (OMISSIS) per accedere alla sua proprietà e parcheggiarvi e richiesto il rigetto della domanda attrice, nonchè l’accertamento dell’acquisto per usucapione dell’area o, in subordine, l’attribuzione in proprietà del suolo occupato a norma dell’art. 938 c.c..
Nell’atto di riassunzione gli attori chiedevano di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di B.M., P.F. e G. e domandavano l’accertamento dell’intervenuta usucapione in favore di P.A. e degli altri convenuti; veniva dell’occasione riproposta la domanda di accessione ex art. 938 svolta dallo stesso P.A..
Il Condominio riproponeva le domande già spiegate chiedendo altresì l’accertamento del proprio acquisto per usucapione decennale della proprietà o di altro diritto reale di godimento sulla striscia di terreno controversa.
Il Tribunale rigettava tutte le domande delle parti, salvo quella avente ad oggetto l’accessione, che dichiarava improcedibile.
Proponeva appello il Condominio; in fase di gravame si costituivano P.A., B.M., P.F. e G., C.P., S.A., R.A. B.V., i quali spiegavano appello incidentale chiedendo la condanna del Condominio al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Con un diverso gravame P.A., C.P., S.A., R.A. e B.V. domandavano accertarsi l’acquisto per usucapione della nominata particella (OMISSIS) su cui insisteva la stradella denominata via (OMISSIS).
Il Condominio si costituiva e chiedeva il rigetto dell’impugnazione.
I giudizi erano riuniti e la Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 13 settembre 2010, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale, accertava l’acquisto per usucapione della proprietà della strada privata in favore degli appellanti nel secondo giudizio.
Riteneva la corte distrettuale che la strada in contestazione non era stata trasferita alla dante causa del Condominio e che il suo accatastamento alla particella (OMISSIS) non valeva a dimostrarne la proprietà in capo a quest’ultimo; riteneva poi provato l’utilizzo dell’area da parte di coloro che avevano introdotto la seconda impugnazione: utilizzo concretantesi nel transito e nel parcheggio, sulla medesima, dei propri mezzi.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Condominio di via (OMISSIS): l’impugnazione risulta affidata a due motivi. Resistono con controricorso P.A., P.G., P.F., in proprio e nella qualità di eredi di B.M., G.P., S.A., R.A. e B.V..
Con ordinanza interlocutoria 6.6.2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo concedendo termine al condominio per il deposito della delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso o della ratifica, adempimento effettuato.
I resistenti hanno presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno respinte le eccezioni dei contro ricorrenti in quanto è stata depositata la delibera di ratifica e prodotta la copia della sentenza, ed è irrilevante la correzione di errore materiale.
Col primo motivo si denunziano difetto e contraddittorietà di motivazione e violazione degli artt. 100, 101 e 102 c.p.c. perchè l’accoglimento dell’appello che ha dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione è avvenuto senza che gli originari proprietari fossero mai evocati in giudizio.
Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 102 c.p.c., artt. 1130 e 1131 c.c. perchèil condominio èmero ente di gestione e la domanda concerneva il riconoscimento di un diritto reale in danno dei partecipanti alla comunione.
E’ preliminare ed assorbente l’esame del secondo motivo.
Questa Corte Suprema ha statuito che, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma restano limitati alle parti in causa (Cass. 12.4.2011 n. 8379).
In senso conforme circa la necessità di un rapporto unico e di una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti (Cass. 13.1.2011 n. 712).
La sentenza parte dalla premessa, pagina otto, che trattasi inequivocabilmente di una domanda di accertamento della proprietà in capo al condominio della strada privata ed arriva alla conclusione, pagina tredici, della prova dell’acquisto per usucapione in capo alle controparti.
Ma la relativa domanda riconvenzionale andava proposta nei confronti dei singoli condomini proprio perchè trattasi di ente di gestione di rapporti facenti capo ai proprietari.
In definitiva va accolto il secondo motivo con assorbimento del primo, cassazione senza rinvio e decisione nel merito con rigetto della riconvenzionale. La singolarità della vicenda e la circostanza che anche le domande del condominio sono state sempre rigettate giustifica la compensazione delle spese di tutti gradi.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa senza rinvio la sentenza e, decidendo nel merito rigetta la riconvenzionale.
Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2017