Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 345 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. II, 10/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 10/01/2011), n.345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto il 5 maggio 2005 da:

M.A. rappresentata e difesa in virtù di procura

speciale in calce al ricorso dall’avv. Tempesta Biagio del Foro de

L’Aquila e dall’avv. Stoppani Isabella, presso la quale è

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Brenta, n. 2/a;

– ricorrente –

contro

C.A. – rappresentato e difeso dall’avv. Volpe

Francesca del Foro de L’Aquila ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Gallia, n. 86, presso l’avv. Mancini Monaldo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello de l’Aquila n. 1038 del 10

dicembre 2004 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

novembre 2010 dal Presidente Dott. ODDO Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A., proprietaria di un fondo in località (OMISSIS), con atto notificato il 13 giugno 1988 convenne il proprietà rio confinante C.A. davanti al Tribunale de L’Aquila e ne domandò la condanna alla demolizione di quanto da lui costruito sulla di lei proprietà ovvero “non a distanza di legge dal confine”, nonchè al risarcimento dei danni.

Si costituì il C., negando l’invasione del suolo dell’attrice e chiedendo, in subordine, l’attribuzione ex art. 938 c.c., della proprietà del suo terreno eventualmente occupato, e con sentenza del 16 marzo 2001 il Tribunale condannò il convenuto a demolire una scalinata e parte della copertura di un garage da lui realizzati sul fondo della M., rigettando la domanda di attribuzione del suolo in vaso.

La decisione, gravata dal C., venne riformata il 10 dicembre 2004 dalla Corte d’Appello de L’Aquila, che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, attribuì al convenuto la proprietà della superficie di mq. 15,09, sulla quale insistevano una scalinata ed il relativo pianerottolo e pose a suo carico l’obbligo di corrispondere alla M. il doppio del valore della superficie occupata, pari a L. 1.200.000.

Osservarono i giudici di secondo grado che il C. aveva invaso il terreno della M. in buona fede, essendo emerso che le parti avevano provveduto congiuntamente ad individuare la possibile linea di confine tra i fondi, ma che la domanda riconvenzionale non poteva essere accolta integralmente, giacchè, quanto allo sconfinamento di mq. 5,89 “costituito dal terreno di copertura del garage della seconda palazzina”, il giudice di primo grado nell’accogliere la domanda dell’attrice era incorso in un vizio di ultrapetizione.

La M. è ricorsa con un motivo per la cassazione della sentenza ed il C. ha notificato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, denunciando con un unico complesso motivo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamenta che la sentenza impugnata abbia:

a) ravvisato la buona fede del convenuto nell’occupazione con le sue opere di una porzione del fondo attiguo per avere le parti congiunta mente individuato la possibile linea di confine tra le rispettive proprietà, benchè della circostanza non vi fosse prova e dalle deposizioni testimoniali risultasse, invece, che l’attrice si era opposta all’esecuzione dei lavori e per impedire lo sconfinamento aveva sollecitato anche l’intervento dei CC, e che in presenza di questi ultimi il convenuto si era dichiarato pronto a demolire le opere, se fossero risultato vere le doglianze della confinante;

b) escluso l’accoglimento della domanda di attribuzione della proprietà del suolo occupato dalla copertura del garage per un vizio di ultrapetizione del giudice di primo grado nell’accogliere la domanda di demolizione dell’attrice.

Il motivo è in parte fondato ed in altra inammissibile. La buona fede rilevante ai fini dell’accessione invertita, prevista dall’art. 938 c.c., consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione (cfr. da ultimo: cass. civ., sez. 11, seni. 9 luglio 2003, n. 10766) e, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in tema di possesso dall’art. 1147 c.c., la stessa non sì presume, ma deve essere dimostrata dal costruttore (cfr.: cass. civ., sez. 2, sent. 29 novembre 1993, n. 11836).

Inoltre, identificandosi detta buona fede nella ignoranza incolpevole di ledere l’altrui diritto, è necessario avere riguardo per il suo riconoscimento alla ragionevolezza dell’uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l’esecuzione della costruzione sul suolo proprio, in base alle cognizioni effettivamente possedute o che avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente (cfr.: cass. civ., sez. 2, sent. 21 marzo 2000, n. 3303;

cass. civ., sez. 2, sent. 25 marzo 1997, n. 2589) e l’esistenza di essa va esclusa quando, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall’inizio anche solo dubitare della legittimità dell’occupazione del suolo del vicino (cfr.: cass. civ., sez. 2, sent. 5 marzo 1986, n. 1393) ovvero quando, sia pure convinto del suo diritto di proprietà, si sia fatto ragione da sè e sia venuto in possesso della porzione di fondo nel quale ha edificato attraverso uno spoglio del possesso altrui (cfr.:

cass. civ., sez. 2, sent. 6 aprile 1983, n. 2398).

All’applicazione di tali consolidati principi si è sottratta la sentenza impugnata, giacchè mediante l’affermazione che “le parti provvidero congiuntamente all’individuazione della possibile linea di confine”, priva di qualsiasi riferimento idoneo al riscontro della sua correttezza negli atti processuali, ha posto a fondamento della decisione un assunto del tutto apodittico, eludendo il doveroso esame degli elementi probatori sicuramente acquisiti e, in particolare, della deposizione teste D.M., ed alla verifica, tenendo conto di essa, del soddisfa cimento da parte del convenuto della prova su di lui gravante della sussistenza dei requisiti necessari a ravvisare la buona fede nell’occupazione di una porzione del fondo attiguo con la realizzazione delle sue opere.

Inammissibile, invece, è il motivo nella parte in cui investe il rigetto della domanda riconvenzionale di trasferimento del terreno di copertura del garage, giacchè sul punto non è ravvisabile una soccombenza della ricorrente/attrice, mentre lo stesso è del pari fondato laddove lamenta una riforma totalmente immotivata dell’accertamento del Tribunale pregiudiziale all’ordine di demolizione della copertura del garage nella mera affermazione che il giudice di primo grado era incorso in un vizio di ultrapetizione.

La sentenza va cassata, dunque, per insufficiente motivazione con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma per nuova giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA