Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34499 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 27/12/2019), n.34499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 26930/2014 proposto da:

Falcinelli Costruzioni srl rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo

Stefanori con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza

dei Martiri di Belfiore 2.

-Ricorrente-

Contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12

– Controricorrente-

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria n. 276/02/2014 depositata il 18/04/2014.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 30/05/2019

Fatto

RILEVATO

La società “Falcinelli Costruzioni srl” ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CTR dell’Umbria n. 276/02/2014, depositata il 18 aprile 2014. La vicenda trae origine dalla verifica fiscale nei confronti della società “Insula Verde”, poi incorporata dalla società ricorrente. In esito a tale verifica l’Ufficio notificava a quest’ultima, quale incorporante, in data 30 agosto 2012, l’avviso di accertamento, relativo ai ricavi conseguenti alla compravendita di immobili, con cui contestava, per l’anno 2007, maggiori imposte per IRES, IRAP e IVA nella misura di complessivi Euro 122.603,00.

La società adiva la CTP di Perugia che respingeva il ricorso. L’appello alla CTR Umbria, veniva solo parzialmente accolto.

La decisione veniva, pertanto, impugnata con il ricorso in esame, basato su due motivi.

Con il primo, la contribuente censura mancanza assoluta di motivazione, nella parte della sentenza che aveva rigetto l’appello, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

Con il secondo lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per aver il giudice regionale utilizzato, ai fini del calcolo dei maggiori ricavi, il parametro del “valore normale”, per la determinazione del maggior reddito, in violazione della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 4, lett. f) e comma 5.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

-Il primo motivo. ravvisa omissione di motivazione nella parte della sentenza relativa al rigetto della domanda, sul presupposto che il giudice regionale si fosse limitata a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado.

Il motivo non è fondato.

Infatti, “in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.(Sez. U, Sentenza n. 7074/2017).

In altri termini, come precisa la stessa citata decisione, quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d’appello, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell’onere di specificazione del motivo, non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice condivisa dal giudice d’appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l’atto d’appello. Specificazioni che il ricorrente deve necessariamente enunciare per suffragare la censura mossa alla sentenza regionale, rendendo a tal fine evidente il silenzio della pronuncia in ordine alle critiche dell’appellante alla prima decisione.

Nella specie, la società ha riportato, nel ricorso per cassazione, la motivazione di rigetto della sua domanda, da parte del primo giudice, sintetizzabile in “comportamenti di condotta antieconomica confermati dalla non congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore” nonchè da “comportamento non regolare della ricorrente quali prelievi in contanti da parte degli acquirenti effettuata nei giorni immediatamente precedenti la stipula, la mancata esibizione di contratti di vendita”.

Non ha invece enunciato, la ricorrente, le critiche alla prima decisione mosse con l’atto d’appello, così non uniformandosi al richiamato principio di diritto.

Il primo motivo, peraltro, non è fondato sotto altro profilo in quanto, come più volte affermato da questa Corte, “la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente” (Sez.L, Ord. n. 28139/2018)

La decisione impugnata si è conformata a tale principio. Infatti, i motivi della prima pronuncia sono stati richiamati, dal giudice d’appello, nella sua, come è reso palese dalla pur sintetica espressione: “Per quanto riguarda le altre doglianze di cui all’appello non meritano accoglimento e non si può non uniformarsi a quanto stabilito dal giudice di primo grado dato l’evidente comportamento non regolare ed antieconomico posto in essere dalla Falcinelli costruzioni”, così recependo tale ultimo aspetto, facendolo proprio e ponendolo a base anche della sua decisione.

il giudice regionale, dunque, dopo aver accolto parzialmente l’appello della società, nel rigettarlo nella restante parte, non si è limitato ad un acritico richiamo della prima decisione, ma ne ha enucleato, e trasfuso nella propria, il motivo di fondo, individuato nel “comportamento non regolare e antieconomico”.

Tal che dalla lettura, nella specie consentito, della parte motiva di entrambe le decisioni di merito è possibile evincere un iter argomentativo intellegibile e convergente.

-Il secondo motivo, con cui la società lamenta la violazione della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 4, lett. f) e comma 5, è anch’esso infondato.

Erra infatti la ricorrente nell’asserire che la CTR abbia considerata legittima la pretesa impositiva ed abbia rigettato l’appello per “il solo scostamento del prezzo dichiarato dal “valore normale”, ritenendo quest’ultimo rappresentato dal valore medio al metro quadrato unico elemento utilizzato nell’accertamento”, non sufficiente “a legittimare l’accertamento analitico induttivo ai fini IVA e delle imposte sul reddito, essendo invece necessari altri elementi per integrare complessivamente presunzioni gravi precise concordanti di un maggior imponibile non dichiarato”. I principi evocati dalla ricorrente sono in sè corretti, ma vengono richiamati per rilevarne la violazione da parte della sentenza d’appello. Questa, invece, non è fondata sul solo scostamento del prezzo dichiarato dal “valore normale”, (come rilevabile anche da una lettura congiunta dei motivi delle due pronunce di merito) ma /anzi basata su molteplici elementi, presuntivi di corrispettivi – ottenuti dalla vendita degli immobili – maggiori di quelli dichiarati. Indici in tal senso sono: il fatto che gli acquirenti degli immobili, nei giorni immediatamente la stipula degli atti di compravendita, avessero proceduto a prelievi in contanti; la mancata esibizione dei contratti preliminari; il prezzo di vendita delle unità non in linea con i valori di mercato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la società “Falcinelli Costruzioni s.r.l.” al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.300,00 oltre che delle spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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