Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34498 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 27/12/2019), n.34498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 26822/2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

L.C.P.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Paone

con domicilio eletto in Roma via Tazzoli n. 6 presso lo studio

dall’Avv. Luigi Condemi Morabito.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

sezione di Latina n. 685/40/2013 depositata il 30/09/2013.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 30/05/2019.

Fatto

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CTR del Lazio sezione di n. 685/40/13 depositata il 30/09/2013.

La vicenda trae origine dall’istanza di rimborso presentata dal sig. L.C.P.P. per la restituzione delle trattenute IREF, operate sull’indennità di malattia corrisposta dall’ISPEMA (Istituto di Previdenza per il settore marittimo), nei periodi d’imposta dal 2002 al 2007.

L’Ufficio di (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate comunicava al contribuente di non avere diritto al rimborso e che l’istanza, per gli anni 2003-2004, risultava comunque tardiva per essere stata inoltrata oltre 48 mesi dalla ritenuta.

Il sig. L.C. proponeva ricorso alla CTP sul presupposto che le indennità per inabilità temporanea al lavoro non fossero assoggettate a prelievo fiscale in forza della legge speciale costituita dal R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, ancora vigente.

Il ricorso veniva accolto. Il successivo appello dell’Ufficio trovava solo parziale accoglimento, limitatamente alla fondatezza dell’eccezione di tardività quanto agli anni 2003 e 2004, mentre veniva confermato il diritto del contribuente al rimborso per gli altri anni cui si riferiva l’istanza.

L’Ufficio impugna pertanto tale decisione, per gli anni 2005/2007, basando il ricorso su di un unico motivo relativo alla violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 6, comma 2, e art. 191, nonchè del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42.

Resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

In primo luogo è da respingere l’eccezione sollevata dal controricorrente di tardività dell’impugnativa.

Infatti la sentenza impugnata è stata depositata il 30 settembre 2013, quando trovava applicazione il termine “lungo” di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c., antecedentemente alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009. Pertanto, espunti dal computo 46 giorni per la sospensione feriale relativa all’estate 2014, il termine di scadenza veniva a spirare il giorno 15 novembre 2014, coincidente con il sabato, con il conseguente slittamento della scadenza al lunedì successivo, 17 novembre. Giorno in cui la notifica è stata utilmente eseguita a mezzo posta.

Ciò premesso, il ricorso è da ritenere fondato.

E’ infatti da condividere e ribadire la giurisprudenza di questa Corte sul tema, in base alla quale “in materia d’imposte sui redditi, essendo venuta meno, con l’abrogazione dell’imposta sulla ricchezza mobile, l’esenzione prevista dal R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, comma 2, l’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro corrisposta alla “gente di mare” dall’ente previdenziale è soggetta a tassazione, poichè la stessa è strettamente ed indissolubilmente collegata al rapporto di lavoro e, come tale, necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2,” (Sez. 5, Sentenza n. 18022 del 2016).

E’, invero, incontestabile che l’abolizione dell’imposta sulla ricchezza mobile abbia determinato il venir meno delle agevolazioni ad essa legate. La tesi del contribuente della sopravvivenza sine die dell’esenzione in parola urterebbe con l’abrogazione, D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 42, di tutte le disposizioni di esenzione ed agevolazioni, tranne quelle espressamente previste nel medesimo decreto, il quale non fa menzione dell’esenzione di cui al R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, comma 2. E’, del resto, evidente, da un punto di vista funzionale, che l’indennità corrisposta ai marittimi svolgesse una funzione sostitutiva della retribuzione nel periodo in cui, per impossibilità temporanea assoluta, il lavoratore non aveva potuto percepirla per l’impedimento alla prestazione. Rendendo ciò palese il collegamento con il rapporto di lavoro, nel corso del quale si inserisce e il naturale assoggettamento dell’indennità sostitutiva all’identico regime fiscale dei redditi da lavoro previsto dal TUIR, art. 6, comma 2.

Non ha poi pregio l’argomentazione del controricorrente, secondo cui il citato art. 24, sarebbe tuttora vigente perchè mai espressamente abrogato, come sarebbe stato necessario trattandosi di norma speciale, dal momento che la disposizione di cui all’art. 42, è essa stessa norma speciale quanto all’oggetto, pur se generale quanto alla sua applicazione, giacchè specificamente abrogativa di tutte le esenzioni ed agevolazioni preesistenti e quindi di tutte quelle non ribadite.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata, cassata. Mancando circostanze di fatto da valutare, il collegio, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese possono essere compensate in quanto la giurisprudenza di questa Corte si è definitivamente stabilizzata nei termini suindicati in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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