Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34497 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 27/12/2019), n.34497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24545/2014 R.G. proposto da:

T.R., rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Ierardi e S.

Briganti elettivamente domiciliato in Roma via Raffaele Caverni

presso lo studio dell’avv. R. Giansante.

– ricorrente –

contro

L’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 1.

– resistente –

avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 1214/14 depositata il 27/09/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2019

dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

Fatto

RILEVATO

T.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 1214/14 depositata il 27/09/2014.

La vicenda trae origine dall’opposizione all’avviso di accertamento (OMISSIS) IRPEF 2006, con cui l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito, con conseguente pretesa di maggior imposta per IRPEF, maggior addizionale regionale e comunale. Il contribuente adiva la CTP di Roma con esito a lui favorevole. Il conseguente appello dell’Ufficio veniva accolto dalla CTR del Lazio con la decisione impugnata innanzi a questa Corte.

Il ricorso era basato su tre motivi: Il primo lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c., comma 2, e art. 148 c.p.c., per nullità della notifica dell’avviso di accertamento; il secondo deduceva nullità dell’avviso di accertamento perchè non preceduto dal preventivo invito al contraddittorio il terzo censurava il mancato esame di aspetti e documenti decisivi per la definizione del ricorso. Non resisteva L’Agenzia delle Entrate che si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio il contribuente depositava, in data 13 maggio 2019, nota con cui informava d’aver proposta istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, ed legava comunicazione della Direzione Provinciale di Roma (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate comprovante la regolarità della definizione della lite.

Sussistono pertanto le condizioni per l’estinzione del giudizio stante la cessazione della materia del contendere.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi del citato D.L. n. 50 del 1917, art. 11, comma 10.

P.Q.M.

Dispone l’estinzione il giudizio per cessata materia del contendere del D.L. 50 del 2017, ex art. 11. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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